Incarto n. 14.2019.176
Lugano 9 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.236 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 4 luglio 2019 da
CO 1 (BE) (patrocinata dall’ PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 settembre 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto 2019 dal Giudice di pace, con cui ha rigettato in via definitiva, limitatamente alla somma di fr. 4'210.– postulata con l’istanza, l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo __________ emesso l'8 aprile 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 5'683.–;
preso atto che in occasione dell’udienza del 16 settembre 2019 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha ritirato tutte le procedure esecutive in corso nei confronti dell’ex marito RE 1 volte all’incasso dei contributi alimentari per il figlio __________, assumendosene i relativi costi, compensate le ripetibili;
ritenuto che, non potendo l’esecuzione essere proseguita, la procedura di reclamo è da considerare senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 9 ad art. 219 CPC), come comunicato al reclamante con scritto del 25 settembre 2019, cui egli non si è opposto;
atteso che, vista la buona volontà dimostrata dalle parti, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali in questa sede (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
considerato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'210.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).