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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.05.2020 14.2020.6

May 6, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,362 words·~7 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Remunerazione del curatore. Reclamo irricevibile per carente motivazione

Full text

Incarto n. 14.2020.6

Lugano 6 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO-104/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 25 ottobre 2019 dal

Comune di __________, (rappresentato dal RA 1, __________)  

contro

RE 1   

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 gennaio 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di __________ ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'294.– oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2019 e di fr. 15.–, indicando quali titoli di credito la “Fatt. 90198685 – Pratica __________ ris. __________”, rispettivamente le “Spese di diffida”;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 ottobre 2019 il Comune di __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca;

che nel termine prorogato impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 12 dicembre 2019, mentre con replica del 18 dicembre 2019 l’istante ha confermato la sua domanda;

che statuendo con decisione del 9 gennaio 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, rinunciando a prelevare spese processuali;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a que-sta Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020 chiedendo di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo figlio di cui il Comune postula la rifusione;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 24 gennaio 2020 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nel caso specifico, con il reclamo RE 1 non accenna a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fattura prodotta dal Comune poggia su decisioni esecutive che giustificano il rigetto definitivo, ma si limita a criticare l’atteggiamento della controparte, delle autorità regionali di protezione ticinesi e della Camera di protezione del Tribunale d’appello, e a chiedere alla scrivente Camera di giudicare come “illegittima” la pretesa per onorario del curatore di suo figlio, il quale sarebbe “irresponsabile e incompetente”, richiamando in modo generico le proprie osservazioni all’istanza del 12 dicembre 2019 e la documentazione già prodotta in prima sede;

che non avendo RE 1 indicato alcun motivo giuridico per cui la sentenza impugnata (e non altre decisioni il cui esame non compete a questa Camera) sarebbe errata, il reclamo si rivela irricevibile;

che ad ogni modo la decisione impugnata risulta corretta;

che infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che nel caso in esame quanto il reclamante intende rimettere in discussione o perlomeno per cui esige risposte non è la decisione di rigetto dell’opposizione in sé bensì le decisioni dell’Autorità regionale di protezione (ARP) 3 sede di Lugano e della Camera di protezione del Tribunale d’appello come pure l’operato del curatore del suo figlio;

che queste questioni non rientrano tuttavia nella competenza del giudice del rigetto dell’opposizione né in quella dell’autorità giudiziaria superiore, la cui cognizione è limitata alla verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo – in particolare di decisioni amministrative definitive (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) come quelle emanate dall’ARP 3 il 27 giugno 2017 e accluse all’istanza – e all’esame di eventuali eccezioni a norma dell’art. 81 LEF;

che RE 1 ha contestato invano le decisioni di approvazio­ne dei rapporti morali e di determinazione delle indennità al curatore per gli anni dal 2013 al 2016 fino al Tribunale federale (sentenza 5A_928/2017 del 22 novembre 2017), sicché le decisioni sono da considerare passate in giudicato e non possono più essere ridiscusse, men che meno in una procedura di rigetto dell’opposizione;

che la legge non obbliga poi l’istante a determinarsi sulle osservazioni all’istanza formulate dal convenuto, anzi prescrive in linea di massima un solo scambio di allegati nelle procedure sommarie (art. 253 CPC), specie se l’istanza risulta manifestamente fondata (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6);

che non avendo infine il reclamante sollevato alcuna delle eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, il Giudice di pace non poteva far altro che accogliere l’istanza;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema d’in­­dennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'309.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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