Incarto n. 14.2019.220
Lugano 24 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.824 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24 settembre 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1, __________ (rappresentata dalla curatrice RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso Giuseppina Bleve per l’incasso di fr. 6'900.–, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento pigione affitto mesi luglio-agosto-settembre 2019”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 settembre 2019.
All’udienza di discussione tenutasi il 12 novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta. In replica, la CO 1 ha ribadito la propria conclusione. Impregiudicato l’esito della lite, il Pretore ha proposto alle parti una transazione, ai termini della quale la convenuta avrebbe versato all’istante fr. 3'000.– in rate mensili di fr. 100.– l’una a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa e la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo senza prelievo di spese, compensate le ripetibili. Entro il termine assegnato alle parti per determinarsi in merito, la CO 1 ha comunicato al Pretore il 13 novembre 2019 di non accettare la transazione e di attendere l’emanazione della sentenza.
C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenere che il precetto esecutivo sia dichiarato “illegitimo, nullo e comunque ineficace” e in subordine, ove l’opposizione sia rigettata, che PI 1 sia condannata “risponsabile di ogni conseguenza derivante dal presente giudizio”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del 24 aprile 2019 sottoscritto da RE 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni e le spese accessorie scoperte.
Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di dolo sollevata dalla convenuta, che sostiene di aver sottoscritto il contratto di locazione sulla base di rassicurazioni – in seguito rivelatosi false – di tali PI 1 e PI 2, secondo cui la firma del contratto costituiva una mera formalità per l’Ufficio controllo abitanti e non avrebbe comportato per lei “nessun problema finanziario”, sebbene in realtà PI 1 non avesse, fin dal principio, alcuna intenzione di corrispondere la pigione al suo posto. A mente del primo giudice, infatti, questa eccezione non può essere ammessa già solo perché se il dolo è commesso da una terza persona, la convenuta non è svincolata dai propri impegni, salvo se la controparte, ossia la CO 1, al momento della conclusione del contratto conosceva o avrebbe dovuto conoscere il dolo (art. 28 cpv. 2 CO). Tale circostanza, a giudizio del primo giudice, non è stata resa verosimile dalla convenuta, siccome per sua stessa ammissione PI 3, amministratore unico della CO 1, non era presente al momento in cui il contratto è stato sottoscritto. Il Pretore ha altresì rilevato che la convenuta non aveva nemmeno addotto elementi o indizi tali da far credere che PI 2 fosse autorizzato ad agire per la CO 1 né che PI 1, in concorso con lui, avesse commesso la pretesa truffa, posto che il decreto d’accusa del 10 ottobre 2019 prodotto dalla convenuta non contiene “alcun accenno in merito”.
Il Pretore ha infine respinto l’eccezione della convenuta secondo cui il proprio obbligo sarebbe viziato da timore ragionevole (art. 29 CO) per aver PI 1 e PI 2 prospettatole la revoca del suo permesso di soggiorno in Svizzera in caso di mancata sottoscrizione del contratto. A mente del primo giudice, infatti, la convenuta non ha reso verosimile né la minaccia – che non figura nel decreto d’accusa a carico di PI 1 – né il preteso coinvolgimento di PI 2, senza contare che il timore di perdere il proprio diritto di soggiorno, sebbene possa costituire un’erronea convinzione e pertanto un motivo che ha portato la convenuta a sottoscrivere il contratto, non costituisce una minaccia ai sensi dell’art. 29 CO, dato che PI 1 non aveva alcun potere di concedere o favorire la concessione del permesso.
1.3.2 Orbene, nel reclamo RE 1 non spende una parola sulla motivazione dettagliata del Pretore. Si limita, da una parte, a ribadire le sue tesi, come se fosse ancora in prima sede, senza confrontarsi con i precisi motivi con cui il primo giudice le ha respinte, in particolare in merito al fatto che il vero amministratore della CO 1, PI 3, sia stato all’oscuro dell’invocato dolo o minaccia e che il decreto d’accusa non accenna al contratto di locazione. Dall’altra la reclamante allega nuovi fatti in modo inammissibile (sopra consid. 1.2), come ad esempio la pretesa esistenza di un contratto di sublocazione. Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.
1.3.3 Per abbondanza, l’assenza di una disdetta del contratto di locazione concluso tra la CO 1 e PI 1 e di un verbale di consegna dell’appartamento non rendono verosimili né la continuazione di tale contratto né la tesi della sublocazione dal momento che un contratto di locazione può terminare anche senza disdetta se così convengono le parti con un accordo, che non è sottoposto a forme o termini particolari (art. 115 CO; Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 2.1-2.3 ad cap. 27 pag. 788-789; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1e ad art. 266a, n. 5 ad art. 272b, n. 3b ad art. 273 e n. 1 ad art. 273c CO), in particolare nei casi di trasferimento del contratto di locazione non commerciale a un terzo (Lachat/Grobet Thorens, op. cit., n. 7.4 ad cap. 26 pag. 778). Nel caso in esame, la reclamante ha ammesso di aver firmato il contratto prodotto dall’istante quale titolo di rigetto, che menziona quale unica inquilina la stessa RE 1, e di avervi risieduto per un certo tempo.
Le sue allegazioni in merito al fatto che avrebbe annunciato la sua partenza all’Ufficio controllo abitanti nel luglio del 2019 mentre PI 1 avrebbe mantenuto il suo domicilio allo stesso indirizzo fino a novembre non solo sono nuove (e pertanto sono inammissibili, sopra consid. 1.2), ma neppure sono fondate su attestazioni di quell’Ufficio, per tacere del fatto che sono circostanze a prima vista non note all’istante. Al riguardo non è di rilievo la dichiarazione 19 aprile 2019 di PI 2 (doc. 5 accluso al reclamo) sia perché egli non è, contrariamente a quanto indica, amministratore della CO 1, sia perché essa è anteriore alla firma del nuovo contratto (del 24 aprile 2019).
Per il resto si può solo rinviare alle pertinenti considerazioni del Pretore.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).