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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.2019 14.2018.198

May 3, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,995 words·~15 min·6

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Interessi di ritardo. Tasse di diffida. Spese esecutive. Indennità

Full text

Incarti n. 14.2018.198 14.2018.199 14.2018.200

Lugano 3 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promosse con istanze 23 maggio 2018 (le due prime) e 1° giugno 2018 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)   Comune RI 1, (rappresentato dai propri servizi finanziari, )  

contro

 RE 1  

giudicando sui tre reclami del 29 novembre 2018 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2018 dal Giudice di pace (e motivate il 16 novembre);

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 21 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di __________, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 692.55 e di fr. 712.70, oltre agli interessi del 2.5% rispettivamente su fr. 605.– e su fr. 609.– dal 1° maggio 2018, indicando quali titoli di credito le imposte cantonali 2015 e 2014, gli interessi arretrati (di fr. 37.55 e fr. 53.70) e la tassa di diffida (fr. 50.–).

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 aprile 2018 sem­pre dall’UE di Biasca, il Comune RI 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 848.35 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 754.75 dal 13 aprile 2018, indicando quali titoli di cre­dito l’im­posta comunale 2015 (per fr. 754.75), gli interessi arretrati (di fr. 29.30 e fr. 14.30) e la tassa di diffida (fr. 50.–).

                                  C.   Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze rispettivamente del 23 maggio e del 1° giugno 2018 lo Stato del Canton Ticino e il RI 1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera limitatamente agli interessi e alla tassa di diffida, rispettivamente di fr. 88.45, fr. 104.50 e fr. 117.60. Nelle sue osservazioni del 13 giugno riferite alle prime due istanze come in quelle del 21 giugno 2018 relativa alla terza istanza, RE 1 ha concluso all’annullamento dei precetti esecutivi e alla messa a carico del Cantone, rispettivamente del Comune, delle spese da essi create. Nelle repliche del 19 giugno e nelle dupliche del 18 luglio 2018 le parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

                                  D.   Statuendo con tre sentenze separate del 18 ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta (a concorrenza di fr. 88.45, fr. 104.50 e fr. 93.60) oltre alle spese esecutive, ponendo a suo carico in ogni causa le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore del Cantone e di fr. 20.– a favore del Comune. Il 16 novembre 2018 il Giudice di pace ha comunicato alle parti la motivazione scritta delle sentenze.

                                  E.   Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con tre reclami distinti del 29 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento limitatamente alle indennità riconosciute alle istanti e alle spese esecutive. Gli istanti hanno lasciato trascorrere infruttuosamente i termini assegnato loro per presentare eventuali osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   I reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                1.2   Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 29 novembre 2018 contro le sentenze notificate a RE 1 il 20 novembre, in concreto i reclami sono tempestivi.

                                1.3   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso specifico, i documenti acclusi ai primi due reclami (A – D) sono già stati prodotti in prima sede, come pure i documenti A e B acclusi al terzo reclamo, mentre l’autorizzazione per la consegna a mezzo di posta di atti esecutivi (doc. C), prodotta per la prima volta con il terzo reclamo, è un documento nuovo che non può essere preso in considerazione in questa sede.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nei casi in esame, il Giudice di pace ha respinto (recte: rigettato) in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta “oltre alle spese esecutive” sulla base sia delle decisioni di tassazione inerenti all’imposta cantonale del 2014 e del 2015 e del conteggio d’interessi e spese, sia del “calcolo contenzioso” e della diffida inerente all’imposta comunale del 2015.

                                         Nelle prime due decisioni (inc. __________), egli ha constatato, sulla scorta dei tracciamenti delle raccomandate, che i precetti esecutivi sono pervenuti alla convenuta il 22 febbraio 2018, la quale non li ha ritirati, e sono poi ritornati all’Ufficio di esecuzione competente il 2 marzo. Ne ha dedotto che la convenuta era a conoscenza delle domande d’esecuzione, sicché i pagamenti da lei effettuati il 1° marzo non costituiscono un valido motivo per non addebitarle le spese. Sempre nelle prime due decisioni il primo giudice ha stabilito che le procedure e i relativi annullamenti citati dalla convenuta le erano stati “riservati” dall’Ufficio esazione e condoni, poiché ritenuti importi di “poco conto”, mentre nei casi in esame le tasse di diffida di fr. 50.– ciascuna contenute nei precetti esecutivi non sono di “poco conto”.

                                         Il Giudice di pace ha motivato la terza sentenza (inc. __________) considerando che “forma, tempistica e sostanza ottemperano nel­l’agire di parte istante alle vigenti norme di legge” e che la polizia comunale ha notificato il precetto esecutivo sulla base di un’au­­torizzazione firmata dalla madre della convenuta e mai contestata da quest’ultima nelle precedenti procedure, sottolineando – anche in questa causa – che al momento del pagamento del debito la convenuta era a conoscenza delle domande d’esecuzione.

                                   4.   In tutti e tre i reclami RE 1 contesta unicamente le spese esecutive ed “altre”, così come le indennità dovute alle controparti.

                                         Nei primi due reclami (inc. 14.2018.198/199) l’escussa ribadisce che i precetti esecutivi e le spese nelle precedenti procedure relative a imposte federali pagate prima della notifica non sono stati annullati poiché di “poco conto” ma in seguito a un suo intervento e sostiene di aver anche pagato le imposte cantonali qui in discussione prima della notifica dei precetti esecutivi, avvenuta il 15 marzo 2018, senza essere stata, a quel momento, a conoscenza delle procedure esecutive nei suoi confronti. Contesta poi che i tracciamenti degli invii raccomandati della posta (track & trace) su cui si è fondato il Giudice di pace per rigettare l’opposizione dimostrino che lei sapesse delle esecuzioni al momento del pagamento perché non riportano indicazioni sul creditore e sul credito cui si riferiscono.

                                         Nel terzo reclamo (inc. 14.2018.200) l’escussa – oltre a sostenere di aver pagato l’imposta comunale il 19 aprile 2018, ossia quasi un mese prima della notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 15 maggio 2018) e di non essere stata a conoscenza delle procedure esecutive nei suoi confronti a quel momento – contesta sia le spese fatturate dalla polizia comunale, sia l’autorizza­­zione alla consegna dei precetti esecutivi firmati da sua madre __________, della cui esistenza afferma di nulla sapere.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT, applicabile anche alle imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT).

                                5.2   Nel caso specifico lo Stato del Canton Ticino fonda le proprie pretese su due decisioni di tassazione dopo reclamo per il 2014 e il 2015 emesse il 22 marzo e il 10 maggio 2017 e nel frattempo passate in giudicato, alle quali sono acclusi i relativi conteggi degli interessi e delle spese, mentre il Comune RI 1 basa la propria pretesa sul conguaglio 9 giugno 2017 riferito all’imposta comunale del 2015, sul primo richiamo del 14 settembre 2017 e sulla diffida del 17 gennaio 2018, anch’essi passati in giudicato. Le due decisioni e il conguaglio sono pacificamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi in capitale delle imposte cantonali e comunale posti in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF).

                                  a)   Le due diffide (di fr. 50.– ognuna) del 31 agosto 2017 e del 30 settembre 2017 indicate dallo Stato del Canton Ticino nei precetti esecutivi n. __________ e __________ non figurano negli atti, e i conteggi degli interessi e delle spese, del 6 maggio 2018, non risultano essere intimati all’escussa prima della notifica dell’istanza.

                                         Tuttavia, in assenza di un accordo contrario delle parti, che incombeva all’escussa allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF, l’ente pubblico escutente poteva validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte (sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14. 2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/b). I saldi di fr. 88.45 e di fr. 104.50 chiesti con le istanze sono quindi residui d’imposta, per i quali le due decisioni di tassazione costituiscono validi titoli di rigetto (sopra consid. 5.2).

                                  b)   La diffida del 17 gennaio 2018 allegata all’istanza del Comune (ultimo foglio) è una decisione regolarmente passata in giudicato, l’escussa non pretendendo per avventura di averla impugnata entro il termine di trenta giorni indicato sull’atto. La diffida rappre­senta quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di diffida di fr. 50.– esplicitamente menzionata in quell’atto.

                                5.3   Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 129 segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).

                                  a)   Lo Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi aggiornati al 12 febbraio 2018, di fr. 37.55 e di fr. 53.70, oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2018 rispettivamente su fr. 609.– e fr. 605.–. Il tasso d’interesse è quello stabilito dal Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018, RL. 640.310), mentre il calcolo de­gli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal trentesimo giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per il versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2014, rispettivamente 2015: art. 240 cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto esecutivo; sentenza della CEF 14.2015. 163/164 del 9 dicembre 2015, consid. 5.3/a), risulta dal conteggio accluso alle tassazioni. Le decisioni impugnate si confermano pertanto corrette anche per gli interessi di ritardo arretrati e sono finanche favorevoli alla reclamante per quelli correnti, dal momento che il Giudice di pace non ha esteso il rigetto agli stessi.

                                  b)   Il Comune di RI 1 ha posto in esecuzione complessivi fr. 848.35 (imposta di fr. 754.75, interessi sulle rate d’acconto di fr. 29.30, interessi sul conguaglio sino al 12 aprile 2018 di fr. 14.30 e tassa di diffida di fr. 50.–), oltre agli interessi del 2.5% su fr. 754.75 dal 13 aprile 2018, mentre con l’istanza di rigetto ha indicato come crediti gli stessi importi, meno gli interessi sul conguaglio e quelli correnti, per complessivi fr. 117.60 (fr. 901.65 [comprese le spese esecutive] ./. acconti di fr. 784.05 pagati dalla convenuta). Il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo per fr. 93.60 (computando apparentemente le spese di diffida di fr. 50.– e gli interessi sulle rate d’acconto e sul conguaglio, di fr. 29.30 + fr. 14.30) senza interessi. La prima somma d’interessi è menzionata sulle decisioni di conguaglio e di diffida, rimaste incontestate. La seconda è riferita al periodo dal 10 luglio 2017 – giorno successivo alla data di computo della prima somma – al 12 aprile 2018 – data della domanda d’esecuzione (v. estratto conto del 1° giugno 2018 anch’esso accluso all’istanza) al tasso del 2.5% (v. sopra consid. 5.3/a) su fr. 754.75. Anche sugli interessi di ritardo la terza sentenza resiste alla critica.

                                      5.4   Tutte le censure inerenti alle spese esecutive (anche quelle della polizia comunale) sono irricevibili, ritenuto che sulle stesse decide unicamente l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva e non il giudice del rigetto (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Non è necessario riformare le sentenze impugnate su questo punto, perché non vincolano l’UE.

                                5.5   Sulle indennità di fr. 15.– assegnate allo Stato del Canton Ticino (nelle due cause n. __________) e di fr. 20.– assegnate al Comune RI 1 (nella causa __________) la reclamante non si esprime, motivo per cui su questo punto i reclami si avverano irricevibili (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).

                                   6.   In prima sede le parti e il Giudice di pace hanno discusso se RE 1 sapesse o meno delle esecuzioni al momento in cui ha pagato le imposte (limitatamente al capitale). La questione è in realtà senza rilievo. L’escussa era infatti tenuta per legge a pagare le note imposte già dalle tre scadenze delle rate d’accon­­to (sopra consid. 5.3/a), rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Al momento dei suoi pagamenti, il 1° e il 3 marzo 2018 (conteggi cantonali) e il 20 aprile 2018 (estratto conto comunale), RE 1 era pertanto ampiamente morosa.

                                         Ella, poi, non spiega perché l’autorità fiscale avrebbe dovuto rinunciare a prelevare interessi e spese anche nei casi in esame. Insufficientemente motivata la censura è inammissibile (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).

                                   7.   In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                         Non si pone invece problema di ripetibili siccome la controparte non ha presentato osservazioni ai reclami.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi di fr. 143.45 (inc. 14.2018.198), fr. 159.50 (inc. 14.2018.199) e fr. 148.60 (inc. 14.2018.200) non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa__________ (14.2018.198) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                  2.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa __________ (14.2018.199) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                  3.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo nella causa __________ (14.2018.200) è respinto.

                                         Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–  ; –  ; – 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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