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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2020 14.2020.56

September 4, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,067 words·~10 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Tipo di rigetto. Contestazione dell’autenticità della firma. Interessi di mora

Full text

Incarto n. 14.2020.56

Lugano 4 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 132/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 14 ottobre 2019 dalla

CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 4 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo della Magliasina;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'900.– oltre agli interessi del 6% dal 2 aprile 2019, indicando quale causa del credito una “Fattura trasloco”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 ottobre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 ottobre 2019. Con replica del 18 dicembre 2019 e duplica del 24 gennaio 2020 le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle rispettive e contrastanti posizioni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 23 aprile 2020, il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annul­lamento e la conferma dell’opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Il 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni (v. sotto consid. 7).

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 25 aprile 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 5 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha considerato che la fattura prodotta dall’istante, sulla quale la convenuta ha apposto la propria firma, costituisce un riconoscimento di debito e quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’ecce­zione di falsità della firma in questione sollevata dall’escussa in quanto essa non l’ha resa verosimile. Il Giudice di pace ha infine scartato anche la censura della reclamante secondo cui il debitore è in realtà il suo convivente, PI 1, al nome del quale è intestata la fattura, poiché ha ritenuto che la firma di lei subito dopo la dicitura «riconoscimento di debito» “rende esplicita la forza probatoria del documento e le implicazioni per colui che firma”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Giudice di pace abbia statuito extra petita nel rigettare l’opposizione in via provvisoria mentre l’istante aveva concluso per il rigetto definitivo.

                                4.1   Misconosce però che in ogni stadio di causa il giudice deve esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1) ed è anche tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, RtiD 2015 II 896 n. 55c consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84 LEF).

                                4.2   Nel caso specifico, già in prima sede la reclamante si è resa conto dell’errore d’indicazione del tipo di rigetto nell’istanza e si è difesa anche per quanto riguarda la fattura sulla quale figura la sua forma come possibile titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (osservazioni all’istanza, ad 2). D’altronde, essa ha avuto un’ulteriore pos­sibilità di esprimersi nella presente procedura di reclamo, senza limiti di sorta, dato che si tratta di una questione di diritto, sulla quale l’autorità di ricorso può decidere con potere di apprezzamento illimitato (art. 320 lett. a CPC; v. pure la già citata decisione 14.2014.184, consid. 2.4/b). Dal profilo formale la decisione del Giudice di pace di concedere d’ufficio il rigetto dell’opposizione provvisorio anziché definitivo resiste alla critica.

                                   5.   Nel merito la reclamante contesta nuovamente l’“autenticità” della fattura prodotta dall’istante, facendo valere che la copia in suo possesso non reca alcuna indicazione “pasticciata” del suo nome e della sua firma, che appaiono aggiunte successive “grossolane e infantili”. Tali circostanze sono a suo parere sufficienti a dubitare dell’autenticità del documento senza necessità di richiedere una perizia calligrafica.

                                5.1   A meno che i documenti prodotti quale titolo di rigetto siano d’ac­chito sospetti – ciò che il giudice verifica d’ufficio –, i fatti che vi sono riportati sono presunti esatti e le firme autentiche, ossia non false. Il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione ove la falsificazione non sia resa verosimile immediatamente. Respinge invece l’istanza se, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impres­sione che il documento sia falso, senza tuttavia dovere escludere che non lo sia. Per convincere il giudice, l’escusso non può quindi limitarsi a contestare l’autenticità del documento o della firma (cfr. art. 178 CPC) ma deve rendere verosimile, mediante documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili, che la falsità è più verosimile dell’autenticità (DTF 132 III 143, consid. 4.1.2, con rimandi).

                                5.2   Nel caso in esame, il fatto che sulla copia della fattura in possesso della reclamante (acclusa alle sue osservazioni all’istanza) non figurino le aggiunte manoscritte del suo nome e della sua firma non significa ancora che non abbia lei sottoscritto la fattura prodotta dall’istante. Spettava a lei rendere verosimile che la firma non è sua (sopra consid. 5.1), in particolare producendo firme di confronto coeve a quella contestata o perlomeno firme apposte su documenti ufficiali come carta d’identità o licenza di condurre (sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n. 61c, consid. 6.3). Non avendolo fatto, non ha reso verosimile una falsificazione della propria firma, che come visto non è presunta (sopra consid. 5.1). Anzi, rispetto alle firme apposte sulle osservazioni all’istanza e sul reclamo, quella sulla fattura non presenta difformità significative secondo la giurisprudenza, ovvero di grado superiore a quello lieve a medio ritenuto ammissibile (v. al riguardo la sentenza 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.

                                   6.   La reclamante asserisce infine di essere venuta a conoscenza dopo lo scambio degli allegati in prima sede che nei confronti del convivente è stato emesso un attestato di carenza di beni per il medesimo credito di quello fatto valere contro di lei e ritiene che “è già stato riscosso in siffatto modo”.

                                         A parte il fatto che non è escluso che più persone rispondano integralmente di uno stesso credito (caso della solidarietà passiva, art. 143 CO), la censura è comunque fondata su un fatto e un documento nuovo, inammissibili nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2). L’art. 326 CPC non prevede eccezioni neppure a favore di fatti per ipotesi venuti a conoscenza dell’escusso dopo lo scambio di allegati in prima istanza, a meno che la stessa sentenza impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; DTF 139 III 471 consid. 3.4). Nella fattispecie il Giudice di pace non ha accennato a un’esecuzione contro PI 1. La doglianza, che la reclamante avrebbe potuto far valere con un’azione di disconoscimento di debito, risulta di conseguen­za inammissibile.

                                        7.   Ricordato che in ogni sede il giudice esamina d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 4.1), la fattura prodotta dall’istante, debitamente firmata dalla reclamante come “riconoscimento di debito”, costituisce senza dubbio un titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF) per il saldo di fr. 2'900.– menzionato sul documento, oltre agli interessi di mora a partire dalla sua firma (il 2 aprile 2019), però al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), quello più elevato del 6% rivendicato non figurante sulla fattura. Il reclamo va pertanto accolto in questa limitatissima misura (di circa fr. 40.– ad oggi, inferiore ai costi per le parti e per il tribunale di uno scambio degli allegati).

                                   8.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per il medesimo motivo le spese processuali di prima sede possono rimanere invariate. Non si pone invece problema di ripetibili in seconda sede, la controparte, cui il reclamo non è stata intimato per osservazioni non essendo insorta in spese in questa procedura.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'900.– oltre agli interessi del 5% dal 2 aprile 2019.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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