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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.12.2019 14.2019.217

December 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·903 words·~5 min·5

Summary

Fallimento. Dilazione e ritiro dell’istanza prima della pronuncia

Full text

Incarto n. 14.2019.217

Lugano 27 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.3550 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata il 23 luglio 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1    

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 23 luglio 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'327.15.

                                  B.   All’udienza di discussione del 23 ottobre 2019 è comparsa unicamente la convenuta, che si è opposta all’istanza, precisando di voler prendere contatto direttamente con l’istante per concordare un “piano di rientro”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di ave­re raggiunto un accordo con l’istante prima della pronuncia. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

                                2.1   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un suo scritto del 14 novembre 2019 in cui ringrazia l’istante per averle concesso la possibilità di pagare il debito in sette rate da fr. 1'573.70 cadauna. Certo, in sé quello scritto non dimostra che la CO 1 abbia effettivamente concesso una dilazione, ma siccome la stessa non ha formulato osservazioni al reclamo si può considerare che l’allegazione della reclamante sia vera (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Di conseguenza il presupposto di cui al­l’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                2.2   Per abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha poi ritirato l’e­secuzione che ha portato al fallimento il 18 novembre 2019, ovvero prima della pronuncia, sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe dovuto stralciare la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 18 novembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–  ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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