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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.06.2019 14.2019.113

June 17, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,058 words·~5 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza senza tenere conto delle osservazioni tempestivamente inoltrate dal convenuto. Annullamento e rinvio della causa al primo giudice

Full text

Incarto n. 14.2019.113

Lugano 17 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0067-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 25 aprile 2019 dalla

CO 1  

contro

 RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 3 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 maggio 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni rilasciato il 13 gennaio 2000 per fr. 3'584.20;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 aprile 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona;

                                         che nel termine di 15 giorni impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 maggio 2019;

                                         che statuendo con decisione del 21 maggio 2019, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2019 per ottenerne l’annullamento – previo conferimento dell’effetto sospensivo – e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 3 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che pure tempestive erano le sue osservazioni all’istanza, spedite il 15 maggio 2019 (doc. E-G accluso al reclamo), entro il termine di 15 giorni impartito dal Giudice di pace con ordinanza del 29 aprile 2019, giunta alla convenuta il giorno successivo (doc. C-D);

                                         che pur risultando le osservazioni di RE 1 giunte nella casella postale della Giudicatura di pace il 16 maggio 2019 (doc. F), il primo giudice ha emesso la sentenza impugnata senza tenere conto di quelle osservazioni;

                                         che la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

                                         che nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito della reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, essa postula esplicitamente l’annulla­­mento della sentenza e il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (sentenza della CEF 14.2017.125-127 del 28 luglio 2017 consid. 4.1);

                                         che del resto la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata;

                                         che spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escussa un nuovo termine per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;

                                         ch’emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istrut­­toria secondo le modalità testé ricordate;

                                         che siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare l’istante (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

                                         che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

                                         che non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

                                         che le spese di prima sede sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili);

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'584.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; – , .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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