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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.11.2020 14.2020.137

November 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,369 words·~12 min·5

Summary

Rifiuto di sequestro. Verosimiglianza di beni appartenenti al debitore. Credito del debitore nei confronti del notaio in restituzione della somma mutuata dalla creditrice, versata sul conto clienti di quest’ultimo

Full text

Incarto n. 14.2020.137

Lugano 18 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.885 (rifiuto di sequestro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 agosto 2020 dalla

RE 1 (patrocinata dall’avv.  PA 1 )  

contro

 CO 1

giudicando sul reclamo del 4 settembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Mediante contratto di mutuo del 4 maggio 2017 (doc. F) la RE 1 (qui di seguito “__________”) ha concesso a CO 1 un prestito ipotecario di fr. 400'000.– per l’acquisto dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella fondo n. __________ RFD di __________. Nel formulario di medesima data, CO 1 ha indicato l’PA 2 di __________ quale notaio “per l’aggiornamento del titolo”.

                                  B.   Con lettera dell’11 maggio 2017 l’PA 2 ha confermato all’RE 1 il suo impegno irrevocabile a procedere all’al­-lestimento degli atti. Egli le ha altresì chiesto di provvedere a versare i fr. 400'000.– sul suo conto clienti. In medesima data l’RE 1 ha confermato a CO 1 e al notaio di aver effettuato tale versamento con valuta 12 maggio 2017, rammentando che lo stesso era condizionato alla consegna della cartella ipotecaria esistente di primo grado di fr. 140'000.– e di una cartella ipotecaria di secondo grado di fr. 260'000.– da emettere. L’avv. PA 2 le ha trasmesso il titolo esistente il 10 settembre 2018.

                                  C.   Mediante lettera raccomandata del 20 febbraio 2020 indirizzata a CO 1 con copia al notaio, l’RE 1 ha annullato il contratto di mutuo, a motivo che il cliente era in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento degli interessi e dell’ammortamento e non risultava ancora aver acquistato la proprietà del fondo, e che alla scrivente non era stato consegnato il titolo ipotecario a garanzia del mutuo. L’RE 1 ha quindi intimato al debitore la restituzione immediata della somma mutuata.

                                  D.   Con istanza del 26 agosto 2020 diretta contro CO 1, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il sequestro di “ogni avere in proprietà, in deposito fiduciario e/o di ogni credito, incluso contanti, crediti da conti di ogni genere e valuta, depositati presso la spett. __________ SA, succursale di __________, __________ (IDI n. CHE-__________), segnatamente la relazione bancaria intestata allo studio notarile PA 2, __________ (conto deposito clienti IBAN __________)” in via principale fino a concorrenza di fr. 413'246.70 (pari alla somma mutuata più gli interessi e le spese di fr. 13'246.70), e in via subordinata fino a fr. 273'246.70 (ossia fr. 400'000.–, dedotti i fr. 140'000.– garantiti dalla cartella ipotecaria esistente e aggiunti gli interessi e le spese di fr. 13'246.70). Quale titolo di credito, la RE 1 ha menzionato il contratto di mutuo ipotecario e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 LEF n. 1 (assenza di domicilio fisso) e n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o fuga).

                                  E.   Statuendo con decisione del 27 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 600.–.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 413'246.70 in via principale, e per fr. 273'246.70 in via subordinata. Il reclamo non è stato notificato alla controparte (v. sotto consid. 1.2).

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14. 2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposi­zione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 28 agosto 2020, il termine d’impu­gnazione è scaduto lunedì 7 settembre. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato alla convenuta.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.4   L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’i­stanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa). Ciò vale anche per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

                                   3.   Nella decisione impugnata, pur ammettendo che CO 1 sia d’ignota dimora, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istante non ha reso verosimile l’esistenza di un credito del suo cliente nei confronti del notaio, in assenza di una prova documentale del versamento dei fr. 400'000.– sul conto del notaio e visto il tempo trascorso dal preteso bonifico, nel maggio 2017. Il primo giudice ha rilevato inoltre che il credito di restituzione del mutuo risulta garantito non solo dalla cartella ipotecaria di fr. 140'000.– consegnata all’istante, ma anche dalla garanzia supplementare di fr. 67'731.– e di fr. 12’594.– depositata dall’istante quale pilastro 3a rispettivamente 3b, sicché per la somma di fr. 220'325.– il credito fatto valere dall’istante non avrebbe comunque potuto beneficiare del sequestro. Da ultimo, il Pretore aggiun­to ha osservato che il sequestro avrebbe potuto avere per oggetto unicamente il credito (in quanto reso verosimile) vantato da CO 1 nei confronti del notaio in restituzione o in liberazione dei fr. 400'000.– depositati sul conto clienti di quest’ultimo, posto che per le ulteriori richieste (“avere in proprietà, in deposito fiduciario e/o di ogni credito, incluso contanti, crediti da conti di ogni genere e valuta”) nulla risulta agli atti.

                                   4.   Con il reclamo l’RE 1 sostiene che il primo giudice, nell’evidenziare l’assenza di un avviso di addebito bancario della somma mutuata, avrebbe posto a suo carico un onere probatorio che eccede quello della verosimiglianza, mentre gli oltre tre anni trascor­si dal versamento non sono di rilievo, dal momento che sostiene di aver documentato come l’operazione immobiliare sia tutt’ora in corso. Ritiene altresì che le garanzie citate dal Pretore siano rispettivamente insufficienti e inesistenti.

                                         La reclamante fa infine valere di aver chiesto il sequestro anche del credito di CO 1 nei confronti del notaio, sorto in ragione dell’impossibilità per quest’ultimo di espletare a registro fondiario le iscrizioni per cui ha ricevuto la somma mutuata. A tal proposito rinvia al petitum dell’istanza di sequestro il cui oggetto (“averi in proprietà, in deposito fiduciario e/o crediti, inclusi contanti, crediti da conti da ogni genere e valuta (…)” comprende anche i crediti del debitore verso il notaio.

                                   5.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 144 III 545, consid. 8.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2019.3-6 dell’11 luglio 2019, consid. 6).

                                    6.   Orbene, come rilevato dal Pretore, la domanda di causa contenuta nell’istanza di sequestro (v. sopra ad D) non indica quale bene da sequestrare un credito del debitore nei confronti del notaio, bensì unicamente averi e crediti depositati presso la Banca __________, segnatamente sul conto clienti intestato all’avv. PA 2 presso questa banca. La designazione è invero carente, perché non indica esplicitamente se gli averi e crediti in questione sono del debitore o, come pare risultare dall’ultima precisazione, del notaio. Ad ogni modo, secondo il testo dell’istanza i crediti da sequestrare sono chiaramente diretti contro la banca e non contro il notaio.

                                          D’altronde neppure la reclamante pretende, per avventura, che CO 1 potrebbe esigere dalla banca stessa la restituzione dei fr. 400'000.– per ipotesi versati sul conto cliente dell’avv. PA 2. Del resto, trattandosi di un conto intestato a un terzo (ossia il notaio), l’istante avrebbe dovuto allegare e rendere verosimile già in prima sede che il conto in realtà è del debitore oppure che il deposito dei fr. 400'000.– sul conto è il frutto di un atto manifestamente abusivo o comunque revocabile (sopra consid. 5). Ciò vale anche per i conti detenuti per ipotesi dal titolare del conto a titolo fiduciario per conto del debitore (sentenze del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018 consid. 8.1 e della CEF 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 777 n. 59c consid. 3.2). Orbene nulla ha fatto l’RE 1 in tal senso, per tacere del fatto che difficilmente avrebbe potuto eccepire l’abusività di un bonifico da lei stessa ordinato.

                                          La sentenza impugnata non presta quindi il fianco alla critica.

                                    7.   Non è chiaro se il Pretore aggiunto ha davvero – o solo retoricamente (“ammettendo l’attuale ignota dimora del convenuto”) – ritenuto adempiuta la causa di sequestro in ragione dell’assenza di dimora fissa del debitore o della sua latitanza giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 1 o 2 LEF. Ad ogni modo – e per abbondanza – il fatto che il trasferimento del domicilio di una persona, in sé non messo in dubbio, non sia ancora stato registrato nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) non è sufficiente, seppur a livello di semplice verosimiglianza, a ritenerla d’ignota dimora.

                                    8.   Trattandosi di procedura unilaterale, la decisione odierna non vie­ne notificata a CO 1 (v. sopra consid. 1.2).

                                   9.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la procedura unilaterale.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di almeno fr. 273'246.70, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione all’avv.     / 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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