Incarti n. 14.2019.126 14.2019.127 14.2019.128 14.2019.129 14.2019.130 14.2019.131
Lugano 5 luglio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO 07-08-09-10-11-12/19 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze 23 aprile 2019 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (per la prima, terza e sesta causa) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le altre cause) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2019 presentato da RE 1 contro tutte e sei le decisioni emesse il 14 giugno 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi, il primo, il 23 gennaio e gli altri due il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 88.55 (imposta federale diretta [IFD] del 2011), fr. 244.30 (IFD del 2013) e fr. 223.45 (IFD del 2014);
che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi, il primo, il 23 gennaio e gli altri due il 20 marzo 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, anche lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 188.– (imposta cantonale [IC] del 2011), fr. 1'059.20 (IC del 2013) e fr. 706.40 (IC del 2014);
che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sei i precetti esecutivi, con istanze del 23 aprile 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa;
che statuendo con sei decisioni separate del 14 giugno 2019, il Giudice di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– nelle tre procedure avviate dalla Confederazione Svizzera e nella prima promossa dallo Stato del Canton Ticino, e di fr. 80.– nelle altre due;
che il Giudice di pace non ha assegnato indennità agli escutenti;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 24 giugno 2019 per ottenere che sia fatto divieto all’Ufficio di esazione e condoni di procedere esecutivamente nei suoi confronti fino all’emanazione della sentenza, di richiamare gli atti dalla Giudicatura di pace, di sospendere i pignoramenti previsti e di condonare “tutte le spese giudiziarie”;
che il ricorrente si duole in sostanza del modo di procedere dell’Ufficio esazione e condoni, “unilaterale e parziale”, il cui unico scopo sarebbe di rovinargli il resto dell’esistenza, sfruttando le sue conoscenze imperfette della lingua italiana e soprattutto della sua situazione finanziaria;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) – nella fattispecie debitamente trasmessi dalla Giudicatura di pace –, limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4):
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso specifico RE 1 non menziona i motivi per cui le decisioni impugnate sarebbero errate, anzi egli scrive di non metterne assolutamente in dubbio la motivazione, ancorché non capisca tutte le norme citate;
che le sue critiche riguardano in realtà il modo di procedere dell’Ufficio esazione e condoni;
che, tuttavia, né il Giudice di pace né la Camera sono abilitati a sindacare l’operato di tale ufficio;
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (in particolare una decisione amministrativa o fiscale), a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;
che il giudice del rigetto deve limitarsi a verificare la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che nel caso in esame l’Ufficio esazione e condoni ha prodotto per ogni esecuzione la decisione di tassazione che fissa la singola imposta posta in esecuzione con la relativa attestazione di passaggio in giudicato (doc. A);
che RE 1 non contesta tali decisioni né dimostra che nel frattempo il debito si sarebbe estinto, il termine per il pagamento sarebbe stato prorogato o sarebbe intervenuta la prescrizione;
che in queste circostanze il Giudice di pace non poteva fare altro che accogliere le istanze e rigettare le opposizioni in via definitiva;
che sebbene si possa, dal profilo pragmatico, dubitare dell’opportunità per l’autorità fiscale di promuovere immediatamente nuove esecuzioni sulla scorta di attestati di carenza di beni rilasciati in esecuzioni in cui – per quattro di esse – il dividendo ricevuto non copriva neppure le spese esecutive, la legge non conferisce né al Giudice di pace né alla Camera la competenza di riesaminare tale questione;
che non compete neppure loro di vietare all’Ufficio esazione e condoni di procedere in via esecutiva nei confronti del ricorrente o di sospendere esecuzioni (all’infuori del conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo [art. 325 cpv. 2 CPC)], che nella fattispecie non si giustifica visto l’esito del giudizio odierno);
che per quanto riguarda la domanda di condono di “tutte le spese giudiziarie”, RE 1 non specifica di quali spese si tratta né il motivo per cui dovrebbero essere condonate, sicché anche su questo punto il reclamo è irricevibile;
che ad ogni modo, ancorché la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante stante la sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico, dal momento che nei confronti suoi sono stati emessi 66 attestati di carenza di beni per oltre fr. 140'000.– complessivi e che il pignoramento in corso del suo reddito, cui partecipano 14 esecuzioni per quasi fr. 10'000.–, verte solo su fr. 301.– mensili;
che RE 1 è però invitato ad astenersi dall’inoltro di opposizioni, ricorsi e reclami inutili, facendosi se del caso spiegare da persone cognite di diritto le decisioni che gli pervengono, prima d’impugnarle;
che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sia i singoli valori litigiosi sia quello di fr. 2'509.90 complessivi, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO 07/19 (14.2019.126) è irricevibile.
2. Il reclamo nella causa SO 08/19 (14.2019.127) è irricevibile.
3. Il reclamo nella causa SO 09/19 (14.2019.128) è irricevibile.
4. Il reclamo nella causa SO 10/19 (14.2019.129) è irricevibile.
5. Il reclamo nella causa SO 11/19 (14.2019.130) è irricevibile.
6. Il reclamo nella causa SO 12/19 (14.2019.131) è irricevibile.
7. Non si riscuotono spese processuali.
8. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).