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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2020 14.2019.208

January 8, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,529 words·~8 min·3

Summary

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante mediante ordine di pagamento bancario sul conto postale dell’ufficio d’esecuzione. Momento determinante

Full text

Incarto n. 14.2019.208

Lugano 8 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.1115 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 settembre 2019 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)  

contro

 RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 13 settembre 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'934.55.

                                  B.   Nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza.

                                  C.   Statuendo con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Come richiesto dal reclamante il 12 novembre 2019, il giorno successivo il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 novembre 2019 contro la sentenza di cui RE 1 allega di essere venuto a conoscenza tramite l’Ufficio dei fallimenti il 29 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

                                2.1   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca __________ (doc. C), stampato il giorno in cui il fallimento è stato pronunciato, il 29 ottobre 2019, ma alle ore 16:26, ossia dopo l’ora stabilita dal Pretore (ore 9:00), ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso del­l’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Siccome l’annullamento del fallimento presuppone anche, oltre all’estinzione del credito dell’istante, che il reclamante abbia reso verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), occorre chiarire, come già anticipato nell’ordinanza di effetto sospensivo, il momento esatto in cui il credito dell’istante deve considerarsi estinto sotto il profilo dell’art. 174 LEF.

                                2.2   Per legge determinante per la reiezione della domanda di falli-mento (come pure per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell’estinzione del credito, che av-viene già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’ese­cuzione (art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid. 2). Ove il creditore abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III 147 consid. 2/a, confermata dalla sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid. 2) e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento, al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117 consid. 2/a). Ciò vale anche per i pagamenti fatti sul conto dell’ufficio d’esecu­zione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26 luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).

                                2.3   Nel caso specifico, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), interpellando la Posta per il tramite dell’Ufficio d’esecu­zione, che il versamento di fr. 1'974.85 indicato nell’estratto prodotto dal reclamante è giunto alla Postfinance il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, prima della pronuncia del fallimento (alle ore 09:00), ed è stato accreditato sul conto dell’Ufficio, insieme ad altri pagamenti (per un totale di fr. 39'127.95), lo stesso giorno, ma alle ore 19:46, ovvero dopo la dichiarazione di fallimento. Si tratta quindi di determinare se il pagamento è da considerarsi effettuato al momento dell’accredito della somma nella contabilità della Posta (accredito esterno) o a quello del suo accredito interno sul conto del­l’UE.

                                  a)   Secondo il principio dell’affidamento invocato dal Tribunale federale (nella DTF 124 III 147 consid. 2/a) per giustificare che in caso di pagamento allo sportello postale la data determinante è quella del versamento allo sportello (e non quella dell’accredito del conto dell’ufficio d’esecuzione, che avviene due giorni dopo: www.post­finance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-creditori/regolamentazio­ne-valuta.html), anche in caso di versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo dev’essere reputato quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del suo accredito interno sul conto dell’ufficio d’esecuzione (in tal senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 8 ad art. 12 LEF con rinvii alle DTF 118 Ia 11 segg. consid. 2 e 117 Ib 221 segg. consid. 2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF). Chi ha dato l’ordine alla banca di pagare può infatti ritenersi responsabile del buon esito dell’opera­zione e dell’operato del suo ausiliario – la banca – solo fino al momento in cui l’ordine perviene alla Posta; dell’accredito interno nel­le relazioni tra la Posta e l’ufficio d’esecuzione risponde poi que­st’ultimo – per conto del creditore – in ragione della sua scelta di proporre come luogo di pagamento, nel senso dell’art. 74 cpv. 1 CO, il proprio conto postale. Del resto il principio di parità di trattamento esige di trattare allo stesso modo i pagamenti allo sportello postale e quelli mediante ordine di pagamento.

                                  b)   Ne segue, per quanto attiene alla fattispecie, che il versamento dei fr. 1'974.85 deve ritenersi avvenuto il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, ovvero prima della pronuncia del fallimento. Di conseguen­za il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (alle ore 9:00), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –  ; –  Ufficio di esecuzione, Bellinzona; –  Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,     Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).