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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.2020 14.2019.207

January 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,330 words·~7 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata notifica della replica all’escusso. Annullamento della decisione e rinvio della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio

Full text

Incarto n. 14.2019.207

Lugano 10 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 luglio 2019 da

 CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dalla PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 5 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso del salario di marzo 2019 di fr. 2'000.– e dei contributi AVS/AI di fr. 124.50 e LPP di fr. 231.90 a carico della datrice di lavoro, oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 sul totale di fr. 2'356.40;

                                         che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne;

                                         che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istan­­za con osservazioni scritte del 10 settembre 2019 facendo valere in particolare che la lavoratrice non ha comprovato di aver ritirato la disdetta del 28 dicembre 2018 solo nel gennaio del 2019, sicché il salario di marzo 2019 non è dovuto, siccome il contratto di lavoro è terminato a fine febbraio alla scadenza del termine di disdetta di due mesi;

                                         che entro il termine impartitole dal primo giudice, CO 1 ha inoltrato una replica cui ha allegato l’estratto Easy­Track relativo alla raccomandata contenente la disdetta, da cui si evince che l’istante l’ha ritirata il 2 gennaio 2019;

                                         che statuendo con decisione del 22 ottobre 2019, il Giudice di pa­ce ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente all’“importo dello stipendio al netto delle deduzioni sociali”, di fr. 1'609.40, oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2019 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione, previa assegnazione a lei di un congruo termine di duplica;

                                         che il 7 novembre 2019 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 5 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 28 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo;

                                         che nel reclamo la RE 1 si duole che il Giudice di pace non le ha comunicato i memoriali 30 agosto (“osservazioni”) e 20 settembre 2019 (“replica”) e non le ha dato la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell’emanazione della sentenza impugnata;

                                         che ciò costituisce effettivamente una manifesta violazione del diritto di essere sentita dell’escussa (art. 53 CPC), che aveva diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al giudice e di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1);

                                         che una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito;

                                         che una sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3; sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/b);

                                         che la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamen­­to dei fatti, siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso specifico le circostanze e la data della disdetta del contratto di lavoro sono controverse, motivo per cui la causa va rinviata al Giudice di pace per nuova decisione, dopo aver dato alla convenuta l’occasione di esprimersi sugli allegati inoltrati dal­l’istante;

                                         che – è bene ricordare – se ha impartito un termine all’istante per presentare un’eventuale replica, per parità di trattamento il giudice deve assegnarne uno uguale al convenuto onde inoltrare se del caso una duplica;

                                         che tuttavia, per evitare un prolungamento eccessivo della procedura, il giudice del rigetto può, anziché comunicare la replica al convenuto per consentirgli di eventualmente presentare una duplica scritta, convocare le parti a un’udienza, in cui le parti potranno a turno esprimersi sulle allegazioni della controparte, a cominciare dal convenuto sulla replica dell’istante (già citata sentenza 14.2019.174, consid. 1.3/d e 1.3/e con i rinvii);

                                         che a dipendenza dell’esito dell’istruttoria, il Giudice di pace dovrà anche spiegare nella motivazione della nuova sentenza (e non con poche parole nel dispositivo) il motivo di un’eventuale accoglimento solo parziale dell’istanza ed esporre il calcolo dell’impor­­to per cui rigetta l’opposizione, nonché le ragioni del modo di ripartizione delle spese e dell’attribuire o meno ripetibili;

                                         che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle retrocessa senza pri­ma interpellare la controparte (v. sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

                                         che il Giudice di pace statuirà nuovamente sulle spese e ripetibili con la nuova decisione, fermo restando che non potrà in alcun modo addossare alle parti costi relativi alla decisione annullata;

                                         che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);

                                         che non possono invece essere addossate ripetibili al Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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