Incarto n. 14.2020.87
Lugano 24 dicembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.91 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 febbraio 2020 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del credito il “Mancato versamento di quanto richiesto dal Pretore aggiunto di Locarno-Campagna in data 17.10.2019 (decisione di stralcio del 31.10. 2019 – __________) per le spese che il figlio __________ (20.05.2004) è tenuto a sostenere personalmente per conseguire il suo stipendio di apprendista cuoco”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 febbraio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 13 marzo 2020, cui è seguita una replica spontanea del 2 maggio con la quale l’istante ha confermato la propria pretesa chiedendo inoltre che le venisse riconosciuta un’indennità d’inconvenienza di fr. 100.– per la redazione della medesima. Nella sua duplica del 13 maggio 2020 il convenuto ha postulato, in via principale, la reiezione dell’istanza e la possibilità di compensare fr. 100.– nell’ambito del conguaglio previsto per il mese di luglio 2020 e in via subordinata la reiezione dell’istanza e l’obbligo di corrispondere l’importo ancora dovuto di fr. 100.– alla controparte entro dieci giorni.
C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2020, il Giudice di pace ha “parzialmente respinto” l’istanza, nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 100.– (anziché fr. 1'000.– oltre agli interessi), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 250.– a carico dell’istante in ragione di 9/10 e per la rimanenza a carico del convenuto, senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e l’integrale accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 10 agosto 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 30 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la transazione giudiziale conclusa tra le parti il 31 ottobre 2019 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF per fr. 100.– (anziché per i fr. 1'000.– pretesi dall’istante). Egli è giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto respinto la tesi sostenuta da RE 1 secondo cui il versamento una tantum di fr. 1'000.– stabilito nella suddetta transazione avrebbe estinto eventuali debiti o crediti pregressi, osservando come nella stessa non vi sia alcun indizio – esplicito o implicito – che possa giustificare una novazione ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 CO. Poiché la transazione giudiziale stabilisce una diminuzione del contributo alimentare con effetto retroattivo, per il primo giudice la novazione non può entrare in considerazione dal momento che presuppone la creazione di una nuova obbligazione con la conseguente estinzione di quella pregressa. Pur riconoscendo che il convenuto non ha dimostrato di aver estinto il debito dopo l’emanazione della decisione prodotta quale titolo, il Giudice di pace ha tuttavia accolto l’eccezione di compensazione da questi sollevata dopo aver ritenuto che RE 1 – dato l’effetto retroattivo della transazione giudiziale da cui risulta che l’escusso ha versato contributi in eccesso – risulta essersi indebitamente arricchita di fr. 900.–. Onde l’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo ancora scoperto di fr. 100.–.
4. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di aver accolto – con un ragionamento assai “astruso e confuso” – l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto senza esaminare se la stessa poteva essere validamente eccepita dopo la sottoscrizione della transazione giudiziale. A suo dire, CO 1 avrebbe dovuto semmai sollevare la propria eccezione in occasione dell’udienza del 17 ottobre 2019, ossia al momento in cui è stata pattuita la riduzione – con effetto retroattivo di tre mesi – del contributo alimentare a favore del figlio __________ e il versamento una tantum di fr. 1'000.– per le spese sostenute da quest’ultimo nel corso del suo apprendistato. Essendo il credito di fr. 900.– vantato dal convenuto divenuto esigibile in quella sede, per la reclamante egli non poteva avvalersi dell’eccezione di compensazione per la prima volta nella presente procedura di rigetto. Chiede pertanto l’accoglimento della sua istanza per l’intero importo preteso – comprensivo degli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019 che il Giudice di pace ha omesso d’includere nel suo dispositivo – e l’accollamento a carico dell’escusso delle spese giudiziarie di prima e seconda sede. Pretende infine che le venga riconosciuta un’indennità d’inconvenienza di fr. 100.– (pari a quattro ore a fr. 25.– ciascuna) per la stesura della replica in prima istanza e di fr. 300.– (12 ore) per la redazione del reclamo.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ritiene invece che i reciproci debiti e crediti tra lui e l’ex moglie sono sorti contemporaneamente con la decisione di stralcio del Pretore aggiunto, motivo per cui non può esserci novazione – istituto che a suo dire RE 1 ribadisce col reclamo – mentre l’eccezione di compensazione poteva essere sollevata in qualsiasi momento. Per l’escusso spettava semmai all’istante di contestare la retroattività della transazione giudiziale, chiedendo che la medesima avesse effetto dal 1° novembre 2020 (recte: 2019). Si oppone infine alle richieste della reclamante di porre a suo carico le spese processuali di prima e seconda sede e di corrisponderle un’indennità d’inconvenienza, chiedendo a sua volta che gli sia riconosciuto un “congruo compenso” – quantificabile in 15 ore – per il continuo dispendio di tempo necessitato da una questione che a suo dire non meritava di coinvolgere i giudici.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1; sentenze della CEF 14.2017.139 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.1 e 14.2018. 156 del 14 febbraio 2019 consid. 5.1).
6.2 Nel caso di specie RE 1 fonda la propria pretesa sulla scorta della transazione giudiziale contenuta nella decisione di stralcio emessa il 31 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno – Campagna nella procedura promossa da CO 1, volta alla modifica dell’assetto alimentare vigente fissato in un precedente accordo tra le parti. Esse hanno in particolare convenuto di ridurre di fr. 300.– mensili il contributo alimentare per il figlio __________ (da fr. 1'700.– a fr. 1'400.–) a far tempo dal mese di agosto 2019 compreso fino alla fine del primo anno di apprendistato del ragazzo (ossia fino alla fine di luglio 2020). I genitori hanno altresì stabilito che CO 1 avrebbe versato una tantum – entro 30 giorni dallo stralcio della procedura – fr. 1'000.– a copertura delle spese che il figlio sostiene personalmente per conseguire lo stipendio.
Orbene, la transazione giudiziale – siccome debitamente omologata dal Pretore aggiunto con decisione del 31 ottobre 2019 – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF per fr. 1'000.–, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2019, ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dal Pretore aggiunto per effettuare il pagamento.
7. Accertata l’esistenza di un valido titolo di rigetto, l’unica questione da risolvere in questa sede è quella di sapere se il Giudice di pace ha accolto a torto o a ragione l’eccezione di compensazione sollevata da CO 1.
7.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
7.1.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e di-mostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1.2 Tra i motivi di estinzione del debito ai sensi dell’art. 81 LEF figura anche la compensazione. Per essere ammessa, il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso su un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o essere riconosciuto senza riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF s’intende una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di una prestazione (“Leistungsurteil”), ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra altre sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 con rinvii).
7.2 Nel caso specifico, al credito di fr. 1'000.– posto in esecuzione l’escusso ha opposto in compensazione complessivi fr. 900.– relativi ai tre contributi alimentari di fr. 300.– ognuno versati in eccesso per i mesi da agosto a ottobre 2019. Non è in discussione che le parti hanno convenuto con la transazione giudiziale la riduzione di fr. 300.– in questione con effetto retroattivo dal mese di agosto 2019 e la stessa procedente riconosce – ed è d’altronde pacifico – l’eccedenza di fr. 900.– (reclamo, pag. 2 ad 2 in alto). I pagamenti sono però stati effettuati prima dell’udienza del 17 ottobre 2019 in cui è stata conclusa la transazione. L’escusso avrebbe quindi dovuto eccepire la compensazione già in quell’udienza (art. 81 cpv. 1 LEF a contrario e sopra consid. 7.1). Il Giudice di pace non poteva di conseguenza ammettere l’eccezione senza violare l’art. 81 cpv. 1 LEF. Il reclamo merita così accoglimento nel senso dell’ammissione integrale dell’istanza.
7.3 Non si può d’altronde – per abbondanza – non rilevare che la transazione non obbliga RE 1 a rimborsare i fr. 900.– van-tati dall’escusso né risulta dagli atti che RE 1 abbia riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione. Manca dunque un altro presupposto dell’art. 81 LEF (sopra consid. 7.1.2).
8. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.1 Per quanto concerne la richiesta della reclamante intesa all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza (ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) quantificata in fr. 100.– per la prima sede e in fr. 300.– per la seconda, essa si limita a far valere “l’evidente” dispendio di tempo impiegato per la redazione degli allegati.
8.2 Ora, la concessione di un’indennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/ Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b), tale da comportare una perdita di guadagno, che secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art. 94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano un’attività indipendente.
8.3 Nel caso concreto la reclamante non pretende né dimostra che la redazione della replica in prima sede e del reclamo in seconda abbiano determinato per lei un mancato guadagno. Nemmeno risulta che la tutela dei suoi interessi – esauritasi in una replica di una pagina e di un reclamo di quattro (di cui le prime due sono dedicate al riassunto dei fatti) – abbia richiesto oggettivamente un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori amministrativi personali fuori dall’orario di lavoro (v. sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7 e i rinvii). La richiesta va pertanto respinta.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano.
2. Le spese processuali di fr. 250.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).