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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2019 14.2019.146

December 12, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,029 words·~10 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta cantonale. Sequestro penale degli averi bancari dell’escusso. Spese di diffida. Eccezioni ammissibili

Full text

Incarto n. 14.2019.146

Lugano 12 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2019.2414 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 maggio 2019 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

RE 1,  

giudicando sul reclamo del 15 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 febbraio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 49'403.20 oltre agli interessi del 2.5% dal 13 febbraio 2019, 2) fr. 2'892.15 e 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: 1) “Imposta cantonale 2016+interessi 2.5% dal 01.06.2016 risp. dal 01.07.2018, Imposta cantonale 2016”, 2) “Interessi aggiornati sino al 12.02.2019” e 3) “Tassa di diffida (30.09.2018)”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 maggio 2019, lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 maggio 2019.

                                  C.   Statuendo con decisione del 5 luglio 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, che vede lo Stato del Canton Ticino soccombere solo per i fr. 50.– relativi alla tassa di diffida (v. consid. 5.2/a), il reclamo non gli è stato notificato per osservazioni, essendogli in ogni caso precluso – in virtù del divieto dei nova (v. sotto consid. 1.2) – produrre in questa sede nuova documentazione a sostegno della sua pretesa.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 luglio 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto sulla base della decisione di tassazione inerente all’imposta cantonale del 2016 e del connesso conteggio d’interessi e spese. Ha d’altronde ritenuto che l’eccezione di RE 1, secondo cui il sequestro penale degli averi bancari della sua famiglia gl’impedirebbe di far fronte al pagamento dovuto, esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto, il quale può esaminare unicamente le eccezioni dell’art. 81 cpv. 1 LEF, o meglio l’estinzione del debito, la concessione di una dilazione o l’intervenuta prescrizione, che nel caso concreto non sono state sollevate.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato la sua impossibilità a pagare il debito posto in esecuzione. Egli spiega inoltre che il processo penale si è concluso e non appena la sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano emessa nel febbraio 2019 sarà passata in giudicato avrà luogo il dissequestro del conto bancario che gli consentirà di pagare l’imposta cantonale. Per quanto concerne invece interessi e spese il reclamante afferma che dovrà discuterne con lo Stato del Canton Ticino al fine di trovare un accordo, siccome il mancato pagamento dell’imposta non è dipeso da lui.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le de-cisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecuti-ve. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).

                                5.2   Nel caso specifico lo Stato del Canton Ticino fonda le proprie pretese sia sulla decisione di tassazione del 2016 passata in giudicato (doc. B) – che configura un titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (v. sopra consid. 5.1) – sia sul relativo conteggio degli interessi e delle spese (doc. C).

                                  a)   Sennonché, a sostegno della pretesa inerente alla tassa di diffida di fr. 50.– del 30 settembre 2018 indicata nel precetto esecutivo non figura alcuna decisione agli atti che ne stabilisce l’esistenza e l’importo. Di conseguenza – contrariamente a quanto rilevato dal Pretore – manca per questo importo un valido titolo di rigetto definitivo, sicché il reclamo merita accoglimento su questo punto.

                                  b)   Per quanto concerne gli interessi di mora – dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore (Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 102 CO, n. 2 e 4 ad art. 104 CO) contrariamente a quanto sembra sostenere il reclamante (v. sopra consid. 4 infine) – giova rilevare che di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente. Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in ese­cuzione (sentenza della CEF 14.2019.144 del 25 novembre 2019 consid. 6.1 e i rinvii, in particolare alla RtiD 2016 II 649 n. 37c).

Nel caso concreto, lo Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi aggiornati al 12 febbraio 2019 di fr. 2'892.15, oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2019 su fr. 49'403.20. Il tasso d’interesse è quello stabilito dal Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2019, RL. 640.320), mentre il calcolo degli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal trentesimo giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per il versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2016: art. 240 cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto esecutivo; sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, consid. 5.3/a), risulta dal conteggio accluso alle tassazioni (doc. C). La decisione impugnata merita su questo punto conferma (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2018.198/199/200 del 3 maggio 2019, consid. 5.3/a).

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                              Nel caso specifico, il reclamante non si avvale tuttavia di nessuna delle menzionate eccezioni. Piuttosto, come già avvenuto davanti al primo giudice, egli si limita a ribadire che il sequestro penale gl’impedisce di far fronte al proprio debito. Ora, non si tratta di un mezzo di difesa ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizio­­ne, poiché non riguarda il titolo di rigetto in sé (nel senso dell’art. 80 LEF), né un’eccezione di merito giusta l’art. 81 LEF e neppure un’altra censura da prendere in considerazione a questo stadio del­la procedura (come l’eccezione di dilazione del mutuatario escus­so in rimborso del mutuo prima che il mutuante abbia realizzato la cartella ipotecaria cedutagli fiduciariamente in garanzia: DTF 140 III 190 consid. 5.2.1 e 5.2.3). Il giudice del rigetto non è d’altronde autorizzato dalla legge a concedere dilazioni (sentenza della CEF 14.2018.19 del 12 giugno 2018, consid. 1.4) né a sospendere la causa in ragione di pretese difficoltà economiche dell’escusso (sen­tenze della CEF 14.2018.100 del 6 giugno 2018 e 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c), siano esse anche dovute a un sequestro penale dei suoi beni. Semmai, egli potrà far valere tale censura davanti al competente ufficio d’ese­cuzione in sede di pignoramento, chiedendo di limitarlo a quanto eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando la concessione di un differimento della realizzazione nel senso dell’art. 123 LEF. Al riguardo il reclamo va pertanto respinto.

                                   7.   In ambedue le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). L’in­dennità di prima sede di fr. 100.– non è contestata né nel suo principio né nel suo ammontare, mentre in seconda sede il problema non si pone siccome l’istante non è incorso in spese, il reclamo non essendogli stato notificato per osservazioni.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 52'345.35, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come segue:

                                          “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 49'403.20, oltre agli interessi di mora del 2.5% dal 13 febbraio 2019, e a fr. 2'892.15.”

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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