Incarto n. 14.2019.26
Lugano 20 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 febbraio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 1° ottobre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'281.30 più interessi e spese.
B. Nel termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza e le parti non hanno chiesto di essere citate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 5 febbraio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 6 febbraio 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di essere intenzionata a saldare immediatamente quanto dovuto e a proseguire con i versamenti concordati con l’UE di Bellinzona. L’8 febbraio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a confermare la propria intenzione di “saldare quanto dovuto immediatamente e di proseguire con i versamenti concordati con l’UE di Bellinzona”. Non ha però allegato – e ancora meno dimostrato – di avere prima della pronuncia del fallimento estinto il credito dell’istante od ottenuto una dilazione (art. 172 n. 3 LEF), né di aver successivamente, entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), estinto il credito, depositato la somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione dell’istante od ottenuto dalla stessa il ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n.1 LEF). Già per questo motivo il reclamo non può essere accolto.
2.3 D’altronde, la solvibilità della reclamante, nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, appare dubbia, giacché nei suoi confronti sono pendenti dieci esecuzioni per oltre fr. 25'000.– complessivi e a suo carico sono stati rilasciati ben dieci attestati di carenza di beni per più di fr. 24'000.–.
2.4 Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione a:
– – – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).