Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2019 14.2019.212

December 2, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,112 words·~6 min·6

Summary

Fallimento senza preventiva esecuzione. Richiesta di fissazione di un termine per estinguere i crediti dell’istante e rendere verosimile la propria solvibilità

Full text

Incarto n. 14.2019.212

Lugano 2 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2019 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 15 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con istanza del 4 luglio 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 21'235.–.

                                  B.   All’udienza di discussione del 25 settembre 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione 6 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 novembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, facendo valere di essere intenzionata a saldare i crediti posti in esecuzione dall’istante e quelli giunti alla comminatoria di fallimento. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova). In concreto, i nuovi documenti acclusi al reclamo sono quindi di per sé ricevibili.

                                   2.   Nel reclamo la RE 1 chie­de alla Camera di fissarle un termine fino al 16 dicembre 2019 per permetterle di estinguere tutte le esecuzioni dell’istante (di complessivi fr. 19'497.05) e tutte quelle giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (per fr. 42'845.20 in tutto), così da ottenere la revoca del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF. In merito alla propria solvibilità, la reclamante fa valere pretese già oggetto di fatture o richieste di acconti per fr. 110'000.– complessivi, oltre a fatture ancora da emettere per circa fr. 30'000.– e delibere già ottenute per circa fr. 270'000.–. Osserva inoltre di non interporre mai opposizione alle esecuzioni avviate nei suoi confronti e ciò nonostante di non avere a carico un solo attestato di carenza di beni.

                                   3.   Secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (segnatamente) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1). I due presupposti (solvibilità del convenuto ed estinzione della pretesa dell’istante) devono essere reso verosimile (il primo) o provato (il secondo) entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 139 III 491 segg.).

                                         Nel caso in esame, la richiesta della reclamante di conferirle un termine fino al 16 dicembre 2019 per estinguere parte dei propri debiti e dimostrare la propria solvibilità è quindi inammissibile, dal momento che il termine di reclamo è scaduto il 21 novembre 2019 (v. sopra consid. 1.1). Siccome essa non ha provato di avere estin­to i crediti dell’istante entro tale scadenza, il reclamo va respinto senza necessità di esaminare la questione della solvibilità (ricordato, ad ogni modo, che quello in esame è il terzo fallimento della reclamante in poco più di un anno, v. inc. 14.2018.168 e 14.2019. 186). Non è necessario ripronunciare il fallimento dal momento che al reclamo non è stato conferito effetto sospensivo.

                                   4.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.212 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2019 14.2019.212 — Swissrulings