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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2020 14.2020.71

November 11, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,280 words·~11 min·4

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito per un importo superiore a quello posto in esecuzione. Identità escutente/creditore e credito sul precetto esecutivo/credito riconosciuto. Trasformazione di una società

Full text

Incarto n. 14.2020.71

Lugano 11 novembre 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 aprile 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n.__________ emesso il 5 aprile 2019 dall’Uf­­ficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'037.75 oltre agli interessi del 5% dal 26 marzo 2019, indicando quale causa del credito il “Conteggio di remunerazione, agente no. __________”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 aprile 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni all’istanza, la convenuta è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 maggio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senz’assegnare indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 30 maggio, per cui la scadenza è stata riportata al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ossia a martedì 2 giugno, il 1°giugno essendo festivo (lunedì di Pentecoste, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è pertanto tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso in esame, non avendo la RE 1 presentato osservazioni in prima istanza, è pertanto irricevibile il documento intitolato “accordo di pagamento – ingiunzione di pagamento” del 14 novembre 2018 prodotto dall’insorgente col reclamo (doc. D). Il medesimo deve pertanto essere estromesso dall’incarto e non può venire considerato ai fini del giudizio, e ciò vale anche per le corrispondenti (e in questa sede tardive) allegazioni di fatto, secondo cui l’importo per il quale la CO 1 procede nei suoi confronti (di fr. 6'037.75), oltre ad essere inferiore a quello riconosciuto nel titolo di rigetto (fr. 12'371.15), se sommato a quanto preteso in una precedente esecuzione avviata per la medesima causale supererebbe la cifra da essa riconosciu­ta, dedotti gli acconti già corrisposti per fr. 1'618.65. Una simile eccezione – giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF – andava del resto sollevata “immediatamente”, quindi già in prima sede e non per la prima volta davanti a questa Camera (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2).

                                         Diversa è invece la questione per quanto riguarda le censure relative al titolo prodotto dall’istante, poiché su questo punto il giudice del rigetto è tenuto a esaminare d’ufficio se l’istante ha prodotto un valido titolo di rigetto, anche in seconda sede (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 90 ad art. 84 LEF). Limitatamente a tale esame occorre pertanto entrare in materia sul reclamo (sotto consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.77 del 3 ottobre 2017, consid. 1.3).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore è giunto alla conclusione che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante, poiché è sotto-scritto dalla convenuta, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e ha pertanto accolto l’istanza.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 si duole anzitutto che il Pretore ha rigettato l’opposizione sebbene non vi sia identità tra l’escu­­tente (la CO 1) e la creditrice indicata nel riconoscimento di debito (la G__________) né tra il titolo menzionato sul precetto esecutivo – riferito a un “vago” conteggio di remunerazione – e il riconoscimento di debito, che non è citato nel precetto medesimo. La reclamante osserva d’altronde che il numero dell’esecuzione indicato nell’istan­­za è diverso da quello del precetto esecutivo allegato alla medesima, ciò che a suo dire avrebbe dovuto indurre il Pretore a respingere l’istanza per consentire al giudice del merito un esame più approfondito dei documenti addotti a sostegno del credito posto in esecuzione. Rileva infine che l’istante non ha spiegato perché il credito posto in esecuzione è inferiore a quello risultante dal riconoscimento di debito e rileva che i conteggi acclusi all’istanza non possono giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché riportano una data successiva a quella del riconoscimento di debito e non risultano essere stati sottoscritti per accettazione. Un eventuale, ma contestato, suo credito non sarebbe quindi appurabile nell’ambito dell’istruttoria limitata prescritta nella procedura di rigetto dell’opposizione.

                                   5.   In ogni stadio di causa (e come visto anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

                                5.1   Nel caso in esame, la “discrepanza” tra la creditrice indicata sul riconoscimento di debito e l’escutente è solo apparente. Una semplice ricerca nel registro di commercio del Basso Vallese – dove la CO 1 ha la propria sede – rivela che proprio nel giugno 2018 la società ha cambiato sia la ragione sociale (da G__________ a CO 1) sia la forma giuridica (da associazione a società anonima), senza però soluzione della propria personalità giuridica né modifica dei rapporti giuridici (art. 53 della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio [LFus, RS 221.301]). L’identità messa in questione è quindi indubbia, ricordato che le informazioni contenute nel registro di commercio, d’impronta ufficiale e liberamente consultabile a partire dal sito internet “zefix” della Confederazione, costituiscono fatti notori, che secondo l’art. 151 CPC non devono essere né allegati né provati (DTF 135 III 89 consid. 4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_168/2018 del 17 gennaio 2019, consid. 2.4, e della CEF 14.2019.182 del 26 febbraio 2020, consid. 4.2 con i rinvii). La censura dell’escussa cade pertanto nel vuoto.

                                5.2   Nemmeno è degna di miglior sorte la doglianza secondo cui non vi sarebbe identità tra il titolo di credito menzionato sul precetto esecutivo (“Conteggio di remunerazione, agente no. __________”) e quel­lo indicato sull’istanza di rigetto (ossia il “riconoscimento di debito” del 26 giugno 2018), giacché quest’ultimo (doc. C) menziona e rinvia sia al conteggio di remunerazione da cui deriva il credito posto in esecuzione (doc. D), sia al numero di agente in questione (sulla prima pagina in alto a sinistra).

                                5.3   Sempre nella vena del formalismo fine a sé stesso che caratterizza il reclamo, la censurata “discrepanza” tra il numero di esecuzione del precetto esecutivo indicato nella lista dei documenti allegati a pagina 2 dell’istanza e il numero del precetto è in realtà il frutto manifesto di una svista, che non ha comportato – e non poteva comportare – alcun rischio di confusione, giacché sulla prima pagina dell’istanza sono menzionati correttamente due volte il numero corrispondente al precetto accluso alla stessa e gli importi del credito e delle spese riportati sul precetto. Del resto la stessa reclamante non ha avuto dubbi, siccome ha riportato di aver interposto opposizione al precetto esecutivo “no. __________” (reclamo ad 1 pag. 3). Non è quindi necessario scomodare il giudice del merito sulla questione, che del resto è di natura squisitamente esecutiva, siccome si tratta di stabilire se per una determinata esecuzione sono dati i presupposti per rigettare l’opposizione interposta dal­l’escusso.

                                5.4   Il riconoscimento di debito del 26 giugno 2018 (doc. C accluso all’istanza), debitamente firmato dalla RE 1, giustifica in sé, in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa per fr. 12'371.15, da considerarsi esigibili almeno per fr. 10'000.– al momento dell’inoltro dell’esecuzione nel­l’aprile del 2019 (10 rate da fr. 1'000.– dal luglio del 2018). Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (sentenza della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, RtiD 2018 I 772 n. 44c consid. 4.3/b). Di conseguenza, nulla impediva alla CO 1 di porre in esecuzione solo fr. 6'037.75 oltre agli interessi del 5% dal 26 marzo 2019. La procedura di rigetto non ha infatti quale scopo di accertare l’impor­­to esatto del credito vantato dall’istante, ma solo l’esistenza di un titolo di rigetto per (almeno) l’importo posto in esecuzione (sopra consid. 2). Che poi i conteggi prodotti dall’escutente (doc. D-O) non siano firmati dalla reclamante e siano anche posteriori al riconoscimento di debito – tranne il primo (doc. D), cui rinvia il riconoscimento – è senza rilievo per l’odierno giudizio, perché il Pretore non ha fondato la sua decisione su quei documenti ma solo sul noto riconoscimento di debito e la reclamante non ha allegato né reso verosimile, già in prima sede (art. 82 cpv. 2 LEF e sopra consid. 1.3), di avere pagato più di quanto ammesso dall’escutente.

                                5.5   In definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata confermata, non senza precisare che gli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) sul credito posto in esecuzione decorrono dal 26 marzo 2019 come indicato sul precetto esecutivo e non dal 28 febbraio 2017 come invece chiesto nell’istanza, probabilmente per un’en­­nesima svista (al riguardo la CO 1 è invitata in futuro a preparare i suoi atti giudiziari con maggiore cura e serietà). Non è tuttavia necessario modificare la sentenza impugnata, che nel rigettare l’opposizione “al summenzionato precetto esecutivo” si riferisce indubbiamente, in mancanza di menzione di un’altra data, alla data indicata su quell’atto.

                                   6.   La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'037.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

– –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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