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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.09.2020 14.2020.123

September 22, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,444 words·~7 min·6

Summary

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta dopo la pronuncia del fallimento

Full text

Incarto n. 14.2020.123

Lugano 22 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.460 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 gennaio 2020 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 27 gennaio 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la stessa ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 100'345.–.

                                  B.   All’udienza di discussione del 6 luglio 2020 è comparsa la sola istante, che ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione 13 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­mento del fallimento, asserendo di avere saldato alcune esecuzioni pendenti nei suoi confronti e un attestato di carenza di beni. Il 31 agosto 2020 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2020 (ultimo giorno di giacenza postale giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 31 agosto. Presentato il 24 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova). I documenti acclusi al reclamo sono pertanto ammissibili.

                                   2.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                2.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                2.2   Con il reclamo la RE 1 non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui essa ha sospeso i suoi pagamenti nel senso appena ricordato, ma si limita a riferirsi all’art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui il fallimento può essere annullato se il debitore prova per mezzo di documenti di aver estinto il debito nei confronti del­l’istante dopo la pronuncia del fallimento e rende verosimile la propria solvibilità. Ne ritiene adempiuti i presupposti perché ha pagato all’Ufficio d’esecuzione, il 24 agosto 2020, fr. 52'406.30, che consentiranno di estinguere nove esecuzioni, sicché nei suoi confronti rimangono pendenti solo esecuzioni sospese da opposizione.

                                2.3   La reclamante misconosce che il suo fallimento non è stato pronunciato in via ordinaria bensì senza preventiva esecuzione. Ancorché l’applicabilità dell’art. 174 cpv. 2 LEF a questo secondo tipo di fallimento sia oggetto di discussione, per la Camera nulla osta ad assoggettare a siffatta norma l’ipotesi di pagamento di tutti i crediti dell’istante (citata sentenza 14.2019.202, consid. 2.1/a/ab e i rinvii; 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a). Deve però trattarsi di tutti i crediti fatti valere nel­l’istanza e non solo di quelli posti in esecuzione visto che il fallimento è stato decretato senza preventiva esecuzione.

                             2.3.1   Nel caso in esame, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato i crediti vantati dall’istante, accertati dal Pretore per un importo superiore a fr. 80'000.–. Difettando già il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, si rivela superfluo verificare se la reclamante, come pretende, ha reso verosimile la propria solvibilità.

                             2.3.2   La RE 1 accenna invero, a parziale sua discolpa, all’esisten­za di errori nell’allestimento dei conteggi AVS, che sono stati corretti solo recentemente, senza però spingersi ad affermare che riguardano i crediti vantati con l’istanza né che gli stessi non sussistono. A parte il fatto che il documento sul quale essa fonda la propria allegazione (doc. G) non è per nulla d’immediata comprensione e la reclamante non ne spiega la portata, ad ogni modo gli errori in questione sembrano concernere solo i contributi per gli assegni famigliari del 2019 e del 2020, mentre i crediti vantati dal­l’istante sono in parte riferiti a periodi precedenti, in particolare i contributi del 2018 oggetto dell’esecuzione n. __________, che appare tuttora in corso. Il reclamo va pertanto respinto.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –      ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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