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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.07.2020 14.2020.78

July 20, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,705 words·~9 min·3

Summary

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Full text

Incarto n. 14.2020.78

Lugano 20 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.388 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza presentata il 6 maggio 2020 dall’

CO 1 (rappresentata dall’RA 1, )  

contro

 RE 1 (titolare della ditta individuale , ,  patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 6 maggio 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 739.85 più interessi e spese, dedotto un acconto di fr. 75.10.

                                  B.   All’udienza di discussione del 10 giugno 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 10 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.

                                  E.   Il 22 giugno 2020 la reclamante ha fatto pervenire alla Camera un accordo di rateazione con la PI 1, le ricevute di alcuni pagamenti da lei effettuati all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio e le richieste di rateazione del pagamento di alcuni debiti, tra cui i cinque sfociati in attestati di carenza di beni.

                                  F.   Con osservazioni del 6 luglio 2020 l’istante ha confermato che la reclamante aveva pagato tutte le procedure a suo carico e ha dichiarato pertanto di non aver nulla in contrario alla revoca del fallimento.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 giugno 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 20 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 giugno 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 15 giugno 2020 allo sportello del Tribunale d’appello, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento inviato dalla reclamante il 22 giugno 2020.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 giugno 2020 alle ore 15:48 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio relativa al versamento di fr. 1'052.– a saldo dell’esecuzione promos­sa dall’istante (doc. G accluso al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del falli-mento – va osservato che dal conteggio (al 12 giugno 2020) pro-dotto dalla reclamante (doc. I) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 15 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 28'426.60. Determinante è che in cinque di esse sono stati rilasciati attestati di carenza di beni a cavallo tra il 2019 e il 2020 per complessivi fr. 13'016.90 e una (la n. __________) è giunta alla notifica della comminatoria di fallimento il 9 gennaio 2020 per oltre fr. 5'000.–. Dopo aver ricordato questi fatti, il 15 giugno 2020 il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo considerando che la reclamante avrebbe ancora potuto, fino alla scadenza del termine d’impugnazione (il 22 giugno 2020) rendere verosimile come intendeva saldare le esecuzioni in questione senza creare nuovi debito.

                             2.3.1   Orbene, nel suo scritto del 22 giugno 2020 essa si è limitata a trasmettere l’accordo di rateazione del credito posto nell’esecu­zione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, le ricevute di pagamento, lo stesso giorno, di quattro esecuzioni con un importo relativamente modesto (complessivamente di fr. 920.80) e le recenti richieste di rateazione del pagamento di diversi debiti, di cui i cinque sfociati in attestati di carenza di beni. Questi documenti non rendono verosimile la solvibilità della reclamante, ossia la sua capacità di far fronte in tempo utile a tutti i suoi debiti. Anzi, il piano di rateazione della PI 1 evidenzia come la reclamante sia in ritardo sin dal primo acconto e abbia versato l’ultima rata intera il 6 dicembre 2019. Le richieste di rateazione dei debiti fiscali oggetto di attestati di carenza di beni manifestano a loro volta l’impossibilità attuale della reclamante di far fronte ai propri debiti con acconti di più di fr. 600.– mensili, per tacere del fatto ch’essa non spiega come conta di pagarli oltre ai fr. 300.– mensili proposti alla Cassa di compensazione __________ (es. n. __________) e ai fr. 500.– proposti all’Amministrazione federale delle contribuzioni per estinguere le imposte sul valore aggiunto arretrate (es. n. __________), per cui ha sì versato fr. 2'000.– il 1° luglio 2020, ma che rimangono tuttora scoperte per oltre fr. 5'000.–.

                             2.3.2   Non si disconosce che la sospensione dell’attività della reclamante – la gestione dell’esercizio pubblico __________ – durante la chiusura ordinata dalle autorità dal 16 marzo all’11 maggio 2020 a causa della pandemia dovuta al nuovo coronavirus ha determinato una temporanea crisi di liquidità. Il problema è che le sue difficoltà finanziarie sono anteriori alla pandemia, come dimostra il fatto che gli attestati di carenza di beni – che certificano ufficialmente l’insolvibilità del debitore – sono stati rilasciati in preceden­za e riguardano esecuzioni avviate per le più datate già a fine del 2018.

                                         Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone già da tempo di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità di pagamento appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

                                   3.   Essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato e pubblicato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano indennità, dal momento che non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal giorno lunedì 3 agosto 2020 alle ore 09.00.

                                   2.   È ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

                                   3.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 450.–, è posta a carico di RE 1.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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