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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2019 14.2019.225

December 16, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,603 words·~8 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito del convenuto. Imposta personale comunale. Pretesa assenza di redditi

Full text

Incarto n. 14.2019.225

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0053-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 5 novembre 2019 dal

CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Faido, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2019, fr. 0.60 e fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’“imposta comunale 2017”, gli “interessi aggiornati sino al 30.09.2019” e la “tassa di diffida (31.05.2019)”;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 novembre 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico;

                                         che statuendo con decisione del 25 novembre 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2019 per dolersi del fatto che l’ordinanza con cui il Giudice di pace le ha assegnato un termine per formulare osservazioni all’istanza le è stata notificata dalla polizia insieme alla sentenza, impedendole di esprimersi sulla causa;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 4 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 26 novembre (giorno successivo alla richiesta alla polizia di notificare gli atti giudiziari), in concreto il reclamo è tempestivo;

                                         che sul piano formale, come giustamente sostiene la reclamante, il suo diritto di essere sentita è stato manifestamente leso nella misura in cui, in contrasto con gli art. 53 cpv. 1 e 253 CPC, ella non ha avuto la possibilità di esprimersi sull’istanza prima dell’emana­zione della sentenza, siccome l’assegnazione del termine per presentare osservazioni (dell’8 novembre 2019) le è stata notificata insieme alla sentenza (v. lo scritto 25 novembre 2019 della Giudicatura di pace al Comando di polizia di Biasca);

                                         che d’altronde la reclamante non aveva in precedenza ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione di termine dell’8 novem­bre 2019, sicché il Giudice di pace non poteva reputarla notificata nel senso dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.1 e i rinvii);

                                         che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, e il rinvio della causa al precedente giudice per nuova decisione dopo aver dato l’occasione alla parte lesa di esprimersi;

                                         che nel caso in esame ciò non è tuttavia necessario, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che RE 1, secondo la propria affermazione, ha espresso nel reclamo le osservazioni che avreb­be voluto presentare in prima sede e che la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2015.72 del 16 settembre 2015, RtiD 2016 I 729 n. 47c consid. 4), la questione al centro del reclamo essendo di tipo giuridico;

                                         che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

                                         che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escus­­so non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che nel merito la reclamante fa valere di avere sempre chiaramente fatto presente al Comune di ritenere ingiusta la riscossione di un’imposta da lei, essendo una persona senza reddito, e contesta la motivazione della decisione con cui il Comune ha respinto il suo (secondo) reclamo contro l’imposta del 2017, ricordando che l’imposta del 2016 è stata pagata dal suo (allora) convivente, ma che lei non ha mai accettato alcuna imposizione;

                                         che però la reclamante non pretende – né dimostra – di aver impugnato al Consiglio di Stato la decisione 21 gennaio 2018 con la quale il Comune CO 1 ha respinto il suo reclamo contro l’impo­sta personale comunale del 2017 entro il termine di 30 giorni menzionato nel dispositivo n. 4 della decisione;

                                         che tale decisione risulta pertanto passata in giudicato e costituisce di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­sizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 della legge tributaria [LT, RL 640.100] per il rinvio dell’art. 275 LT) per l’imposta personale di fr. 40.– (art. 274 cpv. 1 lett. d e 290 cpv. 2 LT) e per gli interessi del 2.5% (come stabilito dal Consiglio di Stato, v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL 640.320) dalla scadenza di pagamento figurante sulla decisione di conguaglio del 21 novembre 2018, ovvero dal 28 febbraio 2019 (v. sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, con­sid. 5.3/a);

                                         che la decisione di diffida del 31 maggio 2019 vale poi titolo di rigetto definitivo per la tassa di diffida di fr. 50.– (art. 19 del Regolamento della legge tributaria [RT, RL 640.110]);

                                         che il giudice del rigetto è vincolato alle decisioni definitive, anche amministrative (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), per tacere del fatto che l’imposta personale per cui procede il Comune CO 1 è dovuta per la semplice appartenenza personale della contribuente, ovvero in ragione del suo domicilio fiscale (giusta l’art. 2 LT) alla fine del periodo fiscale (art. 290 cpv. 1 LT), indipendentemente da criteri di reddito o sostanza;

                                         che il giudice del rigetto non è d’altronde autorizzato dalla legge a sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche dell’escusso (sentenze della CEF 14.2018.100 del 6 giugno 2018 e 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c);

                                         che spetta infatti all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento, di verificare l’entità dei redditi e della sostanza dell’escusso e di limitare il pignoramento a quanto eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

                                         che il reclamo va pertanto respinto;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il reclamo si è reso necessario in ragione del grossolano errore del Giudice di pace che ha pronunciato la decisione impugnata senza dare alla convenuta la possibilità effettiva di presentare osservazioni, sicché per equità si giustifica di rinunciare a riscuotere la tassa di giustizia (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili giacché la reclamante non ha formulato alcuna domanda al riguardo e la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non è incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.60, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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