Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2020 14.2020.64

October 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,366 words·~12 min·6

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese di demolizione. Prova del carattere esecutivo della decisione invocata quale titolo di rigetto. Compensazione. Ricusa del giudice di prima istanza

Full text

RE 1

Incarto n. 14.2020.64

Lugano 23 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.201 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 15 novembre 2019 dal

Comune CO 1  

contro

RE 1 (già patrocinata dall’__________ __________, __________)  

giudicando sul reclamo del 18 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 aprile 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'493.20 complessivi, composti di fr. 1'440.– oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016 chiesto sulla scorta dei “decreti di multa 2015 e 2016”, fr. 19'354.05 oltre agli interessi del 2.5% dal 25 novembre 2016 per “rimborso anno 2015”, fr. 1'070.– oltre agli interessi del 2.5% dal 26 novembre 2016 per la “tassa cani 2014 e 2015” e fr. 629.15 per “interessi maturati”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 novembre 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, la convenuta ha chiesto il gratuito patrocinio il 9 gennaio 2020 e si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 gennaio 2020.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 maggio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 22'493.20 (senza interessi), ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 150.–. Ha inoltre respinto l’istanza di gratuito patrocinio.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2020 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 20 maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a all’ex patrocinatore di RE 1 il 7 maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 17 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 18 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le quattro decisioni del Municipio prodotte dall’istante costituivano un titolo di rigetto definitivo per le quattro multe poste in esecuzione, di complessivi fr. 1'440.–, che le spese di demolizione del capannone giudicato abusivo eretto sul fondo n. __________ RFD di __________ (sezione __________), di fr. 19'319.05, erano state stabilite dal Consiglio di Stato con sentenza dell’8 luglio 2015 anch’essa acclusa all’istanza, e che le tasse sui cani per gli anni 2014 e 2015 risultavano da due conteggi prodotti dall’istante. Il primo giudice ha ritenuto le decisioni in questione esecutive, seppur sprovviste della relativa attestazione, visto il tempo trascorso tra la loro emissione e l’avvio dell’esecuzione (fra circa tre e quattro anni e mezzo). Ha escluso per ragioni di ordine temporale che il ricorso interposto dal marito dell’escussa fosse rivolto alla decisione 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato, siccome secondo le allegazioni della convenuta il ricorso era stato interposto prima della demolizione del capannone, avvenuta fra il 30 giugno e il 4 luglio 2014. Il Pretore ha quindi accolto integralmente l’istanza, tranne per quanto attiene alle spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecu­zione determinarsi.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver accertato i fatti in modo manifestamente errato per avere egli rigettato l’opposizione pur riconoscendo che l’istante non ha fornito la prova del carattere esecutivo delle decisioni prodotte quali titoli di rigetto definitivo.

                                4.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro le decisioni degli organi comunali ticinesi hanno di principio effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 della legge organica comunale [LOC, RL 2.1.1.2]) – ciò vale in particolare per i decreti di multa (art. 148 cpv. 2 LOC) –, sicché la decisione non diventa esecutiva prima della scadenza del termine di ricorso o prima della reiezione o del ritiro del ricorso. Anche le decisioni del Consiglio di Stato non sono esecutive, di regola, prima della scadenza del termine di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o prima della reiezione o del ritiro del ricorso (art. 71 della legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100]).

                                         La prova del carattere esecutivo della decisione incombe all’istan­­te. Non è necessaria al riguardo un’attestazione dell’autorità che l’ha emessa. Può anche risultare dalle circostanze, segnatamente dal tempo trascorso dalla notificazione e dal fatto che l’escusso non pretende di aver impugnato la decisione (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 149 ad art. 80 LEF).

                                4.2   Nel caso in esame, l’istante non ha prodotto attestazioni del carattere esecutivo delle decisioni sulle quali fonda l’istanza (doc. B-H). Come visto la produzione di simili attestazioni non è un presupposto imprescindibile per la concessione del rigetto definitivo. Basandosi sulla dottrina appena citata, il Pretore ha ritenuto che visto il tempo trascorso tra l’emanazione di quelle decisioni e quel­la de precetto esecutivo (tra tre e quattro anni e mezzo) le stesse potevano considerarsi esecutive. D’altronde egli ha esclu­so che l’unico ricorso cui la convenuta aveva accennato potesse, per ragioni di ordine temporale, essere stato rivolto alla decisione del Consiglio di Stato (sopra consid. 3). Sugli argomenti del Pretore la reclamante non spende una parola. Lesivo dell’esigenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2), il reclamo è su questo punto irricevibile. Ad ogni modo RE 1 non pretende, per avventura, di aver impugnato le note decisioni.

                                   5.   La reclamante si duole inoltre di una violazione del suo diritto di essere sentita perché il Pretore non si è espresso sui "numerosi e approfonditi argomenti" da lei avanzati in prima sede a comprova del fatto che nulla sarebbe dovuto al Comune in ragione dei danni "ben maggiori" da esso causato a lei e al marito.

                                5.1   Non si disconosce che il Pretore non si è determinato direttamente sugli argomenti della convenuta, ma indirettamente le ha dato una risposta (a pag. 2, quinto paragrafo) laddove ha ricordato che grava sull’escusso l’onere di dimostrare le sue eccezioni con do-cumenti assolutamente chiari e univoci (art. 81 LEF). Vero è che, tuttavia, egli non ha spiegato perché i documenti (invero pochi) prodotti dalla convenuta non sono atti a dimostrare le eccezioni da lei sollevate. Siccome RE 1 non postula l’annulla­mento della decisione impugnata, bensì la sua riforma nel senso della reiezione dell’istanza, auspicando che le sue argomentazioni vengano prese in considerazione da questa Camera (reclamo, pag. 3 dopo la metà), nulla osta a entrare nel merito delle stesse.

                                5.2   In prima sede RE 1 ha allegato che in occasione della demolizione del capannone, nel cercare di bloccare l’accesso al fondo suo marito e il suo consulente __________ sarebbero stati aggrediti e colpiti a pugni da alcuni poliziotti, rimediando lesioni alla salute che hanno determinato un ricovero all’ospedale e cure costati più di fr. 50'000.–. Afferma di aver perso praticamente tutto in seguito a tale intervento e chiede di valutare tali aspetti nella procedura di rigetto nel senso di considerare la pretesa dell’istante ingiustificata “e neppure dovuta”.

                                   5.2.1   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’ap­prezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

                             5.2.2   Nel caso specifico RE 1 pare voler compensare il credito vantato dal Comune con il danno di fr. 50'000.– che avrebbero subito il marito e un terzo. A parte il fatto che il pregiudizio non sembra essere stato causato a lei personalmente, ad ogni modo i documenti prodotti (un’email, due certificati medici, un elenco di telefonate e un’istanza superprovvisionale) non permettono di determinare la causa dei disturbi accertati dai medici né il costo dei costi sanitari e non costituiscono pertanto una prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito fatto valere dalla convenuta. Le sue richieste di sentire testimoni, di assumere il proprio interrogatori e di richiamare il rapporto di polizia relativo all’intervento del 30 giugno 2014 e la corrispondenza del dr. med. __________ al giudice __________ risultano irricevibili in virtù sia dell’art. 254 CPC sia soprattutto dell’art. 81 LEF, il quale ammette solo la prova documentale (sopra consid. 5.2.1). Come da lui precisato nella sentenza impugna­ta, il Pretore non era d’altronde competente per verificare se l’istan­­za del Comune debba essere qualificata come abusiva (sopra consid. 5.2.1). La sua decisione merita così conferma anche su questo punto.

                                   6.   Secondo la reclamante la demolizione del capannone era inammissibile in quanto avvenuta prima che fossero “cresciute in giudicato tutte le relative decisioni”. Il Comune non potrebbe quindi pretendere il versamento delle relative spese. Si tratta però di un motivo che RE 1 avrebbe potuto – e dovuto – sollevare nella procedura che ha portato alla decisione di accertamento delle spese dell’intervento (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81). Dalla sentenza 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato (doc. F ad A) si evince del resto che gli ordini di demolizione sono stati confermati sia dallo stesso Consiglio che dal Tribunale amministrativo cantonale. La censura cade pertanto nel vuoto.

                                   7.   La reclamante reputa infine che il Pretore avrebbe dovuto ricusarsi dato che, in una precedente causa che la oppone alla __________, avrebbe negato arbitrariamente la perizia da lei richiesta. La censura è irricevibile. In primo luogo perché andava fatta valere già in prima sede (cfr. art. 49 cpv. 1 CPC), in secondo luogo perché non è motivata in modo sufficientemente preciso perché si possa valutare l’operato del Pretore, e in ultimo luogo perché le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato ha in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'493.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2020.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.10.2020 14.2020.64 — Swissrulings