Incarto n. 14.2020.109
Lugano 24 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.28 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 gennaio 2020 dalla
CO 1 (rappresentata dal RA 1, )
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 6 gennaio 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'775.30.
B. Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 14 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 agosto 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13 agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 30 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al pagamento di fr. 1'784.20 a saldo dell’esecuzione inoltrata dall’istante. Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento della reclamante risulta posteriore alla dichiarazione del fallimento, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore 9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di modo che per l’art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid. 1). Siccome il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già prima del momento in cui la pronuncia ha esplicato effetti nei confronti della reclamante, il fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).