Incarto n. 14.2020.51 Rinvio TF
Lugano 5 giugno 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2017 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
Comunione ereditaria fu CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )
e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da CO 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal Pretore conformemente alla sentenza 5 marzo 2020 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_926/2018), che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalla comunione ereditaria fu CO 1 contro la sentenza 10 ottobre 2018 di questa Camera;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la comunione ereditaria fu CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'220.61 oltre agli interessi;
che statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto del-l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della convenuta;
che con decisione del 10 ottobre 2018, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 18 aprile 2018 e rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escussa limitatamente a fr. 70'651.50 complessivi oltre agli interessi, ponendo le spese processuali di fr. 350.– in prima sede e di fr. 580.– in seconda a carico della comunione ereditaria fu CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili di prima istanza e fr. 2'400.– per ripetibili di seconda;
che con sentenza del 5 marzo 2020 (inc. 5A_926/2018) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla comunione ereditaria fu CO 1 il 12 novembre 2018 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha annullata e riformata nel senso che il reclamo di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile;
che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente, mentre le spese giudiziarie della sede federale, di fr. 4'000.–, sono state poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 5'000.– per ripetibili;
che per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2);
che il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto (cfr. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con numerosi rinvii);
che nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;
che si tratta dell’unica questione da trattare, le spese processuali di prima istanza essendo già state decise dal Pretore, la cui deci-sione è tornata in vigore con l’annullamento della sentenza di questa Camera e la conseguente reiezione del reclamo;
che la tassa del giudizio di secondo grado, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, non possono che seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in assenza di conclusioni motivate e quantificate nelle osservazioni al reclamo, e tenuto conto del valore litigioso, del grado di difficoltà della causa e del ragionevole dispendio di tempo che un avvocato sollecito e diligente avrebbe dedicato alla pratica, occorre concedere alla comunione ereditaria RI 1 un’indennità di fr. 2'400.–;
che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 72'220.61 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1; Bastien Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al giudizio del 10 ottobre 2018 (inc. 14.2018.52), già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla comunione ereditaria fu CO 1 fr. 2'400.– per ripetibili.
2. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).