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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.03.2020 14.2019.231

March 11, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·762 words·~4 min·4

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo inoltrato quando l’esecuzione era già stata annullata

Full text

Incarto n. 14.2019.231

Lugano 11 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.5135 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre 2016 da

CO 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'104.22 oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2014;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 ottobre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

                                         che statuendo con decisione del 17 dicembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 150.– a favore dell’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;

                                         che con messaggio elettronico del 17 gennaio 2020 CO 1, tramite il proprio rappresentante __________, ha comunicato al reclamante di rinunciare al rimborso della tassa di giustizia di fr. 50.– e alle ripetibili di fr. 150.– stabilite dal Pretore nella sentenza impugnata, dal momento che RE 1 aveva pagato il credito posto in esecuzione prima dell’ema­­nazione della sentenza (il 17 dicembre 2019) – ancorché dopo l’i­noltro dell’istanza (nel 2016) – e l’ha invitato a chiedere lo stralcio della procedura di reclamo;

                                         che accertato l’annullamento dell’esecuzione l’11 luglio 2019 in seguito al suo ritiro da parte dell’escutente, il presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di stralcio della procedura di reclamo e alla ripartizione della relativa tassa;

                                         che le parti sono rimaste silenti;

                                         che in seguito al suo ritiro e annullamento, l’esecuzione non può più essere proseguita, a prescindere dall’esito del reclamo, sicché la procedura di reclamo risulta sin dal suo inoltro senza interesse degno di protezione, sicché va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

                                         che il reclamo è altrettanto senza oggetto relativamente alle spese processuali di prima sede, vista la menzionata rinuncia dell’istante espressa nel messaggio del 17 gennaio 2020;

                                         che le spese processuali relative alla procedura di reclamo vanno di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso specifico le spese andrebbero poste a carico delle parti metà ciascuno siccome non hanno segnalato al Pretore l’av­venuto pagamento del credito posto in esecuzione né il successivo ritiro dell’esecuzione, ma visto che la segnalazione di CO 1 ha evitato alla Camera di dover entrare nel merito del reclamo – ciò che giustificherebbe in ogni caso di moderare la tassa di giustizia (art. 21 LTG) – ragioni di equità consigliano di rinunciare ad alcun prelievo;

                                         che non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'104.22, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, la somma di fr. 150.– anticipata dal reclamante gli è restituita.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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