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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.03.2020 14.2019.198

March 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,714 words·~9 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta di giudizio dell’autorità di conciliazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella proposta diventata definitiva

Full text

Incarto n. 14.2019.198

Lugano 9 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0142-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 21 agosto 2019 da

RE 1, __________ (rappresentato dall’RA 1,  __________)  

contro

CO 1, __________  

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 dall’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'883.70 oltre agli interessi del 5% dal 23 aprile 2019, indicando quale titolo di credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP Torricella-Taverne”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 agosto 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Ta-verne. Nel termine impartitole per formulare osservazioni all’istan­­za, la CO 1 è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, senza prelevare spese processuali.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine impartitole.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al rappresentante di RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è senzaltro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza per la ragione che “non vi è identità tra il titolo indicato sul precetto esecutivo e quello indicato nell’istanza”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rileva che la domanda di rigetto si basa sul titolo di credito indicato nella proposta di giudizio passata in giudicato il 19 agosto 2019, sicché vi è perfetta identità tra il titolo di credito e l’importo menzionati sul precetto esecutivo e nella proposta di giudizio.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

                                5.1   In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In questa categoria rientra fra l’altro la proposta di giudizio formulata dall’autorità di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti entro 20 giorni dalla comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC) (sentenza della CEF 14.2013.26 del 2 maggio 2013, consid. 3, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 80 LEF).

                                5.2   Nel caso in esame, di conseguenza, la proposta di giudizio del giudice di pace del circolo di Taverne del 1° luglio 2019 munita del timbro che ne attesta il passaggio in giudicato al 19 agosto 2019 (e quindi l’accettazione delle parti) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i fr. 3'883.70 oltre agli interessi del 5% dal 23 aprile 2019 che la CO 1 è stata con­dannata a pagare ad RE 1 (doc. C accluso all’istanza).

                                5.3   Per quanto attiene alla questione dell’identità del credito indicato sul precetto esecutivo e sul titolo di rigetto, RE 1 ha menzionato nella domanda d’esecuzione quale titolo o motivo del credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP Torricella-Taverne”, mentre a sostegno della propria istanza egli ha prodotto quale titolo di rigetto la proposta di giudizio emessa dal Giudice di pace del circolo di Taverne il 1° luglio 2019 nell’incarto 0021-2019-t. Oltre al numero della pratica, anche l’importo del credito indicato sul precetto esecutivo, di fr. 3'883.70 oltre agli interessi di mora del 5% dal 23 aprile 2019, è identico a quello figurante nella proposta di giudizio (v. doc. C e D). L’identità è quindi flagrante. Che ciò sia sfuggito al Giudice di pace, che è anche l’autore della proposta di giudizio, è sorprendente.

                                         La motivazione della decisione impugnata è invero confusa, da una parte perché si riferisce all’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e quello indicato sull’istanza anziché sul titolo di rigetto (nella fattispecie la proposta di giudizio), e dall’altra perché cita l’art. 82 LEF (relativo al rigetto provvisorio), mentre l’i­stanza tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione. Ove, comun­que sia, il primo giudice avesse considerato che la mancanza d’i­dentità fosse da ricondurre al fatto che sul precetto esecutivo non è indicato espressamente il titolo di rigetto – ossia la “proposta di giudizio” – occorre ricordare che secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione (e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il “titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la “causa del credito”. Una designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia soddisfatta nel caso in esame è pacifico. Il reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza impugnata va riformata nel senso del­l’accoglimento dell’istanza.

                                5.4   A scanso di equivoci, il fatto che la proposta di giudizio del 1° luglio 2019 non fosse ancora definitiva al momento della notifica del precetto esecutivo, il 5 luglio 2019, siccome non era trascorso il termine di rifiuto di 20 giorni, non osta al rigetto dell’opposizione, poiché bastava che lo fosse al momento dell’emanazione della decisione di rigetto (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019 consid. 5 e 5.2), come si è verificato nella fattispecie (la decisione impugnata è del 15 ottobre 2019). Il credito posto in esecuzione, da parte sua, era esigibile già dal 23 aprile 2019 (data di decorrenza degli interessi).

                                   6.   In ambedue le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’in­dennità, non avendo RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'883.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

                                  1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della CO 1.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–  __________; –  __________  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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