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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.10.2020 14.2020.46

October 5, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,043 words·~15 min·2

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contributi di miglioria. Convenzione tra il comune e il contribuente

Full text

CO 1CO 1RE 1

Incarto n. 14.2020.46

Lugano 5 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa S19-159 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 24 giugno 2019 dal

Comune CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 è comproprietario in ragione di ½ con la moglie PI 1 della particella __________ RFD __________, su cui sorge quella che è stata la loro abitazione coniugale, sita nella zona non edificabile del Comune nella località __________. In passato essi usufruivano di una sorgente privata. Stante la scarsità d’acqua potabile in particolare d’estate, con lettera del 24 luglio 2006 RE 1 e altri abitanti della frazione di __________, in cui vi sono un totale di sei abitazioni, hanno chiesto al Municipio di valutare la possibilità di ampliare l’acquedotto comunale fino alle loro abitazioni.

                                  B.   Il 15 ottobre 2011 RE 1 e sua moglie hanno sottoscritto la seguente dichiarazione: “Con la presente i sottoscritti RE 1 e PI 1, in qualità di proprietari della part. __________ RFD __________, si impegnano ad assumersi in quota parte i costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona __________, secondo il progetto 27 aprile 2011 allestito dallo studio d’ing. __________, ritenuta una partecipazione ai costi determinanti dell’opera in misura del 85% e suddivisa in modo equo fra le particelle beneficiarie (6 unità), per un importo massimo corrispondente a fr. 33'000.– [fr. 233'000.– / 6 abitazioni * 85%] a carico della part. __________ RFD __________. A tal riguardo si fa riferimento alla Legge sui contributi di miglioria, che per inciso ammette il pagamento a rate distribuito su 10 anni. L’esecuzione del­l’o­pera è condizionata all’accettazione del necessario credito di costruzione da parte del Consiglio comunale di __________ e relativa crescita in giudicato. L’esecuzione dell’opera è prevista a cavallo degli anni 2012/2013”.

                                  C.   Il 9 dicembre 2015 il Municipio ha intimato ai coniugi PI 1 il prelevamento del contributi di miglioria di fr. 25'597.32 con riferimento a quanto già stabilito “mediante convenzioni private sottoscritte dai singoli proprietari nel 2011”.

                                  D.   Mediante l’apposito formulario, in luogo di un versamento unico RE 1 ha comunicato il 25 maggio 2016 “di voler provvedere al pagamento del contributo di miglioria, relativo all’ampliamento dell’acquedotto, tratta __________-__________, a carico della particella n. __________, RFD del Comune di __________ stabilito in CHF 25'597.32 mediante 10 rate annuali consecutive, la prima con scadenza 29 febbraio 2016”.

                                  E.   La prima rata relativa all’anno 2016 è stata regolarmente pagata. Tra il 2016 e il 2017 RE 1 ha lasciato l’abitazione coniugale di __________, pur rimanendone comproprietario. Egli si è in seguito rifiutato di pagare la metà della seconda rata con scadenza al 31 maggio 2017, poi saldata a seguito della decisione di rigetto definitivo della Giudicatura di pace del circolo di Vezia del 30 agosto 2018. RE 1 ha poi omesso di pagare anche la metà della terza (per l’anno 2018) e della quarta rata (per l’anno 2019).

                                  F.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'279.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2018 e fr. 1'279.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2019, indicando quali titoli di credito i “contributi di miglioria __________-__________ quota di ½ part. __________ RFD di __________, fattura 524/ 2018”, rispettivamente i “contributi di miglioria __________-__________ quota di ½ part. __________ RFD di __________, F. 516/19”.

                                  G.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 giugno 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza con osservazioni scritte del 19 agosto 2019.

                                  H.   Statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate “tasse e spese”. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2020, il Comune CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 21 maggio 2020 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 13 marzo 2020, il termine d’impu­­gnazione è scaduto non prima di lunedì 23 marzo. Sennonché tutti i termini del diritto esecutivo sono stati sospesi dal Consiglio federale in virtù dell’art. 62 LEF dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 (ordinanza 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]). Giunto a scadenza durante un periodo di sospensione straordinaria seguito immediatamente dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF), il termine di ricorso è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, v. sentenza della CEF 14.2015.79 del 31 agosto 2015, consid. 2), ossia mercoledì 22 aprile. Presentato il 24 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             1.2.1   Con le osservazioni al reclamo il Comune CO 1 sostiene che il reclamo sia irricevibile poiché RE 1 si sarebbe limitato a ribadire le medesime censure esposte in prima sede senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata e in particolare senza spiegare perché le dichiarazioni del 15 ottobre 2011 e del 25 maggio 2016 non sarebbero validi riconoscimenti di debito.

                             1.2.2   Invero, nel reclamo RE 1 rimprovera a giusto titolo al Giudice di pace di non aver speso una parola sui suoi argomenti di prima sede, con i quali ha contestato il carattere di riconosci-mento di debito delle dichiarazioni in questione, segnatamente perché a suo dire esse si pongono in manifesto contrasto con i dettami procedurali posti dalla legge cantonale sui contributi di miglioria (LCM; RL 703.100), che il Municipio non ha rispettato. Egli non poteva così che ripresentare con il reclamo le proprie tesi, sulle quali il primo giudice non si è espresso. È infatti impossibile confrontarsi con una motivazione inesistente. In ogni caso la questione del titolo di rigetto dev’essere esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_872/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.2.4). Nulla osta, dunque, a entrare nel merito delle censure senz’ulteriore indugio.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuo-vamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i contributi di miglioria sono dovuti in virtù delle decisioni dell’autorità comunale passate in giudicato, sicché “vi sarebbero probabilmente gli estremi per chiedere il rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF”. Ricordato inoltre che già con decisione del 30 agosto 2018 la medesima Giudicatura aveva accordato il rigetto definitivo per il contributo del 2017, il primo giudice ha concluso che “tale documentazione costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi della surriferita giurisprudenza”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene che le decisioni passate in giudicato dell’Autorità comunale alle quali fa riferimento il giudice di prime cure sono inesistenti. Ritiene pure irrilevante il fatto che quest’ultimo avesse precedentemente accordato il rigetto definitivo dell’opposizione per il contributo di miglioria del 2017, sicco­me in tal caso il rigetto era stato accordato a motivo che non aveva tempestivamente contestato la fattura emessa dal Comune, che comunque non si basava su alcuna decisione di diritto pubblico. Il reclamante afferma poi che le dichiarazioni del 15 ottobre 2011 e del 25 maggio 2016 prodotte dal Municipio non costituiscono un valido riconoscimento di debito poiché non è possibile fare astrazione di quanto disposto nella legge sui contributi di miglioria. A mente sua le stesse sono pure nulle e prive d’effetto poiché in contrasto con tale legge. Infine, a dimostrazione del carattere “tut­t’altro che cristallina” della situazione, il reclamante fa valere che il Municipio si ostina a non dare evasione alla sua istanza di accertamento del 10 settembre 2018 (tanto che è pendente un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato) e tenta d’incassare contributi prescritti, “dribblando le imposizioni della LCM”, senza disporre di alcun valido riconoscimento di debito.

                                   5.   L’unica questione da risolvere in questa sede è sapere se le “cristalline dichiarazioni di data 15.10.2011 (doc. E) e 25.05.2016 (doc. H)” sulle quali il Comune ha fondato l’istanza (pag. 5 in alto) costituiscono un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Non va invece ricercato se altri documenti agli atti potrebbero costituire un titolo di rigetto definitivo, come invece ipotizzato in modo invero alquanto vago nella sentenza impugnata. Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), il giudice non deve infatti venire in aiuto all’istante ricercando eventuali titoli di rigetto da lui non menzionati (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020, consid. 6.2 con rinvii).

                                5.1   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

                                5.2   Nel caso in esame, RE 1 e la moglie PI 1 hanno firmato il 15 ottobre 2011 una dichiarazione in cui si sono impegnati ad assumersi un sesto dei costi di ampliamento della rete di distribuzione AP in zona __________, ma al massimo fr. 33'000.– (doc. E e sopra ad B). Il 25 maggio 2016 RE 1 ha d’altronde firmato, anche per la moglie, un formulario con cui ha comunicato di voler provvedere al pagamento del contributo di miglioria stabilito in fr. 25'597.32 mediante 10 rate annuali consecutive, la prima con scadenza al 29 febbraio 2016 (doc. H e sopra ad D). Il secondo scritto costituisce in principio un valido titolo di riconoscimento per la metà delle rate annuali, pari a fr. 2'559.75 ognuna (e quindi a fr. 1'279.90 a carico del reclamante), ovvero per le due (mezze) rate relative al 2018 e al 2019 poste in esecuzione, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 2 CO) dal 1° luglio degli anni di riferimento (ancorché la scadenza pattuita fosse il 29 febbraio).

                                5.3   Va però ricordato che un riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF solo se il debitore può successivamente proporre l’azione di disconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, consid. 2, massimata in RtiD 2007 I 844 n. 59c), ciò che per i crediti di diritto pubblico è possibile soltanto se l’autorità amministrativa non ha alcun potere sovrano relativamente al loro accertamento ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per far valere le sue pretese (sentenze della CEF 14.2018.171 del 12 marzo 2019, consid. 5.1 che rinvia alla DTF 135 V 130 consid. 4; 14.2016.105 del 30 settembre 2016, consid. 5.4/d; 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, con rinvio in particolare alla DTF 109 V 49, consid. 3/a, Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 e n. 43 ad art. 83, Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 130 ad art. 80 LEF).

                                         Nel caso contrario, l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito (già citata sentenza della CEF 14.2018.171 consid. 5.1 con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, sentenze della CEF 14.2018.112 del 18 ottobre 2018 pag. 3, 14.2018.18 del 27 giugno 2018, consid. 5.1 e già citata 14.2006.52 consid. 2 con rimandi).

                             5.3.1   Ora, gli art. art. 11 segg. LCM prevedono una procedura d’impo­sizione, che consiste nell’elaborazione del prospetto dei contributi (art. 11) e nella pubblicazione dello stesso unitamente ai documenti giustificativi della spesa (art. 12), e delle vie di ricorso, anzitutto all’autorità che lo ha elaborato (art. 13 cpv. 1) e contro la decisione su reclamo al Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2). In casi speciali la procedura d’imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi (art. 14 cpv. 1), che non possono però scostarsi dai principi fissati dalla legge (art. 14 cpv. 2 primo periodo). La validità delle convenzioni è subordinata all’approva­zione del presidente del Tribunale d’espropriazione (art. 14 cpv. 2 secondo periodo).

                             5.3.2   Ne segue che la via dell’imposizione dei contributi in via autoritativa, con un prospetto potenzialmente atto a costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (si veda per esempio la sentenza della CEF 14.2001.36 del 14 agosto 2001), non è l’unica percorribile, siccome la legge, nei “casi speciali” (art. 14 cpv. 1 LCM), autorizza la conclusione di contratti tra comune e contribuenti, parificabili a titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione (Abbet, op. cit., n. 129 ad art. 80 LEF). Il formulario del 25 maggio 2016 (doc. H) potrebbe quindi in sé giustificare il rigetto provvisorio dell’oppo­sizione (sopra consid. 6.2).

                                   6.   Tuttavia, già in prima sede (osservazioni n. 15) RE 1 ha eccepito la nullità dei riconoscimenti di debito poiché in contrasto con i disposti della LCM in mancanza di una convenzione ratificata dal presidente del Tribunale d’espropriazione giusta l’art. 14 LCM.

                                6.1   A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

                                6.2   Nel caso specifico è indubbio che i documenti fatti valere dall’istan­­te come titoli di riconoscimento di debito non risultano approvati dal presidente del Tribunale d’espropriazione né una simile appro-vazione figura tra gli atti di causa. Ne consegue che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza. Il reclamo merita dunque accoglimento.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità, non avendo RE 1 motivato le sue richieste al riguardo né in prima né in seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'559.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                          2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del Comune CO 1. Non si assegnano indennità.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune CO 1. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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