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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2019 14.2018.173

March 7, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,871 words·~9 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Irricevibilità

Full text

Incarto n. 14.2018.173

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza dalla

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )  

contro

 RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 ottobre 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017, indicando quale titolo di credito la “Sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como – ns. lettera del 12 luglio 2017”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 3 agosto 2018 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord sia il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale Ordinario di Como, sia il rigetto definitivo del­l’opposizione per l’importo preteso col precetto, oltre agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 17 agosto 2018, cui sono seguite – su invito del primo giudice – una replica dell’11 e una duplica del 20 settembre 2018, con cui le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 ottobre 2018, il Pretore ha – in via pregiudiziale – riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di Como, accogliendo parzialmente l’i­­stanza nel senso che ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 75'614.95 (anziché fr. 100'000.–) oltre agli interessi del 5% dal 12 agosto 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 660.– a carico dell’istante in ragione di 1/4 e la rimanenza a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 17 ottobre 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 28 ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 29 ottobre, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dal­l’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

                                  a)   Nel reclamo RE 1 contesta nuovamente la validità della cessione del credito posto in esecuzione, di cui afferma di non aver mai avuto conferma da parte della creditrice originale, la società PINT2 1, il cui scritto del 15 luglio 2008, con cui ha dichiarato di cedere il credito alla CO 1, non può costituire una valida notifica nei propri confronti, dal momento ch’esso non gli è mai pervenuto, siccome è stato trasmesso all’indirizzo della stessa CO 1 Richiamato il procedimento penale conclusosi con la sua piena assoluzione, il reclamante ritiene che il credito della PINT2 1 non poteva nemmeno essere ceduto, stante la sua “natura strettamente personale”.

                                         Ora, fatta eccezione di quest’ultima allegazione, comunque sia nuova e quindi irricevibile (sopra, consid. 1.2), nel reclamo RE 1 reitera sostanzialmente le stesse argomentazioni presentate in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 3) senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui l’escus­­so è venuto a conoscenza della cessione al più tardi con la raccomandata del 12 luglio 2017 (doc. G), mediante la quale la CO 1 gli ha chiesto di versarle l’importo del credito cedutole dalla PINT2 1, con il rilievo che non risulta né dal testo del­l’art. 1264 del Codice civile italiano né dalla giurisprudenza che la cessione di credito sia inefficace se è notificata al debitore ceduto dal cessionario e non dal cedente (sentenza impugnata, consid. 10). Il reclamante si limita, infatti, a opporre la propria opinione contraria senza spiegare perché quella del Pretore sarebbe errata (per tacere del fatto che secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione italiana [ordinanza n. 5869 del 21 febbraio 2014] la notificazione della cessione la rende opponibile al debitore ceduto anche se è effettuata dal cessionario, ciò che prevede esplicitamente anche il nostro art. 167 CO). Non sufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la contestazione della cessione è irricevibile.

                                  b)   L’escusso ripropone poi i medesimi argomenti di prima sede anche per contestare l’autenticità della sentenza del Tribunale di Como, che a suo dire non può costituire un valido titolo di rigetto poiché è sprovvista sia della postilla dell’Aia sia del timbro ufficiale del Tribunale ordinario di Como, oltre a contenere una numerazione “modificata” con “indicazioni manoscritte” (osservazioni all’istanza, ad 2).

                                         Sennonché su tali censure il Pretore ha già puntualmente preso posizione (sentenza impugnata, consid. 7-9), verificando che l’i­­stanza di exequatur ossequiasse le condizioni poste dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. Richiamando la giurisprudenza di questa Camera, egli ha in particolare accertato la completezza dei documenti prodotti dall’istante – in particolare della sentenza italiana, prodotta in originale, composta di 7 pagine e munita dell’attestazione di regolare notifica e della formula esecutiva – e con un semplice controllo in internet ha fugato ogni dubbio espresso dall’escusso sul “supposto giudice” che ha sottoscritto l’allegato V. Il reclamante non spende una parola sulla giurisprudenza citata dal Pretore, non pare neppure aver consultato l’esemplare di decisione contenuta nell’incarto pretorile – altrimenti non persisterebbe a contestarne la completezza –, non contesta l’autenticità dell’allegato V e non si è accorto che a tergo del dispositivo della sentenza sono apposti il timbro del Tribunale civile e penale di Como e la firma del cancelliere a conferma del fatto che si tratta di una “copia conforme all’originale in forma esecutiva”. Nella misura in cui non indica le ragioni per cui la motivazione addotta dal Pretore sarebbe erronea, il reclamo si rivela irricevibile.

                                  c)   Pure irricevibile si rivela l’eccezione di prescrizione nuovamente sollevata dall’escusso con le medesime ragioni addotte in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 5). Ancora una volta egli non si misura, neppure di scorcio, con la motivazione del Pretore – per cui il termine di dieci anni ha iniziato a decorrere al più presto al momento del deposito della sentenza, il 4 ottobre 2007, per poi essere interrotto con la messa in mora del 12 luglio 2017 (consid. 11) – ma si limita a ribadire, senza giustificazione, che il termine decennale ha iniziato a decorrere dal giorno (il 10 settembre 2007) in cui essa è stata emessa. Onde nuovamente l’irrice­­vibilità della censura (a prescindere dalla sua verosimile erroneità, la prescrizione decennale stabilita dall’art. 2953 del Codice civile italiano decorrendo dal passaggio in giudicato della decisione secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione italiana [sentenza n. 15765 del 10 luglio 2014]).

                                  d)   Infine, nemmeno cambia la sorte del reclamo la contestazione dell’importo per cui il Pretore ha rigettato l’opposizione. Non si disconosce invero che all’inizio del secondo paragrafo del considerando 14 egli abbia per svista indicato l’importo di € 65'283.85 anziché quello di € 56'872.42 stabilito dalla decisione italiana (doc. C, pag. 7). Il reclamante, tuttavia, non allega e ancora meno dimostra che tale inavvertenza abbia avuto un influsso sul­l’esito della decisione. Pure quest’ultima doglianza si rivela così inammissibile.

                                         Bastava del resto, senza scomodare l’autorità superiore, leggere l’ultima frase dello stesso paragrafo per accorgersi che il Pretore ha correttamente accolto l’istanza per gli importi figuranti nel dispositivo della decisione italiana, di complessivi € 65'872.42 (ossia € 56'872.42 quale condanna di pagamento + € 9'000.– per spese processuali), pari a fr. 75'614.95 al tasso di cambio – incontestato – indicato dall’istante (doc. I), oltre agli interessi del 5% dalla data del 12 agosto 2017 indicata sul precetto esecutivo, anche se nell’interpellazione del 12 luglio 2017 l’istante aveva messo in mora il reclamante già per il 22 luglio 2017 (doc. G).

                                  e)   Stante l’irricevibilità di tutte le censure, la Camera non deve entrare nel merito del reclamo.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 75'614.95, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 300.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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