Incarti n. 14.2019.139 14.2019.197
Lugano 21 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promosse con istanze 11 giugno 2019 e 26 agosto 2019 da
RE 1
contro
CO 1 Sagl, CO 2, __________
giudicando sui reclami dell’11 luglio e del 16 ottobre 2019 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 3 luglio e il 7 ottobre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con due precetti esecutivi (n. __________ e n. __________) emessi rispettivamente il 21 marzo 2019 e l’8 agosto 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso per l’incasso di fr. 3'159.70 oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2018 sia l’CO 1 Sagl sia il socio della stessa, CO 2, indicando quale titolo di credito rispettivamente l’“atto di riconoscimento di debito: Atto di pagamento sottoscritto a __________ il 23.07.2018” e il riconoscimento di pagamento sottoscritto a __________ il 30.05.2018”. Il socio è stato escusso inoltre per l’incasso di “spese esecuzioni” di fr. 250.– e di “spese amministrative” di fr. 300.–.
B. Avendo l’CO 1 Sagl e CO 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanze dell’11 giugno 2019 e del 26 agosto 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. All’udienza di discussione del 27 giugno 2019 nella causa contro l’CO 1 Sagl l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta. Invece, nella causa contro CO 2 è stato impartito a quest’ultimo un termine per presentare osservazioni scritte. Egli si è quindi tempestivamente opposto all’istanza con un allegato del 12 settembre 2019, cui l’istante ha spontaneamente replicato con scritto del 26 settembre 2019.
C. Statuendo con decisioni del 3 luglio 2019 nella prima causa e del 7 ottobre 2019 nella seconda, il Giudice di pace ha respinto le istanze e posto a carico dell’escutente, in entrambe le cause, la tassa di giustizia di fr. 225.–.
D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami dell’11 luglio 2019 e del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alle controparti per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati l’uno l’11 luglio e l’altro il 17 ottobre 2019 contro le sentenze notificate ad RE 1 rispettivamente il 4 luglio e l’8 ottobre 2019, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (v. sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015, consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
a) Ora, nel secondo reclamo relativo alla causa contro CO 2, RE 1 non si è minimamente confrontato con l’argomentazione del Giudice di pace, limitandosi ad allegare che la firma apposta al documento su cui egli fonda il proprio credito di fr. 3'159.70 sia quella di CO 2, come risulterebbe dall’indirizzo e-mail “__________” figurante accanto alla sua firma. Non spende invece una parola sugli appunti del primo giudice secondo cui tale documento non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF siccome non indica chi è la controparte, non precisa chi sia il debitore e chi sia il creditore delle somme segnate e invero non riporta cosa sarebbe stato da fare entro il 31 luglio 2018 circa il premio LAINF e l’indennità malattia menzionati (motivazione ricalcata dalla sentenza della CEF 14.2019.149 del 26 settembre 2019 [consid. 5.2] relativa alla causa di sequestro tra le stesse parti e per il medesimo credito). In assenza di sufficiente motivazione, il reclamo si palesa dunque irricevibile.
b) Per abbondanza va del resto rilevato che il reclamante neppure tenta di contrastare l’obiezione sollevata dal convenuto in sede d’osservazioni all’istanza di rigetto, per cui la frase manoscritta “da vedere entro il 31/7/18” contenuta in quel documento e riferita a fr. 3'159.70 indica semplicemente che una discussione a quel proposito sarebbe dovuta avvenire in un secondo tempo, e non equivale – come invece pretende il reclamante – a un impegno da parte sua a pagare l’importo in questione. Per tacere del fatto che nel primo reclamo contro la società (ad 7) RE 1 sostiene che la sua debitrice è la società e non il socio personalmente. Nel merito il secondo reclamo sarebbe quindi da respingere.
1.4 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella prima decisione del 3 luglio 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro l’CO 1 Sagl ritenendo che, sebbene lo scritto firmato da CO 2 il 30 maggio e il 23 luglio 2018 costituisce “solitamente” un valido titolo di rigetto dell’opposizione, dagli altri atti presentati dall’istante – ovvero vari solleciti di pagamento e la risposta per e-mail ai solleciti – “non risulta di facile soluzione trovare le giuste relazioni tra la parte istante, il credito vantato e la parte convenuta”. Il Giudice di pace ha poi rilevato che della documentazione prodotta non si evince che la controparte, ovvero la CO 1 Sagl, abbia riconosciuto il debito posto in esecuzione, evidenziando che da nessuna parte figura la sua firma.
4. Nel primo reclamo contro la società RE 1 sostiene che sebbene il preteso riconoscimento di debito sia stato firmato da CO 2, è stata in realtà l’CO 1 Sagl a riconoscere di dovergli fr. 3'159.70 entro il 31 luglio 2018, avendo CO 2 – in qualità di socio al 50%, procuratore e dipendente a tempo pieno – firmato per conto della società. Non a caso, a mente del reclamante, CO 2 ha indicato nel precetto esecutivo nella voce “visto di notificazione” il proprio nominativo seguito dal termine “procuratore”.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giu-dice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447, consid. 4.1.1).
5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2 Nella fattispecie, contrariamente a quanto accennato dal Giudice di pace, lo scritto firmato da CO 2 il 30 maggio e il 23 luglio 2018 (doc. A) non adempie i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF (v. sopra consid. 5.1). In effetti, la sua firma figura sotto la frase manoscritta – relativa all’importo di fr. 3'159.70 pure scritto a mano – “da vedere entro il 31.07.18”, da cui non risulta alcuna volontà di pagare né tanto meno di riconoscere all’escutente – per altro nemmeno menzionato nel documento – tale somma di denaro senza riserve né condizioni. In assenza di un valido riconoscimento di debito, il destino del primo reclamo è segnato. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario, alfine di far accertare la propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 3'159.70 nella prima causa e a fr. 3'709.70 nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ contro l’CO 1 Sagl (inc. 14.2019.139) è respinto.
2. Il reclamo nella causa __________ contro CO 2 (inc. 14.2019.197) è irricevibile.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ; – ; – __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).