Incarto n. 14.2019.144
Lugano 25 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 30 novembre 2018 dal
CO 1 (rappresentato dall’Azienda __________ e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1 (rappresentato daRA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 luglio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’Azienda CO 1 – recte: il Comune di __________ (v. sotto consid. 1.3) – ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 55.75 e 2) fr. 120.–, indicando quali titoli di credito “1. Fattura n. __________ del 31.12.2017 Acqua potabile/Consumo 2017 CHF 3'069.15. Fattura n. __________ del 31.12.2017 Acqua potabile/Consumo 2017 CHF 719.35. ./. pagamenti del 18.06.2018 CHF 3'787.50. Interessi conteggiati al 18.06.18” e “2. Tassa diffida”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 novembre 2018 l’CO 1 – per conto del Comune – ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 31 dicembre 2018, mentre con replica del 24 gennaio 2019 la parte istante ha riconfermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 2 luglio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 17 luglio 2019 il presidente della Camera ha respinto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2019, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 4 luglio 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Per motivi di precisione occorre rilevare che la parte istante è il Comune di __________, poiché l’CO 1 non ha personalità giuridica (art. 192b cpv. 2 LOC [RL 181.100] e 8 del regolamento Azienda acqua potabile). All’atto pratico l’incorretta designazione è però senza rilievo.
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto integralmente l’istanza dopo aver constatato che l’acclusa documentazione costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, sia per le tasse comunali per il consumo d’acqua potabile per l’anno 2017, sia per le tasse di diffida e gli interessi di mora dovuti dall’escusso a causa del suo pagamento tardivo. In effetti, il giudice di prime cure ha constatato che le due fatture di complessivi fr. 3'787.50 relative alle tasse sono state pagate dall’escusso solo il 13 giugno 2018, sebbene entrambe sono state emesse il 31 dicembre 2017 con scadenza al 2 marzo 2018. Egli ha quindi accordato il rigetto per le tasse di diffida di fr. 120.– e per gli interessi di mora di fr. 55.75 calcolati dalla data di scadenza delle fatture fino al 18 giugno 2018, data in cui i fr. 3'787.50 sono stati accreditati sul conto dell’istante. Il fondamento giuridico che ne permette la riscossione essendo, a mente del Giudice di pace, il Regolamento azienda acqua potabile del Comune di __________ del 5 aprile 1993, e, per le tasse di diffida, anche il Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994.
4. Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che le due fatture prodotte dall’istante non costituiscono validi titoli di rigetto dell’opposizione, siccome sono sprovviste della comminatoria secondo cui, in caso di mancato pagamento o mancato reclamo, le stesse sono da parificare a una sentenza giudiziaria definitiva. A mente del reclamante, la semplice indicazione della facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio menzionata nelle due fatture sarebbe insufficiente. Sennonché tale censura è senza oggetto, siccome le due tasse di complessivi fr. 3'787.50 (doc. B pagg. 1 e 5) sono state da lui pagate (v. consid. 3), ciò che ha determinato l’estinzione dell’esecuzione a concorrenza dell’importo versato.
5. A mente del reclamante, poi, neppure per le tasse di diffida di fr. 120.– l’istante ha prodotto un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Egli considera al riguardo insufficiente l’indicazione contenuta nelle due diffide del 28 maggio 2018, secondo cui “in caso di mancato pagamento si darà avvio ad una procedura esecutiva”.
L’istante, da parte sua, sostiene che il Regolamento della legge tributaria prevede una tassa per ogni diffida inviata al debitore, ciò che vale anche per le diffide emesse in virtù del Regolamento comunale. È indubbio, secondo lei, che nel caso concreto le diffide siano state determinate dalla negligenza dell’utente.
5.1 In realtà è dubbio che il Comune possa prelevare una tassa per le diffide emesse in virtù dell’art. 21 del Regolamento della legge tributaria (doc. D accluso all’istanza) perché le tasse comunali per il consumo d’acqua potabile non rientrano tra le imposte disciplinate dalla Legge tributaria e il Regolamento comunale non rinvia all’art. 21 precitato. Fosse del resto applicabile, non basterebbe ancora a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione, che presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) con cui la tassa è posta a carico dell’escusso (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25 aprile 2016 consid. 7.4).
5.2 Ora, le due diffide del 28 maggio 2018 (doc. B pagg. 4 e 8) non costituiscono valido titolo di rigetto, anzitutto perché non indicano qual è l’importo della tassa di diffida – elemento indispensabile perché una decisione di un’autorità amministrativa svizzera ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF possa essere qualificata come titolo di rigetto definitivo (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 133 ad art. 80 LEF) – e perché manca qualsiasi indicazione sulla natura decisionale di quelle diffide, in particolare la menzione dei rimedi giuridici a disposizione del destinatario.
5.3 Nemmeno le due lettere del 20 agosto 2018 prodotte dall’istante (doc. C, pagg. 1 e 2), intitolate “ultima diffida di pagamento”, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. In effetti, anche se queste – contrariamente alle due diffide del 28 maggio 2018 – indicano l’importo da pagare (di fr. 120.–), non sono qualificabili come decisioni, perché non sono designate come tali e nemmeno indicano il rimedio giuridico a disposizione del destinatario. Per tacere del fatto che queste due lettere sono posteriori al pagamento dell’escusso delle due fatture di fr. 3'787.50 (doc. B pagg. 1 e 5), avvenuto a giugno 2018.
6. Per quanto concerne gli interessi di mora di fr. 55.75 rivendicati dall’istante e riconosciuti dal Giudice di pace, il reclamante sostiene che il Regolamento azienda acqua potabile del Comune di __________ del 5 aprile 1993 non costituisce una base legale che ne permetta la riscossione e che, ad ogni modo, manca la prova della messa in mora del debitore, la data di notifica delle note fatture non essendo stata chiarita dal Giudice di pace.
Per l’istante, invece, le decisioni esecutive relative alle tasse valgono titolo di rigetto anche per gli interessi di mora e nel caso in rassegna il debitore è stato costituito in mora per il solo decorso del termine di pagamento stabilito nelle decisioni, sicché sono dovuti gli interessi di mora dal 2 marzo 2018 alla data di accredito del pagamento, il 18 giugno 2018.
6.1 Sta di fatto che, di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le decisioni amministrative – e di conseguenza, nel caso specifico, le due decisioni di tassazione non impugnate nel termine da esse indicato (doc. B pagg. 1 e 5) – valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati da quando esse sono diventate esecutive (o dal loro passaggio in giudicato se così prevede il diritto amministrativo), sebbene non lo specifichino esplicitamente. Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2, 14.2017.123 del 29 novembre 2017 consid. 5.3, con i rinvii e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 37c).
a) Orbene, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l’art. 64 del Regolamento azienda acqua potabile indica che il pagamento delle tasse deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del conteggio e che dalla scadenza di questo termine decorre un interesse di ritardo del 5% annuo. La norma costituisce dunque una base legale sufficiente per il prelievo degli interessi di mora, ma a differenza di quanto allega l’istante essi non decorrono dalla scadenza del termine di pagamento indicato sulla fattura (nella fattispecie il 2 marzo 2018) bensì “entro 30 giorni dalla notifica” del conteggio.
b) Ora, che le fatture siano state notificate all’escusso è indubbio, siccome è pacifico che sono state da lui pagate il 13 giugno 2018 (data di addebito del pagamento). Tuttavia, non emerge dai documenti agli atti – come correttamente rilevato dal reclamante – il momento della notifica delle decisioni di tassazione. In effetti, l’istante, su cui grava l’onere della prova in qualità d’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; già citata sentenza della CEF 14.2017.166, consid. 5.3/a e i rinvii), non ha provato quando le due decisioni – inviate per lettera semplice – sono pervenute all’escusso e in particolare non ha dimostrato che la loro notifica è avvenuta prima del giorno in cui l’escusso ha pagato (v. nello stesso senso la già citata sentenza della CEF 14.2016.10, consid. 7.3). A tal proposito, l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla stessa autorità notificatrice su ciascuna delle due fatture non basta (già citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e sentenza della CEF 14.2017.166, consid. 5.3/a).
6.2 In conclusione, siccome l’istante non ha provato che la notifica delle note decisioni sia avvenuta anteriormente al pagamento dell’escusso, le stesse non possono costituire un valido titolo di rigetto definitivo per la riscossione degli interessi di mora. Per questi motivi, il reclamo merita accoglimento anche su questo punto.
7. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo né nelle sue osservazioni all’istanza, né in sede di reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Come da lui richiesto con scritto del 18 luglio 2019, la sentenza si notifica ad RE 1 e non al suo rappresentante.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 175.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza, la decisione impugnata è riformata come segue:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 55.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del Comune di __________.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).