Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.12.2019 14.2019.159

December 27, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,542 words·~8 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili

Full text

Incarto n. 14.2019.159

Lugano 27 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.3325 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 luglio 2019 da

RE 1, IT- (patrocinato dall’PA 1, )  

contro  

CO 1, IT- (patrocinata dall’PA 2, )  

giudicando sul reclamo del 29 agosto 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 giugno 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'233'930.– a convalida del sequestro n. __________.

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza dell’11 luglio 2019, il Pretore ha citato le parti a comparire il 14 ottobre 2019. Con lettera del 13 agosto 2019 l’i­stan­te ha comunicato al Pretore che “le parti sono addivenute a un accordo extragiudiziale” e ha quindi chiesto “lo stralcio dai ruoli della causa perché priva d’oggetto, nonché di voler mantenere al minimo le eventuali spese, compensate le ripetibili”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 14 agosto 2019, il Pretore ha annullato l’udienza del 14 ottobre 2019 e ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 2'000.– già anticipate dall’i­stante a suo carico, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2019 per ottenere che il dispositivo sulle spese processuali sia riformato nel senso della loro riduzione a fr. 500.–. Il reclamo, che concerne unicamente le spese processuali accollate all’istante, è privo d’interesse per la controparte sicché non gli è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 agosto 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Il 26 agosto 2019 anche CO 1 è insorta a questa Camera con un reclamo per ottenere il rimborso di fr. 1'000.– o di un altro importo ragionevole dei fr. 2'000.– da lei anticipati, indicando quali sentenze impugnate sia quella ora in esame (SO.2019.3325) sia la decisione di stralcio della causa relativa all’opposizione al decreto di sequestro da lei interposta (SO.2019.3045). È ovvio che la sua contestazione riguarda solo la seconda causa e non la prima, in cui non ha anticipato spese processuali. La sua contestazione è trattata con sentenza separata (inc.14.2019.160).

                           2.   Preso atto della richiesta di RE 1 di stralciare la causa, con il decreto impugnato il Pretore ha annullato l’udienza di discussione, stralciato la causa dal ruolo e posto le spese processuali di fr. 2'000.– anticipate dall’istante a suo carico, compensate le ripetibili.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto. A sua mente, le spese processuali di fr. 2'000.– poste a suo carico devono essere fissate proporzionalmente agli atti compiuti e quindi ridotte a fr. 500.–. RE 1 ritiene infatti che la sola intimazione dell’istanza alla controparte, la fissazione dell’udienza, la ricezione della sua lettera del 13 agosto 2019 e l’emanazione della decisione di stralcio non possono aver generato delle spese così elevate, specie poiché l’udienza è stata annullata con largo anticipo, sicché il Pretore non aveva verosimilmente ancora svolto un esame approfondito degli atti in vista della stessa.

                           4.   In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenu­ta carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (senten­za della CEF 14.2016.167 dell’8 maggio 2017 con rinvii; TREZZINI in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC).

                         4.1   Nella fattispecie, le parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso per essere messo a verbale, ma l’istante ha comunicato di aver ritirato l’esecuzione e chiesto lo stralcio della causa divenuta senza oggetto. Venuto effettivamente meno l’og­getto dell’azione di rigetto – cioè l’esecuzione n. __________ – il Pretore l’ha giustamente stralciata dal ruolo (il riferimento corretto è però all’art. 242, non all’art. 241 CPC).

                         4.2   RE 1 ha inoltre chiesto di mantenere le eventuali spese processuali al minimo, compensate le ripetibili. Il Pretore non ha apparentemente tenuto conto di tale richiesta – difetta ogni motivazione in proposito – siccome ha posto a carico dell’istante l’in­tero importo delle spese processuali da lui anticipate, di fr. 2'000.–, corrispondenti al massimo della tariffa per il valore litigioso in causa (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della leg­ge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). Non è in discussione il fatto che le spese giudiziarie – per legge da attribuire “secondo equità” quando la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) – sono da porre a carico dell’istante. Ciò risulta implicitamente dalla sua richiesta in prima sede di contenere le spese ed esplicitamente dalle conclusioni del reclamo. L’unica questione da risolvere riguarda la quotità delle spese.

                         4.3   Ove la causa termini senza decisione di merito, in particolare se la causa diventa senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Ora, nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario dell’istanza, alla fissazione dell’udienza, all’emanazione della decisione di stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante. Tali atti non richiedono di certo un dispendio lavorativo di più di un quarto di quello che il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata, siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa eccedente il quarto della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’i­stante da fr. 2'000.– a fr. 500.– così come richiesto dal reclaman­te. Il divieto di aggiudicargli più di quanto abbia domandato (art. 58 CPC) rende inutile interrogarsi se la tassa avrebbe potuto o dovuto essere moderata ancora maggiormente.

                                   5.   La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo CO 1 non può essere costretta a rifondere ripetibili al reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC). L’anticipo richiesto per errore a CO 1 le va restituito.

                                   6.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         “2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, relative al presente giudizio, da anticipare dall’istante, sono poste a suo carico.”

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 100.– versato da CO 1 le è restituito.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

14.2019.159 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.12.2019 14.2019.159 — Swissrulings