Incarto n. 14.2020.80
Lugano 20 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.15 (fallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla
CO 1 (VD)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 15 gennaio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'411.95 più interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni e le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 16 giugno 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 17 giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 27 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a martedì 30 giugno 2020 (poiché il 29 era festivo [San Pietro e Paolo], art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 18 giugno 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto solo il 3 luglio 2020, scaduto il termine di ricorso (v. sopra consid. 1), una ricevuta rilasciata lo stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Faido relativa al versamento di fr. 1'566.90 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. È però vero che, un giorno dopo la pronuncia del fallimento, il 18 giugno 2020, la reclamante ha versato all’Ufficio d’esecuzione di Faido fr. 8'848.70 (doc. D accluso al reclamo), che in assenza d’indicazioni dell’escussa non sono stati imputati sull’esecuzione che ha portato al fallimento (n. __________8), bensì su un’altra esecuzione dell’istante (la n. __________2), sospesa da una decisione di dilazione giusta l’art. 123 LEF, in cui la reclamante era in ritardo nel versamento delle prime quattro rate. Si può però ragionevolmente ritenere ch’essa intendesse pagare in via prioritaria l’esecuzione all’origine del fallimento appena decretato per poterne ottenere la revoca, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 può considerarsi adempiuto. Una correzione dell’imputazione non è del resto necessaria, perché nel frattempo la reclamante ha anche integralmente estinto l’esecuzione n. __________2.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto (un giorno) dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante fa valere di aver estinto, con il pagamento dei fr. 8'848.70, anche altre tre esecuzioni (n. __________, __________ e __________), e di aver inoltre versato altri fr. 8'251.15 all’Ente turistico Mendrisiotto, con cui starebbe stabilendo un piano di pagamento. Nell’ordinanza di effetto sospensivo si era però rilevata la pendenza di 36 esecuzioni per oltre fr. 83'000.–, di cui 8 allo stadio del pignoramento (per più di fr. 14'000.–), 6 a quello della realizzazione (per oltre fr. 16'000.–) e 4 a quello della comminatoria di fallimento (tra cui due fatte notificare dall’istante). Sennonché la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo le esecuzioni pendenti si sono ridotte a 22 per circa fr. 45'000.– complessivi e sono tutte allo stadio preliminare, tranne 4 (per poco più di fr. 8'000.–) giunte al pignoramento (fruttuoso) e una alla domanda di realizzazione (per fr. 1'010.95). Non risultano (più) comminatorie di fallimento né attestati di carenza di beni a carico della reclamante.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 giugno 2020 dalla Pretura del Distretto di Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 250.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).