Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2020 14.2020.73

July 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,820 words·~19 min·4

Summary

Rifiuto di sequestro. Credito e causa del sequestro fondati su una sentenza statunitense. Interpretazione in merito alla qualità di attrice, non menzionata nella decisione

Full text

Incarto n. 14.2020.73

Lugano 10 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.2150 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 maggio 2020 dalla PI 1 e dalla

RE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 2,  

contro

CO 1  

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza 27 maggio 2020 diretta contro CO 1 la RE 1 e la PI 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro fino a concorrenza di fr. 7'051'947.51, oltre agli interessi del 6.66% dal 1° aprile 2020 (corrispondenti a $ 7'292'371.– al tasso di cambio al giorno dell’istanza), dei seguenti oggetti: “PPP n. __________ e comproprietà di 2.80/76 della PPP __________ fondo base n. __________ RFD __________”, “part. n. __________ RFD __________”, “Audi S Q7 4.0 TDI (TI __________)”, “Mercedes AMG GLC 43 (TI __________) e “Fiat 500X 1.4” presso l’abitazione in __________, “relazione bancaria n. __________” presso la __________, __________, “conto bancario no. IBAN __________” presso la Banca __________, come pure “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori e beni di ogni genere, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie oppure cassette di sicurezza intestati al signor CO 1 o dei quali egli è avente diritto economico presso il medesimo istituto bancario” e “tutte le azioni e/o certificati azionari della società __________ di spettan­za del signor CO 1” presso la ____________________. Quale titolo di credito, le istanti hanno menzionato la decisione del 21 febbraio 2020 della Court of the Eleventh Judicial Circuit in and for Miami-Dade Country Florida (qui di seguito anche “sentenza statunitense”). Quale causa del sequestro le istanti hanno citato l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo definitivo di rigetto dell’opposizione).

                                  B.   Statuendo con decisione 28 maggio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza per quanto concerne la RE 1, mentre l’ha parzialmente accolta a favore della PI 1, salvo per quanto attiene alle automobili, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– a carico di CO 1 e della RE 1 metà ciascuno.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2020 per ottenerne lannullamento, tranne per quanto riguarda le automobili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 (v. sotto consid. 1.2).

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 29 maggio 2020, il termine di ricorso è scaduto lunedì 8 giugno. Presentato tre giorni prima, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato a CO 1.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             1.3.1   Con lettera del 12 giugno 2020 la RE 1 ha prodotto dinanzi a questa Camera una disposizione ordinatoria del 9 giugno 2020 della Corte statunitense con cui la stessa ha rettificato l’intestazione iniziale delle parti indicata nella sentenza del 21 febbraio 2020 (doc. B) nel modo seguente: “PI 1. and RE 1., Plaintiffs, v. PI 2 and CO 1, Defendants.” in luogo di “PI 1 Plaintiff(s) vs. PI 2 et al Defendant(s)”. Tale scritto, oltre che intempestivo, giacché il termine di reclamo è giunto a scadenza l’8 giugno 2020 (sopra consid. 1.1), ha come oggetto la produzione di un documento nuovo e quindi irricevibile (sopra consid. 1.3), sicché non è possibile tenerne conto. Il documento non è tuttavia determinante per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 4 e segg.).

                             1.3.2   Analoga osservazione va fatta per lo scritto 2 luglio 2020 della reclamante e per il documento allegato (decreto di sequestro emes­so il 26 giugno 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5), pure essi ambedue irricevibili. Del resto il nuovo documento non sarebbe stato di rilievo nella causa di reclamo, proprio perché il nuovo sequestro, che verte su beni diversi del sequestro qui in esame, è stato ottenuto sulla scorta di un’istanza fondata su allegazioni e su un documento – quello prodotto tardivamente il 12 giugno 2020 (sopra consid. 1.3.1) – non fatti valere con la prima istanza. La reclamante avrebbe verosimilmente fatto prima a presentare una nuova istanza di sequestro meglio documentata an-ziché presentare il reclamo ora all’esame della Camera.

                                1.4   L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro per quanto concerne la RE 1, mentre l’ha accolta a favore della PI 1, poiché la prima, contrariamente alla seconda, non è menzionata come attrice nella sentenza statunitense e non è nemmeno designata esplicitamen­te come creditrice, sicché non può avvalersi di tale decisione qua­le titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non risultano quindi adempiuti i presupposti relativi all’esistenza del credito e alla cau­sa di sequestro ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 cifra 1 e 2 LEF, neppure con il grado di verosimiglianza semplice giusta l’art. 272 LEF.

                                         Certo – ha ammesso il Pretore – la sentenza statunitense stabilisce che gli attori (“plaintiffs”) devono recuperare da CO 1 un importo complessivo di $ 7'292'371.–, sennonché l’uso del plurale è “anomalo” poiché di attrice ve n’è solo una, ossia la PI 1. D’altronde, prosegue il primo giudice, oltre al fatto che la RE 1 non è menzionata quale attrice nemmeno la sentenza contiene un riferimento implicito al­l’esistenza di più attori con un’abbreviazione o un’espressione simile a quella usata per i convenuti (“et al”). A tal proposito la RE 1 non ha fornito spiegazioni e nemmeno dalla decisione “estremamente criptica” è possibile comprenderne il motivo. A mente del Pretore, l’unico eventuale appiglio, comunque insufficientemente determinato, a favore della tesi per cui la RE 1 avrebbe agito quale attrice, potrebbe essere che ad un certo punto nella sentenza il termine “plaintiff” – in netto contrasto con la designazione delle parti e di punto in bianco – viene utilizzato non più al singolare, ma al plurale, e ciò senza che vi siano elucidazioni quanto al motivo di tale mutamento né quanti e quali sarebbero gli eventuali ulteriori attori a cui la decisione si riferisce e/o a quali procedure bisognerebbe rifarsi per determinarli.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 definisce la decisione pretorile “sbagliata e arbitraria” in quanto si fonda su di un apprezzamento fattuale e giuridico manifestamente errato, laddove considera ch’essa non avrebbe reso verosimile l’esistenza del credito e della causa di sequestro invocata, sostanzialmente e soltanto perché essa non è esplicitamente menzionata nella sentenza statunitense. A sua mente risulta in modo “inconfutabile” dalla sentenza statunitense stessa e dall’insieme degli atti relativi all’incarto americano che le società RE 1 e PI 1 sono entrambe creditrici solidali di CO 1.

                                   5.   Nel caso in cui il sequestro è fondato sulla cifra 6 dell’art. 271 cpv.1 LEF il credito scaturisce direttamente dal titolo prodotto, sicché non è arbitrario considerare che il creditore non debba rendere verosimile la propria pretesa con altri indizi (sentenza del Tribunale federale 5A_953/2017 dell’11 aprile 2018, c. 3.2.2.1 con rin­vii). La norma appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il creditore dispone di un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizio­ne”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF 14.2016.128 del 4 novembre 2016 consid. 5.1 e i riferimenti).

                                5.1   Secondo la giurisprudenza, costituisce un titolo di rigetto definitivo la decisione che condanna l’escusso (o il convenuto in una causa di sequestro) a pagare una somma di denaro determinata. Se la stessa è poco chiara o incompleta, spetta al giudice di merito, non a quello dell’esecuzione, interpretarla (DTF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_487/ 2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.1 con rinvii). Il giudice chiamato a far eseguire la sentenza – in materia sia di rigetto dell’opposizione sia di sequestro – può tuttavia prendere in considerazio­ne, oltre al dispositivo, anche la motivazione della decisione per decidere se la stessa costituisce un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 134 III 656 consid. 5.3.2). Il giudice può inoltre considerare anche altri documenti, nella misura in cui la decisione vi rinvii (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2, 138 III 584 consid. 6.1.1 e 135 III 315 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 5D_171/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 5 e della CEF 14.2018.36 del 12 luglio 2017, RtiD 2019 I 630 n. 58c, consid. 6.2).

                                         A differenza di quanto vale in materia di rigetto dell’opposizione, il creditore sequestrante non deve dimostrare che la decisione sul quale fonda l’istanza è un titolo di rigetto dell’opposizione, ma solo renderlo verosimile (art. 272 cpv. 1 LEF). Di conseguenza, il giudice del sequestro deve reputare appurato il credito del sequestrante e realizzata la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF se dai documenti da lui prodotti ne ricava l’impressione che la decisione o il documento pubblico esecutivo da lui fatto valere come titolo e causa di sequestro possa verosimilmente essere considerato come un titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF, anche se non può escludere la possibilità, altrettanto probabile, che non lo sia (sentenza della CEF 14.2018.192-193 dell’8 luglio 2019, RtiD 2020 I 735 n. 54c, consid. 6.1; v. pure 14.2019.132 del 16 agosto 2019 consid. 6, massimata in RtiD 2020 I 736 n. 55c).

                                5.2   Nella fattispecie la reclamante sostiene che, contrariamente a quanto valutato dal Pretore, l’uso del plurale nella sentenza è tut­t’altro che “anomalo” visto che la procedura americana sfociata in tale decisione è stata introdotta e condotta da entrambe le società come si evince dagli atti formanti l’incarto processuale americano (doc. F, G, M e L). A tal proposito, la reclamante rinvia all’atto introduttivo (“Second Amended Complaint”) promosso da entrambe le attrici il 29 maggio 2019 (doc. F) e alla loro istanza di dichiarazione di contumacia e di emanazione del giudizio contumaciale finale contro entrambi i convenuti (“Plaintiffs’ Motion for Default and for Default Final Judgement against both defendants”) del 12 febbraio 2020 (doc. G). A tal proposito, la reclamante evidenzia che la frase introduttiva della sentenza (“having reviewed Plaintiffs’ Motion for Default and for Default Final Judgement”) si riferisce proprio a quest’ultima richiesta depositata sia dalla PI 1 sia dalla RE 1 e rileva che la Corte statunitense ha statuito che le attrici (al purale) devono riscuotere da CO 1 le somme da essa stabilite (“the Plaintiffs shall recover from CO 1 […]”).

                             5.2.1   Sta di fatto che con la sentenza del 21 febbraio 2020 (doc. B, rispettivamente pag. 2 e frase introduttiva a pag. 1) il giudice statunitense ha accolto la petizione del 29 maggio 2019 (“Second Amen­ded Complaint”, doc. F) e l’istanza del 12 febbraio 2020 (“Plaintiffs’ Motion For Default and For Default Final Judgement”, doc. G), ambedue presentate da entrambe le società. È pertanto perlomeno verosimile, se non certo, che la reclamante è l’una degli attori (“plaintiffs”) a favore dei quali CO 1 è stato condannato a pagare le somme indicate nella decisione statunitense e nell’istanza di sequestro. L’accertamento del primo giudice, che ha omesso sen­za motivi oggettivi di considerare queste circostanze senz’altro pertinenti, risulta pertanto manifestamente errato (v. sopra consid. 1.4).

                             5.2.2   D’altronde, il termine al plurale “Plaintiffs” è costantemente utilizzato in tutta la sentenza, in tutte le pagine per un totale di sette volte, ad eccezione della parte iniziale (rubrum), in cui la PI 1 è indicata quale “Plaintiff(s)”. Il termine “Plaintiff” al singolare è utilizzato solo due volte, ma con riferimento a un precedente giudiziario citato dalla Corte (Cellular Warehouse, Inc. v. GH Cellular, LLC, 957 So. 2d 662, 665 (Fla 3d DCA 2007), doc. B pag. 3 ad c e ad d). La motivazione del Pretore è quindi manifestamente errata laddove scrive che “ad un certo punto nella sentenza il termine “plaintiff” – in netto contrasto con la designazione delle parti e di punto in bianco – viene utilizzato non più al singolare, ma al plurale”. Già per questi motivi la decisione impugnata va annullata.

                                5.3   A ragione la reclamante fa inoltre nuovamente notare che il 14 mar­zo 2020 CO 1 ha presentato alla Corte statunitense un’i­stanza volta a revocare la decisione contumaciale finale (“Defendant CO 1’s motion to vacate default final judgement and incorporated memorandum of law”, doc. M) indicando come attrici sia la PI 1 sia la RE 1. Certo, documenti cui non si riferisce la decisione da interpretare non possono essere presi in considerazione nella procedura di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5.1). In quella di sequestro, invece, documenti estranei alla decisione presentata quale causa di sequestro possono costituire indizi di rilievo per stabilire se la sua qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia da rite-nere verosimile. Nel caso in esame, il fatto che CO 1 abbia indicato la reclamante come parte attrice nella sua istanza di revoca della decisione contumaciale rende ovviamente più che verosimile che la decisione adempie i requisiti dell’art. 80 LEF anche per la RE 1.

                                5.4   Può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se l’”affidavit” (doc. G) rilasciato il 30 aprile 2020 dall’__________, patrocinatore di entrambe le società nel procedimento americano, possa reputarsi un indizio supplementare a favore della tesi della reclamante, ancorché a priori la dichiarazione di un rappresentan­te di una parte non ha di principio un valore probatorio diverso da semplici allegazioni di parte.

                                5.5   Ne segue che alla luce di tali circostanze la decisione impugnata si rivela giuridicamente errata, la RE 1 aven­do reso verosimile di potersi avvalere di tale sentenza quale titolo di rigetto definitivo, e pertanto quale titolo di credito e causa di sequestro (sopra consid. 5). La causa andrebbe di conseguenza rinviata al Pretore per nuovo giudizio sul terzo presupposto – la verosimile appartenenza a CO 1 dei beni da sequestrare – sul quale egli ha statuito soltanto “relativamente a PI 1” (sentenza impugnata, pag. 4). Siccome la reclamante non chiede il rinvio e la causa è matura per il giudizio, nulla osta tuttavia a che la Camera si pronunci essa stessa senza indugio sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Del resto non vi sono motivi validi per cui l’appartenenza dei beni da sequestrare – tranne le automobili (v. sopra ad B e C) – debba risultare verosimile solo relativamente alla PI 1 e non anche alla reclamante. Tale accertamento si avvera comunque attendibile alla luce dei documenti prodotti da entrambe le società (doc. N-R). Il reclamo va così accolto, e con esso pure l’istanza, fatta eccezione delle automobili.

                                   6.   La tassa per l’emissione del decreto di sequestro, stabilita in applicazione dell’art. 48 OTLEF (RS 281.35; DTF 139 III 197 consid. 4.2), va posta per la metà a carico della reclamante, che nella sua veste d’istante è tenuta ad anticiparla (Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 30 ad art. 272 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 22 ad art. 272 LEF) e a farsene carico fino a quando la decisione di sequestro diventa definitiva, fermo restando che la tassa, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro, potrà essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF; DTF 90 III 39 segg.; sentenza della CEF 14.2019. 53 del 6 settembre 2019 consid. 8 e il rinvio), ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato. L’altra metà avrebbe dovuto essere messa a carico della PI 1, ma la decisione di assegnarla a CO 1 non è oggetto del recla­mo in esame e non può quindi essere riformata d’ufficio dalla Camera. In definitiva, il dispositivo sulle spese rimane quindi immutato.

                                         Le spese per l’odierno giudizio rimangono a carico dello Stato, non potendole porre a carico né della reclamante, risultata vincente, né del debitore sequestrato in ragione del carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC). Sempre per il carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, né il convenuto né il Cantone (già citata sentenza della CEF 14.2019.132 consid. 7; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107) possono essere costretti a rifondere ripetibili alla reclamante.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'051'947.51, pari alla pretesa vantata dalla reclamante, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore (ignoto) dei beni sequestrati, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

                                   8.   La sentenza va comunicata all’Ufficio d’esecuzione di Lugano per l’esecuzione del sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 5 e 6 della decisione impugnata sono annullati e sono così riformati:

                                         5.   L’istanza della RE 1, __________ (patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 2, __________) è parzialmente accolta e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro dei seguenti beni di CO 1 (__________):

                                               ■  quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________ e quota di compro­prietà di 2.80⁄76 della PPP __________ del fondo n. __________ RFD __________,

                                               ■  particella n. __________ RFD __________,

                                               ■  relazione bancaria n. __________ presso la __________ di __________ e conto bancario n. __________ presso la __________ di __________, co­me pure tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori e beni di ogni genere, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie oppure cassette di sicurezza, intestati a CO 1 o dei quali egli è avente diritto economico presso i medesimi istituti bancari, e

                                               ■  tutte le azioni e/o certificati azionari della società __________ di spettanza di CO 1 presso la __________ di __________

                                               e ciò sino a concorrenza di fr. 7'051'947.51 (pari a $ 7'292'371.–) oltre agli interessi del 6.66% dal 1° aprile 2020

                                               in garanzia delle pretese della RE 1 vantate sul­la scorta della sentenza del 21 febbraio 2020 del Tribunale di Miami (case n. 2016-025408_CA-01), da valere anche quale causa del sequestro giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

                                               Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

                                    6.  La RE 1 è responsabile in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che era infondato.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, rimangono a carico dello Stato. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo le è restituito. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione agli __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, Lugano;

                                         – Ufficio d’esecuzione di Lugano, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

14.2020.73 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2020 14.2020.73 — Swissrulings