Incarto n. 14.2020.28
Lugano 14 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019 dal
CO 1 (rappresentato dal Municipio, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Agno;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del credito: “Imposte comunali speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”), fr. 30.– (per “tassa diffida”) e fr. 73.10 (per “interessi sino al 26.7.2019”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre 2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27 febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v. tracciamento dell’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi inammissibile.
1.2 L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che secondo lei sarebbe “ancora in discussione”. Il reclamo si rivela quindi inammissibile anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 246 cpv. 4 LT).
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).