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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.2020 14.2020.37

September 28, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,348 words·~17 min·6

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Corsi di canto. Contratto interpretabile in due modi in merito all’obbligo di pagare le rate mensili per i corsi

Full text

RE 1CO 1

Incarto n. 14.2020.37

Lugano 28 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.37 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 febbraio 2020 da

CO 1  

contro

RE 1 (ora patrocinato PA 1 __________)  

giudicando sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con formulario d’iscrizione del 12 settembre 2017 RE 1 e sua moglie hanno iscritto la loro figlia PI 1 al corso di canto presso la Scuola di canto e musica di CO 1 per l’an­­no scolastico 2017/2018. Sono state convenute lezioni individuali settimanali di 45 minuti per un costo di fr. 190.– mensili (fr. 85.– il mese di giugno). Il formulario d’iscrizione prevede tra le altre clausole che “Il versamento della rata mensile va effettuato, per ragioni amministrative, entro il primo del mese” (punto 9) e che “In caso di mancato versamento della rata mensile, il corso verrà sospeso entro la seconda lezione del mese. Sarà diritto della Scuola recuperare crediti residui” (punto 10).

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 1'045.– oltre agli interessi del 6% dal 30 giugno 2018 indicando quale motivo di credito il “Corso di canto anno 2017/2018 scoperto da gennaio a giugno 2018” e di fr. 55.– per “Spese di richiamo”.

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 25 febbraio 2020.

                                  D.   Statuendo con decisione del 4 marzo 2020, il Giudice di pace ha accolto l’istanza (omettendo però di riportare il secondo importo nel dispositivo) e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e “l’accoglimento dell’opposizione al precetto esecutivo” (recte: la reiezione dell’istanza), protestate spese e ripetibili. Il 10 aprile 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 marzo 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 17 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             1.2.1   Nel caso di specie il nuovo documento (doc. 5) prodotto da CO 1 con le osservazioni al reclamo, che consiste in una conversazione WhatsApp con la madre di PI 1, è quindi irricevibile sicché non è possibile tenerne conto per l’odierna pronuncia. In ogni caso non sarebbe decisivo per l’esito del reclamo (v. sotto consid. 5.6.3).

                             1.2.2   Sempre con le osservazioni al reclamo CO 1 lamen­ta che la controparte avrebbe contestato “solo ora con questo recla­mo” che il formulario d’iscrizione costituisca un riconoscimento di debito, apparentemente per censurarne l’irricevibilità. A parte il fatto che già con le osservazioni all’istanza RE 1 ha fatto valere l’esistenza di nuovi accordi verbali tra le parti per l’an­no 2018, la questione del titolo di rigetto va comunque esaminata d’ufficio e in ogni stadio di causa (v. sotto consid. 6).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il formulario d’iscrizione al corso di canto per l’anno scolastico 2017/ 2018, che prevede un costo mensile di fr. 190.–, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le rette arretrate da gennaio a giugno 2018 pari a fr. 1'045.–, che gli interessi di mora del 6% richiesti “seguono il credito principale” e che le spe­se di richiamo per fr. 55.– vanno poste a carico del convenuto. Ha d’altronde respinto l’eccezione di RE 1 secondo cui le parti avrebbero trovato altri accordi circa il compenso delle lezioni di canto e musica, poiché a mente sua la censura attiene al merito della vertenza e quindi esula dal proprio potere cognitivo.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 contesta anzitutto la propria legittimazione passiva poiché parte agli accordi con la scuola di canto sarebbe unicamente sua figlia PI 1 rappresentata dalla madre.

                                4.1   Secondo la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione di fatto implicita. Se non è contestata dinanzi al giudice di prima istanza, come nel caso di specie, è da reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario; sen­tenza della CEF 14.2020.9 del 17 giugno 2020, consid. 5.3 con rif.).

                                4.2   Sia come sia il reclamante disconosce che entrambi i genitori rappresentano per legge il figlio minorenne nella misura dell’autorità parentale loro riconosciuta (art. 19 cpv. 1 CC, art. 304 cpv. 1 CC, art. 67 cpv. 2 CPC), fermo restando che se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, ciò che il reclamante non ha mai affermato non essere il caso nella fattispecie, i terzi possono presumere in buona fede che ciascun coniuge o genitore agisca con il consenso dell’altro (art. 166 cpv. 3 e 304 cpv. 2 CC). Del resto, sul formulario d’iscrizione figura sotto la voce “nome del genitore” pure il nome del padre. Anche nel merito la censura risulta quindi infondata.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

                                5.1   Nel caso specifico il reclamante si duole dell’assenza d’identità tra debitore (a suo dire la madre di PI 1) ed escusso (sé stesso). La sua censura cade però nel vuoto poiché sul formulario d’iscri­zione alla scuola di canto figura anche il suo nome ed egli non ha contestato che la moglie abbia firmato per entrambi.

                                5.2   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

                             5.2.1   Nel caso concreto, l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento del debito di fr. 55.– per “spese di richiamo”. A prescindere dall’in­certezza risultante dalla sentenza impugnata, con cui il Giudice di pace ha accolto (integralmente) l’istanza pur non riportando nel dispositivo la somma in questione, il reclamo va pertanto senz’altro accolto su questo punto.

                             5.2.2   Per contro il formulario d’iscrizione alle lezioni di canto, nella misura in cui attesta un impegno dei genitori a pagare rette mensili di fr. 190.– (fr. 85.– per il mese di giugno) per l’anno scolastico 2017/2018, costituirebbe un valido riconoscimento di debito per le rette da gennaio a dicembre 2018 (anche se solo per fr. 1'035.– [(190 x 5) + 85)] anziché per fr. 1'045.–).

                                5.3   Il reclamante sostiene tuttavia che trattandosi di sei rette mensili arretrate il fondamento della pretesa non può risiedere nel formulario d’iscrizione, poiché lo stesso prevede il pagamento della retta mensile anticipato entro il primo del mese (punto 9) e la sospensione del corso entro la seconda lezione del mese in caso di mancato pagamento della retta mensile (punto 10), ciò che in concreto non è avvenuto. Egli fa valere che le parti hanno invece concluso un nuovo accordo, in base al quale, viste le difficoltà finanziarie riscontrate dai genitori, le lezioni di canto impartite alla figlia nel­l’anno 2018, a suo dire sporadiche, sarebbero state “compensate” con la presenza della stessa a manifestazioni per pubblicizzare la scuola, con il procacciamento da parte della madre di PI 1 di una nuova allieva iscritta o comunque sarebbero state oggetto di mutuo i cui termini avrebbero dovuto poi essere definiti. A mente sua è quindi solamente in base al nuovo accordo, e non al formulario d’iscrizione, che si può determinare l’esistenza di un eventuale credito di CO 1 nei suoi confronti per il 2018.

                                5.4   Con le osservazioni al reclamo CO 1 riconosce che il formulario d’iscrizione prevede un termine preciso per il pagamento della retta mensile, ma afferma che lo stesso non proibisce alle parti di trovare altri accordi, come in concreto avvenuto verbalmente con i coniugi RE 1, i quali hanno potuto godere di un termine di pagamento più ampio a causa dei problemi finanziari da loro lamentati. Afferma infatti di essere d’abitudine “molto ela-stica” sui termini di pagamento. Ribadisce poi che la partecipazione di PI 1 alle lezioni è stata invero regolare e che non è stato pattuito alcun accordo di esonero dal pagamento delle rette, né tanto meno ha mai affermato che le sarebbe bastato come compenso l’acquisizione di una nuova allieva.

                                5.5   Il punto 10 del contratto di corsi di canto prevede la sospensione del corso entro la seconda lezione del mese in caso di mancato pagamento della retta mensile, con il diritto della scuola di recuperare crediti residui. Il contratto non dispone esplicitamente che i genitori dell’allievo debbano in tal caso pagare anche i corsi non impartiti fino alla fine dell’anno scolastico. Anzi, dato che le lezioni settimanali devono essere pagate mensilmente entro il primo del mese (punto 9), si potrebbe pensare che il contratto ha carattere sinallagmatico e che solo le lezioni effettivamente date devono essere pagate, fatte salve quelle del (primo) mese in cui la retta non viene pagata, per il quale la scuola può “recuperare il credito residuo”, ovvero la rata dovuta per quel mese. Orbene, le parti disputano se nel 2018 PI 1 ha continuato a partecipare ai corsi regolarmente o solo sporadicamente e non vi sono prove al riguardo, sicché in sé il contratto non pare sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per le lezioni del 2018. È però vero, d’altro canto, che il punto 4 stabilisce che il corso può essere disdetto con un mese di preavviso dietro richiesta scritta, ciò che potrebbe indurre a considerare che le rette mensili rimangono dovute fino a quando la disdetta non è stata regolarmente significata.

                             5.5.1   Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escu­tente (sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazio­ne, fondata sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fer­mo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nel­l’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

                             5.5.2   Nel caso specifico, il contratto agli atti non permette di determinare chiaramente se le rate mensili relative ai mesi successivi alla so-spensione di pagamento, ovvero quelle poste in esecuzione (da gennaio a giugno 2018), sono o no dovute. Stante quel dubbio interpretativo, l’istanza doveva essere respinta (sopra consid. 5.5.1).

                             5.5.3   Oltretutto, entrambe le parti ammettono di aver convenuto verbalmente una modifica del contratto, ciò che è anche evidente, dal momento che l’istante ha continuato a dare corsi – siano essi sporadici o no – alla figlia del convenuto in deroga al punto 10. Per il 2018 i rapporti tra le parti non sono quindi più regolati dal contratto originario bensì dal nuovo accordo verbale. Di conseguenza il pri­mo contratto non può costituire un titolo di rigetto provvisorio per le rate poste in esecuzione, ma nemmeno il secondo, poiché le parti non concordano sul suo contenuto e, comunque sia, in assenza di un riconoscimento firmato dall’escusso l’accordo verbale non è un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

                                5.6   Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 sostiene invero che negli scritti del 16 ottobre 2019 e dell’11 febbraio 2020 allegati alle osservazioni all’istanza i coniugi RE 1 non hanno mai negato di dover pagare le rette mensili e anzi, nella misura in cui sostengono di aver “compensato” procurandole una nuova allieva, di fatto riconoscono la pretesa posta in esecuzione. Ella evidenzia altresì la volontà della madre di PI 1 di far fronte ai propri impegni dal messaggio del 28 febbraio 2018 con cui le scriveva “Cara F__________ se preferisci prendi la mia proposta per PI 1 come un prestito e non un regalo (…)”.

                             5.6.1   Occorre anzitutto rilevare che in prima sede l’istante non ha indicato quali titoli di rigetto i documenti che ora cita nel reclamo. Orbene, il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC) vieta al giudice di rigetto di venire in aiuto dell’istante ricercando eventuali titoli di rigetto da lui non menzionati (v. sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019, consid. 5.1/c). Ne segue che il Giudice di pace non sarebbe stato tenuto a esaminare i documenti in questione e non lo può né lo deve fare neppure questa Camera, la cui competenza si limita a verificare la conformità della decisione impugnata con il diritto sulla scorta dei fatti accertati in prima sede in modo non manifestamente errato (art. 320 CPC).

                             5.6.2   D’altronde – e per abbondanza – non basta che il convenuto “non neghi” di dover pagare le rette mensili per giustificare il rigetto del­l’opposizione è necessario un riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che implica un riconoscimento esplicito e indiscutibile della pretesa dell’escutente (v. sopra con-sid. 5.2). Per tacere del fatto che proprio con la lettera del 16 ottobre 2019 (doc. A) RE 1 ha contestato le pretese della reclamante prevalendosi già allora degli accordi verbali in essere tra le parti per l’anno 2018. Non si comprende poi a quale scritto dell’11 febbraio 2020 CO 1 si riferisce.

                                         Ad ogni modo, nessuno dei documenti allegati alle osservazioni all’istanza di rigetto costituisce un riconoscimento di debito nel sen­so dell’art. 82 cpv. 1 LEF trattandosi, ad eccezione della lettera del 16 ottobre 2019 (doc. A), di messaggi WhatsApp (doc. B–E) sprovvisti della firma manoscritta o elettronica qualificata del debitore (sentenza della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020, consid. 5.1 con rinvii) e per quello del 28 febbraio 2018 (doc. B) nemmeno redatto dal convenuto (bensì dall’istante).

                             5.6.3   Non sarebbe poi assimilabile a un riconoscimento del debito posto in esecuzione la dichiarazione di RE 1 nelle osservazio­ni all’istanza, secondo cui per l’anno 2018 le parti hanno convenuto verbalmente che le lezioni impartite alla figlia sarebbero state “compensate”, ossia retribuite in modo non pecuniario (con la presenza della figlia a manifestazioni per pubblicizzare la scuola e con il procacciamento di una nuova allieva). Si tratta semmai di una dichiarazione di estinzione del credito dell’istante, peraltro neppure quantificato né quantificabile, visto che le parti non concordano sul numero di lezioni seguite da PI 1.

                             5.6.4   Oltre che nuova e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2), l’alle­gazione di CO 1 secondo cui la volontà di pagare le rette si evincerebbe pure da anni di corsi regolarmente pagati già dal 2015 è pure senza rilievo per l’esito del giudizio odierno in mancanza di un riconoscimento di debito chiaro, indiscutibile e sottoscritto dal reclamante.

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In seconda sede le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono pure la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In pri­ma sede non si assegnano invece indennità, non avendo RE 1, allora non patrocinato, formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'045.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         “1. L’istanza è respinta.

 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Essa rifonderà a RE 1 fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–       ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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