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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.08.2020 14.2020.121

August 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,342 words·~7 min·3

Summary

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Full text

Incarto n. 14.2020.121

Lugano 21 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.2156 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 maggio 2020 da

 CO 1 (patrocinato dal PA 2, )  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 14 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 26 maggio 2020 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'923.05 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 4 agosto 2020 è comparsa il solo istante, che ha confermato la propria domanda.

                                  C.   Statuendo con decisione del 6 agosto 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impu­gnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 agosto 2020, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 17 agosto. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tem­pestivo.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 10 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (doc. D accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 10'123.30 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto, anche doppiamente giacché l’11 agosto 2020 l’istante ha rinunciato alla procedura di fallimento (doc. E e art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF).

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 agosto 2020) prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che nei suoi confronti erano pendenti solo due esecuzioni, una sospesa da opposizione, poi ritirata dalla procedente il giorno successivo (doc. H), e l’altra pagata lo stesso giorno dall’escussa (doc. G). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

                                         Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                         1.     La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 agosto 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                         3.     Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata ad CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–        ; –      ; –  Ufficio d’esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Viganello; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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