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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.03.2019 14.2018.176

March 15, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·803 words·~4 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività del reclamo

Full text

Incarti n. 14.2018.176 14.2018.177

Lugano 15 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente  

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze del 16 agosto 2018 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1  

giudicando sul reclamo unico del 2 novembre 2018 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 1° ottobre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ emessi entrambi il 14 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, lo CO 1 da una parte e la CO 2 dall’altra hanno escusso RE 1 per l’incasso di due attestati di carenza di beni relativi alle imposte federali e cantonali del 2010, rispettivamente di fr. 765.75 e fr. 352.–;

                                         che statuendo con due decisioni separate del 1° ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze presentate il 16 agosto 2018 dai procedenti e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.– nella prima causa e di fr. 40.– nella secondo, e assegnando un’indennità rispettivamente di fr. 20.– e fr. 15.– a favore degli enti istanti;

                                         che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 2 novembre 2018 per ottenerne l’annullamento, la messa a disposizione di un avvocato e il trattamento del reclamo senza l’assegnazione di spese;

                                         che le controparti non hanno presentato osservazioni al reclamo;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie, come si evince dai tracciamenti EasyTrack relativi alle raccomandate n. __________ e __________, entrambe le sentenze sono state notificate a RE 1 l’8 ottobre 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il giorno successivo è venuto a scadere il 19 ottobre 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

                                         che consegnato alla posta solo il 2 novembre 2018 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

                                         che ad ogni modo le decisioni di rettifica sulle quali RE 1 fonda il ricorso riguardano l’anno 2017 e non quello (il 2010) cui si riferiscono i crediti posti in esecuzione;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato osservazioni al reclamo;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle due cause in oggetto (di fr. 765.75 in quella promossa dallo Stato del Canton Ticino e di fr. 352.– in quella avviata dalla Confederazione Svizzera) è inferiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                   2.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                  3.   Non si riscuotono spese processuali.

                                  4.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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