Incarto n. 14.2019.102
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 13 maggio 2019 dalla
RE 1 (rappresentata dall’RA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 maggio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di (1) fr. 503.95, (2) fr. 72.70 e (3) fr. 70.–, indicando quali titoli di credito: “(1) __________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento del 08.02.2008, Ufficio di esecuzione Lugano, n. d’esecuzione __________, Importo ACB CHF 563.95, __________; (2) Morosità e (3) Spese varie”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 maggio 2019 la RE 1 – per il tramite dell’RA 1 – ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia, limitando la propria pretesa a fr. 354.65 (anziché fr. 646.65);
che statuendo con decisione del 16 maggio 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza “per mancanza di legittimazione al patrocinio del rappresentante”, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.– senza assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 maggio 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, sostenendo che l’RA 1 è abilitata a rappresentare i propri clienti dal 1° gennaio 2018;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 23 maggio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 il 17 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza ritenendo che la firmataria della medesima, l’RA 1, non fosse abilitata a rappresentare la procedente dal momento che la rappresentanza contrattuale spetta unicamente agli avvocati patentati (ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. b CPC), categoria di cui la società d’incasso non fa parte;
che – egli ha puntualizzato – il Canton Ticino ha previsto, all’art. 12 della Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC), il patrocinio di determinati rappresentanti professionali – non avvocati – solo per le controversie dinanzi al giudice della locazione e del lavoro (art. 68 cpv. 2 lett. d);
che, come rilevato dall’RA 1 nel reclamo, la motivazione addotta dal Giudice di pace, corretta fino al 31 dicembre 2017, non tiene però conto della modifica dell’art. 27 LEF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU 2016, 3643), secondo cui ormai chiunque ha l’esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche (FF 2014, 7509 ad 1.2.1), è autorizzato a rappresentare, anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo;
che per il rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art. 251 CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2; sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018), quindi anche nelle procedure di rigetto provvisorio come quella in oggetto;
che, alla luce di tale modifica legislativa e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’RA 1 era pertanto abilitata a presentare l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 13 maggio 2019 a nome e per conto della RE 1, in particolare sulla scorta della procura conferitale dalla società procedente e prodotta agli atti;
che la decisione impugnata va così annullata e la causa rinviata al Giudice di pace (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) senza necessità di interpellare prima la controparte, siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il primo giudice potrà statuire con pieno potere di apprezzamento dopo aver dato la possibilità all’escusso di esprimersi sull’istanza scegliendo se assegnargli un termine per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.3);
che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda motivata in merito (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che le spese di prima sede sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 354.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).