Incarto n. 14.2019.199
Lugano 29 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 9 agosto 2017 di fr. 28'311.20 e di spese varie di fr. 10.–;
che statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza del 5 luglio 2019 della CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità all’istante;
che con scritto spedito il 21 ottobre 2019 RE 1 è insorto al Pretore dichiarando di non essere d’accordo con la sua decisione e, per quanto è dato di capire, di non essersi presentato all’udienza del 15 ottobre 2019 perché non stava bene, alludendo a un certificato medico che non ha prodotto;
che la Pretura ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo contro la sentenza del 15 ottobre 2019;
che la sentenza appena menzionata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che nella fattispecie RE 1 non ha indicato alcun motivo al suo disaccordo e non ha neppure spiegato quale malattia l’abbia impedito di presentarsi all’udienza e perché non è stato in grado di avvertirne il Pretore prima del 15 ottobre;
che lo scritto di RE 1 va pertanto dichiarato irricevibile per carente motivazione;
che in assenza di una chiara e motivata istanza di citazione delle parti a una nuova udienza, non è pertanto necessario rinviare la causa al primo giudice (cfr. sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018);
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non è neppure necessario notificare il giudizio odierno alla CO 1;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'321.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).