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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.2020 14.2020.31

May 22, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,180 words·~6 min·3

Summary

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la fine del termine di reclamo, scaduto prima della sospensione delle esecuzioni decretata in ragione del COVID-19

Full text

Incarto n. 14.2020.31

Lugano 22 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.5313 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 ottobre 2019 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1 )  

contro

 RE 1 titolare della ditta   (rappresentato da RA 2, )  

giudicando sul reclamo del 6 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 28 ottobre 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1, titolare della ditta __________, per il mancato pagamento di fr. 947.85 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 5 febbraio 2020 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to. Il 9 marzo 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                  E.   Il 1° maggio 2020 RE 1, per il tramite del suo nuovo rappresentante RA 2, ha postulato nuovamente l’annulla­mento del fallimento producendo la ricevuta del pagamento del credito vantato dall’istante, avvenuto il 30 aprile 2020.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 marzo 2020, il termine di 10 giorni è scaduto lunedì 16 marzo. Presentato il 7 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                   3.   Nel caso specifico RE 1 espone nel reclamo che il 28 febbraio 2019 tre suoi dipendenti, tra cui la segretaria, hanno concluso l’attività lavorativa per lui e che avendo egli omesso di notificare la loro partenza all’assicurazione malattia istante, essa ha emesso le fatture per i premi del 2019 sulla scorta dei dati non aggiornati relativi alla massa salariale del 2018. Il reclamante contesta quindi la pretesa posta in esecuzione, rimproverando all’i­­stante di non aver mai chiesto aggiornamenti e di non voler rifare i conteggi prima del pagamento di quelli già emessi. Egli chiede alla Camera di sospendere il fallimento finché l’CO 1 non avrà ricalcolato il dovuto tenendo conto della diminuzione della massa salariale avvenuta nel 2019.

                                   4.   Come già ricordato nell’ordinanza 9 marzo 2020 con cui è stata respinta la richiesta di effetto sospensivo, l’autorità giudiziaria superiore non è competente per (ri)esaminare le censure attinenti all’esistenza e all’importo del credito posto in esecuzione, le quali devono semmai essere sollevate mediante opposizione al precet­to esecutivo, ciò che in concreto il reclamante ha omesso di fare. Allo stadio della procedura di reclamo contro la pronuncia del fallimento, il debitore può ottenerne l’annullamento solo dimostran­do, prima della fine del termine d’impugnazione, di aver pagato il credito dell’istante, depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione dell’istante oppure ottenuto da quest’ultimo il ritiro della domanda di fallimento, e rendendo verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF e sopra consid. 2).

                                4.1   Nel caso in esame, il termine di reclamo è scaduto il 16 marzo 2020 (v. sopra consid. 1), come indicato nell’ordinanza del 9 mar­zo 2020, ovvero prima della sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo al 19 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 (art. 56 n. 2 LEF e ordinanza 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’arti­colo 62 LEF [RS 281.241]). Il pagamento effettuato dal reclamante solo il 30 aprile 2020 è quindi tardivo. Va anche precisato che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono stati chiusi al pubblico non prima del 16 marzo fino al 4 maggio 2020 (risoluzioni governative n. 1288 del 13 marzo 2020 e n. 2049 del 29 aprile 2020). Durante l’intera chiusura è comunque stata garantita la possibilità di effettuare i pagamenti tramite ordine postale o bancario sul conto corrente postale degli uffici o di concordare appuntamenti in casi urgenti, come avvenuto nella fattispecie, ancorché tardivamente, il 30 aprile 2020. Nelle circostanze testé richiamate, il reclamo non può ch’essere respinto.

                                4.2   In merito alla proposta di adozione di un piano di risanamento contenuta nello scritto del 1° maggio 2020, va rammentata la possibi-lità offerta dall’art. 332 LEF al debitore di proporre un concordato durante la procedura di liquidazione fallimentare e, in caso di successiva omologazione, di ottenere la revoca del fallimento (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF).

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –         –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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