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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2019 14.2019.114

November 8, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,839 words·~19 min·5

Summary

Opposizione al sequestro. Cause del sequestro. Domicilio all’estero. Rischio di espulsione del debitore dalla Svizzera. Rischio di fuga e di trafugamento di un conto sequestrato penalmente

Full text

Incarti n. 14.2019.114 14.2019.115

Lugano 8 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause __________ e __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 14 settembre 2018 da

 CO 1 (patrocinato dagli __________ PA 2, __________)  

rispettivamente contro

 RE 1 __________ RE 2, __________ (patrocinati dall’__________. PA 1 e dalla MLaw __________,__________)

giudicando sui reclami del 3 giugno 2019 presentati da RE 1 e dalla RE 2 contro le decisioni emesse il 22 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza emessa il 23 agosto 2018 la Corte delle assise criminali ha condannato per truffa CO 1, insieme a PI 2, per avere ingannato con astuzia RE 1, amministratore unico della RE 2, con sede a __________, inducendolo a consegnare loro un orologio Patek Philippe di un valore denunciato di fr. 540'000.– in cambio di mazzette di banconote da fr. 1'000.– fasulle (tranne cinque). La Corte – tra l’altro – ha anche ordinato l’espulsione d’CO 1 dal territorio svizzero per un periodo di quattro anni ai sensi dell’art. 66a bis CP, condannandolo inoltre, solidalmente con PI 2, a pagare a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di risarcimento del torto morale e fr. 5'055.– a valere come risarcimento delle spese legali sostenute, e alla RE 2 fr. 12'815.75 per risarcimento delle spese legali sostenute. Per il rimanente, la Corte ha riconosciuto il principio del risarcimento del danno di € 390'000.– fatto valere a nome della società, ma ha rinviato gli accusatori privati al foro civile.

                                  B.   Con istanza 27 agosto 2018 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare, in virtù degli art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) e subordinatamente 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, latitanza, preparazione alla fuga), il sequestro presso la PI 1 di __________ della relazione n. __________ fino a concorrenza di fr. 6'055.– oltre agli interessi del 5% dal 23 agosto 2018. Quale titolo del credito, RE 1 ha indicato la già citata sentenza del 23 agosto 2018 della Corte delle assise criminali.

                                  C.   Con istanza di stessa data e diretta contro lo stesso CO 1, la RE 2 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro presso la PI 1 di __________ della relazione già menzionata fino a concorrenza di fr. 384'021.– oltre agli interessi del 5% dal 19 agosto 2017 e di fr. 12'815.75 oltre agli interessi del 5% dal 23 agosto 2018. La società ha indicato il medesimo titolo di credito e le stesse cause di sequestro fatti valere dal proprio amministratore RE 1.

                                  D.   Avendo il Pretore accolto integralmente entrambe le istanze e ordinato i sequestri con decreti dello stesso 27 agosto 2018, eseguiti il giorno successivo dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (verbali n. __________ e __________), con istanze del 14 settembre 2018 CO 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Il 12 ottobre 2018, egli ha inoltre chiesto al Pretore di obbligare la RE 2 a fornire una garanzia di fr. 284'021.– a norma dell’art. 273 cpv. 1 LEF e di anticipare la data dell’udienza o di sostituirla con uno scambio di allegati scritti, domande cui la sequestrante si è opposta con un allegato scritto del 26 ottobre 2018. Alle udienze di discussione entrambe tenutesi il 6 dicembre 2018, CO 1 ha confermato le proprie opposizioni, mentre la controparte, sulla scorta di una “traccia scritta”, ha concluso per la reiezione delle stesse e la conferma dei decreti di sequestro. In sede di replica e di duplica orali nella prima causa e scritte nella seconda, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni antitetiche.

                                  E.   Statuendo con due decisioni separate del 22 maggio 2019 il Pretore ha accolto ambedue le opposizioni e annullato i sequestri, ponendo a carico di RE 1, nella prima causa, le spese processuali di fr. 150.– e ripetibili di fr. 500.– a favore dell’oppo­nente. Nella seconda le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della RE 2 così come ripetibili di fr. 5'000.– a favore dell’opponente. Il Pretore ha d’altronde respinto la domanda di garanzia formulata dall’opponente nella seconda causa.

                                  F.   Contro le sentenze appena citate RE 1 e la RE 2 sono insorti a questa Camera con due reclami distinti del 3 giugno 2019 per ottenerne l’annullamento, la reiezione delle opposizioni al sequestro e la conferma degli stessi. Nelle sue osservazioni del 24 giugno 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione di ambedue i reclami.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi il 3 giugno 2019 contro le sentenze notificate al patrocinatore comune di RE 1 e della RE 2 il 23 maggio, in concreto i reclami sono tempestivi.

                                1.3   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                  a)   La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

                                  b)   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emana­zione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999. 82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/ 2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accer­tamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

                                   2.   In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

                                2.1   I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

                                2.2   Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’uf­ficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

                                   3.   Nelle decisioni impugnate, il Pretore non ha considerato verosimile la prima causa di sequestro invocata dai sequestranti, quella del domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), perché a sua mente nulla lasciava intendere che l’opponente dimorasse all’estero al momento della concessione del sequestro, e neppure al momento dell’emanazione delle decisioni sulle opposizioni. Dal certificato di domicilio del 13 settembre 2018 prodotto dall’opponente, infatti, si evince ch’egli è domiciliato a __________ (e quindi in Svizzera) dal 1° gennaio 2012. D’altronde, ha rilevato il primo giudice, lo stesso fatto che la sentenza penale di primo grado, contro la quale CO 1 ha del resto annunciato appello, abbia disposto la sua espulsione dalla Svizzera fa presumere ch’egli vi dimori, ciò che trova conferma nella motivazione, in cui si legge che “a __________ egli vive con la madre e il fratello”.

                                         Relativamente alla seconda causa di sequestro invocata dai sequestranti – trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) – il Pretore ha accertato che qualora l’opponente dovesse lasciare la Svizzera, ciò non succederà verosimilmente per sua iniziativa, ma in virtù di un ordine di espulsione. Al contrario egli ha manifestato la volontà di rimanere in Svizzera, in particolare avversando la sua condanna all’espulsio­­ne. Nonostante i suoi precedenti penali, non vi sarebbero indizi di trafugamenti di beni o di preparazione di tali atti, che risulterebbero inoltre materialmente impossibili, tenuto conto del persistere del sequestro penale sul conto bancario presso la PI 1. A giudizio del Pretore difetterebbe quindi l’elemento oggettivo della causa di sequestro in discussione. Oltre a ciò, l’intenzione del debitore di sottrarsi ai propri obblighi non apparirebbe netta, giacché la contestazione sua dell’obbligo di risarcire il danno causato alla RE 2 (e non a RE 1) dalla truffa per cui è stato condannato non sembrerebbe inverosimile né priva di contenuto, tanto che la Corte delle assise criminali ha rinviato la questione al foro civile. Il Pretore ha quindi accolto le opposizioni e revocato i sequestri.

                                   4.   Nei reclami, RE 1 e la RE 2 ribadiscono anzitutto che il presupposto dell’assenza di dimora del debitore in Svizzera è adempiuto (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), tenuto conto dell’espulsione dell’opponente dal territorio elvetico pronunciata dalla Corte delle assise criminali. A mente loro non è determinante l’appello da lui interposto contro tale sentenza, essendo plausibile che – anche prima del suo passaggio in giudicato – egli si possa trasferire in Italia. Quest’ultimo avrebbe forti legami con tale paese e siccome dispone di un’abitazione a __________ dove soggiorna regolarmente, il suo domicilio effettivo potrebbe, con un al­to grado di probabilità, trovarsi all’estero. I reclamanti ripetono d’al­­tronde che il certificato di domicilio agli atti non è determinante nell’ambito civilistico, l’opponente non avendo suffragato con alcun altro riscontro la veridicità di tale attestazione. In sede penale sarebbe inoltre emerso che l’interesse pubblico all’espulsione sia prevalente rispetto a quello personale d’CO 1 a rimanere in Svizzera. L’intenzione da lui manifestata in sede penale sarebbe pertanto da considerare accessoria e non determinante per fissa­re la sua dimora in Svizzera. Da ultimo, i sequestranti evidenziano che anche la sua attività lavorativa si svolge principalmente al­l’e­stero, motivo per cui il suo legame con il territorio svizzero appare del tutto accessorio.

                                   5.   Giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è data una causa di sequestro segnatamente quando il debitore non dimori in Svizzera, se il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito. Per debitore che non dimori in Svizzera bisogna intendere la mancanza, in Svizzera, di un foro d’esecu­zione ordinario (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-51 LEF), ove poter promuovere l’esecuzione nei suoi confronti (sentenza della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2011, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 4). Incombe al sequestrante rendere verosimile la causa del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 2 LEF), e segnatamente il luogo al­l’estero in cui pretende che dimori il convenuto, fornendo indizi oggettivi sufficienti a costituire un “inizio di prova” delle allegazioni di fatto sulle quali basa la sua pretesa (sopra consid. 2.1 e sentenza della CEF 14.2017. 213 del 15 maggio 2018 consid. 6.3).

                                5.1   Nella fattispecie, tutti gli indizi figuranti agli atti evidenziati dal Pretore indicano che CO 1 sia (tuttora) dimorante in Svizzera, dal­l’attestazione del controllo abitanti del Comune di __________ (del 13 settembre 2018, doc. 5 nella causa contro RE 1 e doc. 6 nell’altra), verso la quale i reclamanti, a dispetto dell’onere gravante su di loro, non hanno fornito indizi idonei a rimetterne in discussione la pertinenza, al contenuto della decisione penale del 2018, che ne ha ordinato l’espulsione dalla Svizzera accertando che “a __________ egli vive con la madre e il fratello” (doc. L pag. 42 consid. 11.2) senza dimenticare il permesso di soggiorno (del 19 ottobre 2017, doc. 6, rispettivamente 7). Ma soprattutto, i reclamanti non hanno reso verosimile che CO 1 dimori all’estero. Il fatto che fino al suo arresto egli abbia avuto a sua disposizione un appartamento a __________ (doc. L pag. 42 consid. 11.2) non basta in sé a ribaltare l’apparenza risultante dagli altri indizi appena ricordati in assenza di ulteriori circostanze atte a rendere verosimile che lì abbia tuttora il centro dei suoi interessi personali, ovvero il proprio domicilio nel senso dell’art. 46 cpv. 1 LEF (e 23 CC).

                                5.2   Che poi CO 1 possa trasferirsi in Italia in seguito alla sua espul­sione dalla Svizzera o anche prima del passaggio in giudicato della decisione penale non è di rilievo sotto il profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per il quale conta solo il domicilio effettivo al momento determinante in virtù degli art. 272 e 278 LEF.

                                  a)   Secondo l’opponente, il momento determinante è quello dell’inol­tro della domanda di sequestro, come risulta dalla sentenza del Tribunale federale 5A_807/2016 del 22 marzo 2017 (consid. 3.1.1) e dai rinvii ivi contenuti, ma si evince da un’altra decisione del Tribunale federale (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3) che in caso di opposizione al sequestro decisiva è la data di emanazione della decisione su opposizione, il giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo insieme e tenere conto della situazione nello stato in cui si presenta in quel momento (art. 278 cpv. 3 LEF per analogia; v. pure la sentenza della CEF 14.2018.120 del 29 gennaio 2019 consid. 5.3/b/bb). E in caso di reclamo contro la decisione su opposizione, fatti nuovi, relativi anche al domicilio del debitore, possono ancora essere allegati fino alla chiusura dello scam­bio degli allegati (art. 278 cpv. 3 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.2018.143 del 14 novembre 2018 consid. 1.2/b e 6.2; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 46 ad art. 278 LEF). Nella fattispecie, ad ogni modo, in tutti i tre momenti (il 27 agosto 2018, il 22 maggio 2019 e il 24 giugno 2019) CO 1 risultava domiciliato a __________.

                                  b)   Quanto ai rischi di spostamento del debitore o dei suoi beni all’e­stero possono essere considerati solo nel quadro della causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (preparazione alla fuga o al trafugamento, v. sotto consid. 6.1). Su questo punto i reclami sono pertanto infondati.

                                   6.   In via subordinata, i reclamanti riconfermano l’esistenza di una causa di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, facendo valere che l’opponente non vuole rimanere in Svizzera, che le circostanze da loro già menzionate in merito alla sua dimora al­l’e­stero destano sospetto e indicano una presumibile fuga (o preparazione alla fuga) del debitore e il trafugamento dei suoi beni non appena il sequestro penale verrà revocato, anche se l’espulsione non dovesse essere confermata. Secondo loro ciò risulta dai precedenti penali d’CO 1 e dal mantenimento di legami con ambienti malavitosi, accertati nella sentenza penale. L’opponente avrebbe quindi manifestato la volontà di sottrarsi alle sue obbligazioni. Infine, i reclamanti asseriscono che i beni sequestrati sono averi mobiliari che possono essere sottratti con una semplice istruzione di prelievo o bonifico.

                                6.1   La realizzazione della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga o al trafugamento di beni [sentenza della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio 2016 consid. 7.2, massimata in RtiD 2016 II 668 n. 53c]) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento del­le proprie obbligazioni). Perché la sua istanza venga ammessa, il sequestrante deve rendere verosimile entrambe le circostanze; non è sufficiente se produce solo indizi che indicano che il debitore ha motivi di nascondersi o di nascondere i propri beni, come ad esempio documenti dai quali risulta ch’egli è stato implicato in diversi fallimenti (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006, consid. 6).

                                6.2   Nel caso specifico, è dubbio che il semplice rinvio fatto dai reclamanti alle circostanze da loro esposte in merito alla causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sia ricevibile, perché non spiegano per quali motivi le stesse debbano indiziare una presumibile fuga o preparazione alla fuga. Sia come sia, il rischio di espulsione dell’oppo­nente dalla Svizzera non può essere parificato a un atto di preparazione alla fuga, perché non dipende dalla sua volontà. Anzi, interponendo appello contro la sentenza penale, CO 1 ha manifestato la propria volontà di rimanere in Svizzera. Anche la possibilità ch’egli trafughi i suoi beni fuori dalla Svizzera in caso di dissequestro penale non adempie di per sé il presupposto dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF in assenza d’indizi di atti preparativi concreti. Neppure è pertinente il solo fatto che i beni sequestrati siano averi mobiliari facilmente trasferibili con una semplice istruzione di prelievo o bonifico, giacché il legislatore non ha eretto tale circostan­za a causa di sequestro specifica.

                                6.3   Pure il riferimento ai precedenti penali dell’opponente (per ricettazione, falsità in documenti e certificati, denuncia mendace e truffa) indizia semmai una sua possibile volontà di sottrarsi ai propri obblighi fugando o trafugando i beni di cui è chiesto il sequestro, ma, come giustamente rilevato dal primo giudice, i sequestranti non hanno fornito indizi di effettivi trafugamenti di beni o di preparazione di tali atti, in altre parole non hanno reso verosimile l’ele­mento oggettivo della causa di sequestro in questione. Nulla muta al riguardo l’accenno generico nella sentenza penale al mantenimento da parte d’CO 1 di legami con ambienti malavitosi né il rischio di recidiva, poiché i sequestranti non hanno reso verosimile che tali circostanze siano connesse a tentativi concreti di fuga o di trafugamento di beni. E anche volendo ravvisare nella contestazione da parte dell’opponente del credito di risarcimento danni vantato dalla RE 2 una manifestazione della volontà di sottrarsi alle proprie obbligazioni, continuerebbe comunque a far difetto l’elemento oggettivo della preparazione alla fuga o al trafugamento di beni. Anche su questo punto la decisione impugnata merita conferma, ciò che segna il destino dei reclami.

                                   7.   La (doppia) tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della procedura di reclamo avviata da RE 1, di fr. 6'055.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, mentre il valore litigioso relativo al reclamo della RE 2, di fr. 396'836.75, la supera abbondantemente.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2019.114) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.

                                  2.   Il reclamo della RE 2 (inc. 14.2019.115) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 4'800.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   e          .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nella causa n. 14.2019.114 (RE 1)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Nella causa n. 14.2019.115 (RE 2)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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