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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.2020 14.2020.28

August 14, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·872 words·~4 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Tardività del reclamo e carente motivazione

Full text

Incarto n. 14.2020.28

Lugano 14 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019 dal

CO 1 (rappresentato dal Municipio, )  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Agno;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del credito: “Imposte comunali speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”), fr. 30.– (per “tassa diffida”) e fr. 73.10 (per “interessi sino al 26.7.2019”).

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre 2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1    Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27 febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v. tracciamento del­l’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi in­ammissibile.

                                1.2   L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che secondo lei sarebbe “ancora in discussione”. Il reclamo si rivela quin­di inammissibile anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 246 cpv. 4 LT).

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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