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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.06.2018 14.2018.3

June 6, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,789 words·~9 min·5

Summary

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna firmati da persone la cui identità non è certa. Mancata indicazione del prezzo della merce o di un rinvio a un tariffario

Full text

Incarto n. 14.2018.3

Lugano 6 giugno 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 236/2017 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 22 settembre 2017 dalla

CO 1  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 dicembre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'135.33 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito: “Ueberfaellige Rechnungen + Ladenverkauf”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Chiamata a presentare le proprie osservazioni, la parte convenuta è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione del 20 dicembre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

                                         Nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2017, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 dicembre 2017, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC la fattura del 30 aprile 2017, l’estratto bancario che ne comprova il pagamento e i bollettini di consegna del 27 aprile e del 5 maggio 2017 annessi alle osservazioni al reclamo sono inammissibili oltre a essere senza rilievo per l’odierno giudizio.

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i bollettini di consegna firmati dall’escusso costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 sostiene che l’PI 1 non ha mai ricevuto un precetto esecutivo dalla CO 1. La decisione dell’escutente di far notificare il precetto all’e­­scusso è, a mente di quest’ultimo, una grossa svista da parte della CO 1. RE 1 sostiene altresì di non essere più attivo professionalmente ormai da molti anni e di non avere quindi firmato alcun bollettino di consegna. Il reclamante conclude definendo “molto grave” quanto deciso dal Giudice di pace.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

                                         Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il debito posto in esecuzione.

                                5.1   Nella fattispecie il reclamante ritiene innanzitutto che il precetto esecutivo andava semmai notificato all’PI 1 e non a lui personalmente. A tal proposito, va chiarito che al registro di commercio sono iscritte sia l’PI 1, di cui RE 1 è amministratore unico, sia la ditta individuale PI 2 di cui egli è titolare, e che entrambe hanno il recapito in via __________ a __________, laddove la merce fornita dall’istante è stata consegnata. Tanto le fatture quanto le bolle di consegna prodotte dalla CO 1 non sono indirizzate alla società anonima bensì alla ditta individuale, che non avendo personalità giuridica propria si confonde con il suo titolare. La censura di RE 1 cade dunque nel vuoto.

                                5.2   La CO 1 ha prodotto dieci bollettini di consegna indirizzati all’__________, i quali, secondo la sentenza im­pugnata, sarebbero firmati dal convenuto e rappresenterebbero quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 LEF. Sennonché in realtà solo otto bollettini sono firmati a nome __________, mentre i restanti due sono firmati a nome __________. Inoltre gli otto bollettini firmati a nome __________ indicano solo il cognome e non il nome di battesimo, sicché potrebbero essere stati firmati da altre persone e non da RE 1, il quale dichiara di non avere firmato alcun bollettino da anni (la sua firma sull’atto di reclamo è del resto diversa da quelle apposte sulle bolle di consegna). Vero è che si tratta di allegazione nuova, irricevibile in questa sede (sopra consid. 1.2). Nondimeno l’onere della prova dell’identità del firmatario del riconoscimento di debito e, se si tratta di un terzo, del suo potere di rappresentare l’escusso spetta al creditore, il quale nella fattispecie non ha però in alcun modo dimostrato che i bollettini di consegna siano stati effettivamente firmati da RE 1. Comunque sia, a ben vedere la questione può essere lasciata indecisa, siccome la sentenza impugnata si rivela errata su un altro punto.

                                5.3   Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore è considerato un riconoscimento di debito solo se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario, oppure se rinvia esplicitamente a un tariffario noto all’escusso (sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9). Nel caso concreto, i bollettini acclusi all’istanza non indicano l’im­­porto per il quale il firmatario si riconosce debitore, né si riferiscono ad altri documenti versati agli atti. Le bolle di consegna recano infatti solo dei codici (“parcel number”) che non rinviano né a un tariffario né alle fatture, le quali sono state emesse dopo la consegna. I bollettini non adempiono di conseguenza il presupposto di un riconoscimento chiaro di debito, motivo per cui la decisione impugnata va riformata nel senso della reiezione del­l’istanza.

                                   6.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità d’in­­convenienza al reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'135.33, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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