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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2020 14.2020.5

February 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,443 words·~7 min·3

Summary

Fallimento senza preventiva esecuzione

Full text

Incarto n. 14.2020.5

Lugano 21 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.4201 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 settembre 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1   (patrocinata dall’avv. PA 1,  

giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato dalla RE 1 (in seguito RE 1) contro la decisione emessa il 7 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 4 settembre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 2'905.30.

                                  B.   All’udienza di discussione del 4 dicembre 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione 7 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dall’8 gennaio 2020 alle ore 10.00, ponen­do a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato le pretese fatte valere nell’istanza. Il 29 gennaio 2020 il presidente della Camera ha concesso all’im­pugnazione effetto sospensivo parziale. Nel termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la CO 1 ha confermato che quanto versato dalla reclamante il 3 febbraio 2020 ha estinto le pretese fatte valere con l’istanza.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 gennaio 2020 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15 gennaio (scadenza del termine di giacenza postale nel senso dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

                                         Nel caso specifico, i documenti nuovi acclusi al reclamo sono pertanto ricevibili, ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 3).

                                   2.   Secondo la giurisprudenza di questa Camera (già citata sentenza 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2.1/a/bb) l’art. 174 cpv. 2 LEF si applica anche in caso di pagamento di tutti i crediti fatti valere con un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione. Nel caso in esame, la CO 1 ha confermato nelle sue osservazioni l’estinzione delle pretese fatte valere con l’istan­­za. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 (n. 1) risulta così adem­piuto.

                                   3.   Essendo tale estinzione successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

                                3.1   Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficien­te appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                3.2   Dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che il 24 gennaio 2020 risultavano pendenti nei suoi confronti in particolare 11 attestati di carenza di beni e un’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento. Nel concedere l’effetto sospensivo il presidente della Camera aveva però accertato che quanto versato dalla reclamante all’ufficio d’esecuzione lo stesso 24 gennaio bastava verosimilmente a pagare tutti gli attestati di carenza di beni. Nel frattempo è stato appurato che effettivamente tutti gli attestati sono stati cancellati e le esecuzioni pagate, tranne una sospesa da opposizione. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria della reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 gennaio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–     ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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