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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2020 14.2019.215

February 28, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,420 words·~7 min·4

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura e richiami non firmati. Disponibilità dell’escusso a riconoscere parte del credito posto in esecuzione

Full text

Incarto n. 14.2019.215

Lugano 28 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 147C19S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9 agosto 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 luglio 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'520.40 oltre agli interessi del 5% dal 6 giugno 2019, indicando quale titolo di credito la “fattura insoluta n. 13416”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione parziale al precetto esecutivo, limitatamente a quanto eccede fr. 370.40, con istanza del 9 agosto 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’i­stanza con osservazioni scritte del 26 agosto 2019, dicendosi disposta a riconoscere all’istante la differenza di fr. 370.40 tra la fattura emessa e l’importo preventivato per il ripristino del pergolato a suo dire danneggiato dall’istante. Da parte sua quest’ultima ha confermato le proprie conclusioni con replica del 27 settembre 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 18 novembre 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2019 per ottenere la conferma integrale dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo. Nel termine impartitole, l’CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato di aver potuto constatare un riconoscimento di debito “in base agli atti prodotti” e di non aver potuto dedurre “dagli atti presentati dalle parti” “un intervento non professionale e così poco professionale da creare danno alla pergola e alla rottura della parte in granito da giustificarne il rifiuto del pagamento della fattura pretesa in P.E.”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 osserva che nella documentazione di causa non figura alcun documento riportante la sua firma e che quindi non capisce quale atto prodotto dall’istante il Giudice di pace abbia equiparato a un suo riconoscimento di debito. Contesta inoltre l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 80 LEF citato nella decisione impugnata.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). La firma sulla scrittura privata dev’essere apposta di propria mano (art. 14 cpv. 1 CO) o certificata da una firma elettronica riconosciuta (art. 14 cpv. 2bis CO) (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii).

                                5.1   Ora, il Giudice di pace non ha precisato nella sentenza impugnata quale documento prodotto dall’istante sarebbe da considerare co-me un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. La reclamante rileva a ragione che nessuno degli allegati all’istan­­za (fattura e tre solleciti) reca la propria firma. Non entrava pertanto in considerazione il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa, neppure per l’importo di fr. 370.40 ch’ella si è detta disposta a riconoscere nelle osservazioni all’istanza (sopra ad B), da una parte poiché si tratta in tutta evidenza di una proposta transattiva che non è stata accettata dalla controparte e dall’al­tra soprattutto perché l’escussa aveva già limitato l’opposizione al precetto esecutivo alla parte del credito posto in esecuzione eccedente fr. 370.40, di modo che il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare l’istanza senza oggetto per quell’importo (fr. 370.40), siccome non era colpita dall’opposizione.

                                5.2   A sostegno della propria decisione il Giudice di pace ha citato l’art. 80 LEF (relativo al rigetto definitivo dell’opposizione) pur rigettan­do poi l’opposizione in via provvisoria. Si tratta verosimilmente di una svista. Ad ogni modo non figura agli atti alcun titolo di rigetto definitivo, ossia una decisione o un atto parificato in virtù dell’art. 80 LEF.

                                5.3   Ciò posto, la decisione va annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza nella misura in cui non è già senza oggetto, senza necessità di esaminare le altre censure della reclamante.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'150.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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