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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.10.2019 14.2019.106

October 29, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,714 words·~9 min·5

Summary

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Full text

Incarto n. 14.2019.106

Lugano 29 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 dicembre 2018 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

 RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 3 giugno 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il 19 dicembre 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'269.20 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione dell’8 maggio 2019 nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 22 maggio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 23 maggio 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 giugno 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 giugno 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo, il termine di 10 giorni, scaduto domenica 2 giugno, essendo stato prorogato per legge a lunedì 3 giugno 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta emessa il 29 maggio 2019 dall’UE di Lugano (doc. 9 accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'326.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 23 maggio 2019) prodotto dal reclamante (doc. 10) si evince che nei suoi confronti erano allora pendenti ben 64 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 969'767.55.

                                  a)   Tuttavia, il reclamante fa valere che tre esecuzioni, per un totale di fr. 670'506.50, sono sospese da opposizione e non possono essere prese in considerazione nell’analisi della sua solvibilità, che per una (la n. __________) delle cinque esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, vertenti su fr. 27'367.80 complessivi, egli ha ottenuto una dilazione, che gli consentirà di rimborsare il saldo di fr. 17'800.– in rate di fr. 1'000.– mensili (doc. 11) e che le 28 esecuzioni pervenute allo stadio del pignoramento o della domanda di vendita, per fr. 24'724.05 in totale al 3 giugno 2019 (doc. 5), potranno essere estinte con il saldo del ricavo della sua quota della proprietà per piani (PPP) n. __________ RFD di Lugano, ch’egli si appresta a vendere per fr. 310'000.–, così come un’altra esecuzione (n. __________) di fr. 10'726.30. Secondo i suoi calcoli, fatta astrazione delle esecuzioni sospese da opposizione, il carico esecutivo di 49 esecuzioni per fr. 54'144.05 complessivi si ridurrebbe così a 20 esecuzioni per fr. 18'693.70 e a breve egli riuscirebbe a pagare le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento (senza dilazione), di fr. 7'848.25 in tutto, con gli incassi del­la sua attività di locazione di appartamenti, già prenotati per il periodo da giugno a settembre 2019 per fr. 9'005.40 (doc. 8).

                                  b)   Ora, l’estinzione di parte delle esecuzioni con la vendita della sua quota della PPP n. __________ appariva verosimile, tanto che si è concretizzata il 5 settembre 2019 e ha permesso di estinguere 28 ese­cuzioni giunte allo stadio del pignoramento o della realizzazione, così come l’esecuzione n. __________, per un totale di fr. 38'224.65. D’altronde, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo il reclamante ha pagato le quattro esecuzioni con comminatoria di fallimento e i due attestati di carenza di beni, e ha ottenuto, oltre a quella già esistente, una dilazione in altre quattro procedure in cui nell’intervallo è stata emessa la comminatoria di fallimento. Infine, per 12 esecuzioni (totalizzanti poco più di fr. 20'000.–) l’UE di Lugano ha eseguito un pignoramento che è risultato fruttuoso.

                                  c)   Tutto sommato, e tenuto conto degli sforzi di risanamento concretamente compiuti dal reclamante, si può ritenere che la sopravvivenza economica della sua attività commerciale non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Rammentato che si tratta già del secondo annullamento pronunciato da questa Camera in un lasso di tempo piuttosto bre­ve (v. sentenza 14.2018.121 del 21 agosto 2018), egli è reso attento all’urgente necessità di completare le misure di risanamento, fermo restando che se dovesse fallire una terza volta nei prossimi tempi, in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata finora.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 maggio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.–, è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–     ; –  ; –   Ufficio di esecuzione, Lugano; –   Ufficio dei fallimenti, Lugano; –   Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –   Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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