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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.07.2019 14.2019.96

July 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,502 words·~13 min·4

Summary

Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Divieto dei nova. Verosimiglianza di beni appartenenti al debitore

Full text

Incarto n. 14.2019.96

Lugano 11 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2019 da

 RE 1  

contro  

 CO 1  

giudicando sul reclamo del 20 maggio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con una prima istanza dell’8 aprile 2019 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto e ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il sequestro del salario del convenuto presso la società PI 1 di __________ fino a concorrenza di fr. 280'701.50 oltre agli interessi del 5% dal giorno successivo (inc. __________). Il 23 aprile 2019 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice che l’ha pronunciato (inc. __________). La procedura è tuttora in corso e il 27 giugno 2019 si è tenuta l’udienza di discussione.

                                  B.   Il 9 maggio 2019 RE 1 ha presentato, sempre davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, un’“istanza supplementare di sequestro del salario del nucleo familiare”, chiedendo – presumibilmente in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) e fino a concorrenza del credito di fr. 208'701.50 già fatto valere con la prima istanza – l’“ulteriore sequestro dello stipendio, del macchinario e del conto bancario presso la banca __________ di __________”, nonché il sequestro dello stipendio di PINT1 1 (convivente di CO 1) “entro i limiti legali previsti dalla Legge sull’esecuzione e fallimenti”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 10 maggio 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 400.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’ac­­coglimento dell’istanza, aggiungendo alle richieste già formulate quella di sequestrare l’immobile di PINT1 1 in via __________ a __________. Per preservare l’effetto sorpresa, il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). La via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 maggio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 l’11 maggio (e non, come egli sostiene, il 13 maggio, v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato al convenuto.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         È pertanto irricevibile, poiché formulata per la prima volta col reclamo, la richiesta di porre sotto sequestro l’immobile (apparentemente di proprietà) di PINT1 1 in via __________.

                                 1.4   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi, che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effet­to sorpresa).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza “supplementare” di sequestro dopo aver constatato che RE 1 non aveva reso verosimile l’esistenza e l’appartenenza al debitore dei beni di cui chiede il sequestro. Nello specifico, il primo giudice ha osservato come per i non meglio precisati macchinari e/o attrezzi dati a noleggio alla nuova ditta PI 1 l’istante non abbia apportato alcun elemento oggettivo atto a dimostrare l’attuale appartenenza degli stessi al convenuto né ha d’altronde fornito una descrizione specifica dei singoli beni che intende sequestrare. Il Pretore ha poi escluso la possibilità di sequestrare sia il presunto conto bancario presso la __________ di __________ – di cui l’istante non ha fornito alcuna indicazione – sia il salario di PINT1 1, dal momento che non costituisce un bene appartenente al debitore. Ha infine rilevato che RE 1 non ha indicato il motivo per il quale il salario di CO 1 debba essere sequestrato una seconda volta.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene invece di aver reso verosimile tutte e tre le condizioni imposte dall’art. 272 LEF per la concessione del sequestro e di aver ben spiegato e documentato i beni appartenenti al debitore indicati nell’istanza supplementare. Ribadisce che CO 1 risiede in Italia e che lo stipendio di PINT1 1, dipendente a tempo pieno presso la casa anziani di __________ e convivente del debitore, può essere soggetto a pignoramento nei limiti degli art. da 91 a 109 LEF dal momento che “va a formare un solo importo”. Poiché lo stipendio annuo del debitore quale capo cantiere ammonta a fr. 90'997.–, per RE 1 il salario mensile pignorabile è di fr. 7'583.10 e non di fr. 4'000.– come riconosciuto sul verbale di sequestro. Rileva infine come dal bilancio al 31 dicembre 2013, sottoscritto dal debitore, risulti un attivo fisso di fr. 207'000.– per i macchinari e le attrezzature varie da sequestrare. Per tutti questi motivi, il reclamante chiede l’ulteriore sequestro dello stipendio del debitore, quello di PINT1 1, nonché dei macchinari e delle attrezzature e dei conti bancari presso l’__________ di __________ a lui intestati.

                                   5.   Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), il Pretore ha esaminato solo quella relativa all’appartenenza al debitore dei beni di cui è chiesto il sequestro. Occorre pertanto affrontare per primo questo presupposto.

                                5.1   Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).

                                 5.2   Nella fattispecie, col reclamo RE 1 reitera in gran parte le medesime argomentazioni già presentate con l’istanza, sen­za confrontarsi con la motivazione del Pretore, sicché la ricevibilità del ricorso appare dubbia (v. sopra consid. 1.4). La questione può però essere lasciata indecisa, perché le censure, comunque sia, sono infondate nel merito.

                                   a)   Per quanto concerne “i macchinari e le attrezzature”, il reclamante si limita a richiamare l’estratto del bilancio al 31 dicembre 2013 della ditta individuale E__________ di CO 1 (nel frattempo fallita e cancellata), da cui risultava, a tale data, un attivo fisso di fr. 207'000.– (doc. H), e una fattura sottoscritta dal debitore il 10 aprile 2014 relativa alla vendita per fr. 108'425.75 di non meglio precisati “materiali e attrezzature” (doc. R). Orbene, come giustamente rilevato dal Pretore, RE 1 non ha fornito alcun elenco dettagliato degli oggetti in questione, menzionati in modo collettivo nel bilancio e nella fattura agli atti, sicché un loro sequestro presso la PI 1 si rivela inattuabile, poiché non sarebbe possibile distinguere i “materiali e attrezzature” di CO 1 da quelli della società. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

                                   b)   L’istante ripropone poi le stesse argomentazioni di prima sede a sostegno della richiesta di sequestro del salario di PINT1 1, che a suo dire costituisce “un unico importo” con quello percepito da CO 1, che sarebbe “soggetto a pignoramento nei limiti dall’art. 91 a 109 LEF”, come risulterebbe da una sentenza del Tribunale federale (DTF 130 III 765).

                                          Ora, già si è detto che il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare, sicché un simile provvedimento non può essere adottato nei confronti di terze persone, fossero anche famigliari o concubini, salvo casi eccezionali (indicati sopra, consid. 5.1), che però non sembrano verificarsi nella fattispecie e ad ogni modo RE 1 non lo pretende né lo ha reso verosimile. E la sentenza citata dal reclamante non stabilisce che oltre al salario dell’escusso l’ufficio d’esecuzione possa pignorare (o sequestrare) anche il salario del concubino non escusso (o non convenuto nella procedura di sequestro), ma unicamente che l’importo base del minimo esistenziale di un debitore che vive in concubinato corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi. La censura cade dunque nel vuoto.

                                   c)   Non merita miglior sorte l’argomentazione secondo cui lo stipendio mensile pignorabile di CO 1 non sarebbe di fr. 4'000.– come indicato nel verbale di sequestro, bensì di fr. 7'583.10, giacché egli percepirebbe uno stipendio annuo di fr. 90'997.–. Al­l’evidenza il reclamante si riferisce alla prima procedura di sequestro e non a quella in esame, in cui nessun verbale è stato ancora allestito. La critica è dunque inconferente, per tacere del fatto ch’essa sarebbe dovuta essere fatta valere con un ricorso all’autorità di vigilanza contro il verbale di sequestro entro dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 17 LEF).

                                   d)   Oltre che irricevibile (per insufficiente motivazione), risulta infine pure infondata la richiesta di sequestrare “i conti bancari” – nel frattempo aumentati, l’istanza indicandone solo uno – intestati al debitore presso la banca __________ di __________. Va infatti ricordato che in materia bancaria, per evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi (cosiddetti “Sucharreste”), si esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (sentenze della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7 e 14.2010. 40 del 18 giugno 2010, consid. 4.2 con rinvii), ciò che nel caso concreto RE 1 ha palesemente omesso di fare: nessuno dei documenti da lui prodotti si riferisce a un possibile nesso tra CO 1 e la banca.

                                5.3   In definitiva, il reclamo non può quindi ch’essere respinto. Per garantire l’effetto sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (sopra consid. 1.2).

                                   6.   Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il carattere unilaterale della procedura.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 280'701.50, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione ad RE 1, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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