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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.08.2020 14.2020.29

August 17, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,336 words·~7 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice. Motivazione insufficiente del reclamo

Full text

Incarto n. 14.2020.29

Lugano 17 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.5957 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre 2019 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )  

contro

RE 1   

giudicando sul reclamo del 3 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2019, indicando quale causa del credito la “Sentenza 19 settembre 2017 del Pretore Aggiunto del Distretto di Lugano (seconda tranche contributi di mantenimento capitalizzati)”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 gennaio 2020.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– e un’indennità di fr. 450.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 marzo 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esi­to dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 24 febbraio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 5 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

                             1.3.1   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di divorzio del 19 settembre 2017 costituisce valido titolo di rigetto definitivo nei confronti di RE 1 per il versamento della seconda tranche di fr. 32'000.– stabilita a titolo di contributi alimentari capitalizzati in favore dell’ex moglie e istante CO 1. Ha d’altronde respinto gli argomenti esposti da RE 1 con le osservazioni, ritenendo che gli stessi esulavano dal suo potere cognitivo quale giudice del rigetto dell’opposizione, al quale compete di esaminare unicamente le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF, di cui il convenuto non si è prevalso.

                             1.3.2   Nel reclamo in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Si limita a criticare nuovamente il comportamento della controparte, facendo riferimento a quanto esposto nelle sue osservazioni all’istanza del 10 gennaio 2020. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile.

                                   2.   Ad ogni modo la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.

                                2.1   In effetti, la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il giudice è quindi tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (art. 80 LEF), a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81 LEF).

                                2.2   Ora, il punto 3 della convenzione sottoscritta dalle parti all’udienza del 6 luglio 2017, in quanto omologato dal Pretore aggiunto della Pretura di Lugano con sentenza del 19 settembre 2017 (doc. A accluso all’istanza), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per la seconda rata di fr. 32'000.– scaduta il 31 dicembre 2018, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° gennaio 2019 (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2). Poiché gli è già stato spiegato sia dal Pretore nel giudizio impugnato, sia dalla Camera in una precedente sentenza relativa all’esecuzione avente come oggetto l’incasso della prima rata (sentenza della CEF 14.2018.104 del 18 luglio 2018, consid. 2.2), il reclamante non poteva disconoscere che le sue censure riguardanti il comportamento dell’ex moglie, di cui egli sarebbe venuto a conoscenza dopo la sentenza di divorzio, non rientrano tra le eccezioni enumerate all’art. 81 LEF. Egli avrebbe dovuto, semmai, sollevarle con un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Nulla muta il fatto che a sostegno delle proprie allegazioni egli abbia prodotto nella seconda procedura di rigetto una dichiarazione controfirmata dalla figlia quale prova del comportamento rimproverato all’ex moglie. Non spetta infatti al giudice del rigetto – bensì semmai a quello del divorzio – esaminare o riesaminare il credito accertato nella sentenza di divorzio (sopra consid. 2.1).

                                   3.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   4.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –        .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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