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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2019 14.2018.158

February 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,378 words·~12 min·6

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito a desistenza dell’escutente circa una pretesa e pagamento dell’altra da parte dell’escusso. Ripartizione e quantificazione delle ripetibili

Full text

Incarto n. 14.2018.158

Lugano 28 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 7 maggio 2018 da

 CO 1  

contro

 RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 settembre 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di (1) fr. 2'885.– e di (2) fr. 1'500.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Alimenti di dicembre 2017 (entro il 5.12.2017) e (2) Ripetibili sentenza Pretura del 21.8.2014”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 7 maggio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Il 9 luglio 2018 il convenuto ha versato all’Uffi­­cio d’esecuzione complessivi fr. 1'573.30 (fr. 1'500.– per le ripetibili poste in esecuzione e fr. 73.30 per le spese d’esecuzione) e con osservazioni scritte del medesimo giorno, egli si è opposto al­l’istanza per quanto attiene al contributo alimentare di fr. 2'885.–. Con lettera del 25 luglio 2018 l’istante ha chiesto al Giudice di pace “di annullare l’istanza inoltrata il 7 maggio 2018 contro RE 1 [omissis] in quanto ha provveduto al pagamento”.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 settembre 2018, il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 40.– a carico dell’istante. Non ha assegnato ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2018 per ottenere, in via principale, l’annullamento del dispositivo sulle spese processuali e l’assegnazione di ripetibili di almeno fr. 650.– e, in via subordinata, l’annullamento del dispositivo sulle spese processuali e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuova decisione sulle ripetibili a lui dovute dall’istante. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 ottobre 2018 contro la sentenza notificata direttamente ad RE 1 (e non alla sua patrocinatrice) il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti prodotti dalle parti in sede di reclamo figurano già nell’incarto di prima sede.

                                   2.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto della co­municazione del 25 luglio 2018 “con la quale l’istante comunica il ritiro dell’opposizione alla citata esecuzione” (recte: ritira l’istanza), ha stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC e ha posto la tassa di giustizia a carico della parte istante, omettendo, senza motivazione, di statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nelle osservazioni all’istanza.

                                   3.   Nel reclamo RE 1 fa valere di aver risposto all’istan­­za, tramite il suo legale, producendo un conteggio dettagliato dei pagamenti degli alimenti e gli estratti del conto postale. Dato che l’ex moglie, secondo lui, avrebbe avviato l’esecuzione in malafede, il 12 gennaio 2018, dopo aver ricevuto, il 3 gennaio antecedente, il contributo alimentare del dicembre del 2017, sapendo che gli accrediti delle pensioni, contrariamente ai salari, non avvengono all’inizio del mese, il reclamante ricorda di aver chiesto al Giudice di pace l’assegnazione di un congruo importo a titolo di ripetibili. Sennonché questi ha stralciato la procedura di propria iniziativa senza interpellare le parti e senza assegnare ripetibili. Ora, sostiene il reclamante, CO 1 risulta soccombente sulla questione degli alimenti e lo deve quindi indennizzare “per l’importante e necessario lavoro di ricostruzione dei versamenti effettuati alla ex moglie che egli ha dovuto effettuare”, mentre l’“aspetto ripetibili” si è risolto immediatamente. A mente sua, si dovrebbe inoltre considerare che il valore del contributo alimentare (fr. 2'885.–) è il doppio di quello delle ripetibili poste in esecuzione (fr. 1'500.–). Tenuto conto dell’art. 11 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310) e della temerarietà dell’istante, il reclamante chiede l’assegnazione di ripetibili per la prima istanza di almeno fr. 650.–, sottolineando che questa Camera può in sé decidere senza necessità di rinviare gli atti al Giudice di pace.

                                   4.   Nelle osservazioni al reclamo CO 1 contesta la richiesta di ripetibili, asserendo di aver provveduto sia ad “annullare” l’istanza “a seguito del pagamento”, sia a cancellare il relativo precetto esecutivo. D’altronde, essa aggiunge, le spese giudiziarie di fr. 40.– sono già state poste a suo carico.

                                   5.   La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti, rispettivamente dell’acquiescente o del desistente), oppure oralmente con la loro consegna a verbale, che le parti devono firmare giusta l’art. 241 cpv. 1 CPC (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 29 ad art. 241 CPC). In concreto, il 25 luglio 2018 l’escutente ha trasmesso al Giudice di pace una lettera da lei firmata, in cui ha chiesto di “annullare” l’i­­stanza. Essa risulta quindi desistente per la pretesa di fr. 2'885.– relativa al contributo alimentare per dicembre del 2017. Mentre la causa è diventata senza oggetto, nel senso dell’art. 242 CPC, per quanto attiene all’altra pretesa (di fr. 1'500.– per ripetibili) in seguito al versamento di complessivi fr. 1'573.– (fr. 1'500.– + di fr. 73.30 di spese d’esecuzione) effettuato dall’escusso all’Ufficio esecuzione di Lugano il 9 luglio 2018 (doc. 1), ossia dopo la presentazione dell’istanza (il 7 maggio 2018), siccome al riguardo l’escusso è da considerare liberato (art. 12 cpv. 2 LEF).

                                5.1   Il Giudice di pace ha quindi correttamente stralciato l’intera causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 e 242 CPC), dopo aver intimato alle parti, il 10 agosto 2018, la lettera in cui l’escutente ha chiesto di “annullare” l’istanza e le osservazioni della controparte. Le parti sono quindi state poste in grado di esprimersi, spontaneamente, sulla ripartizione delle spese giudiziarie (cfr. Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 241 e n. 9 ad art. 242; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 242 CPC). Che il primo giudice dovesse anche impartire loro un termine al riguardo è una questione che può essere lasciata indecisa nella fattispecie, dal momento che le parti hanno avuto nuovamente l’occasione di esprimersi in sede di reclamo.

                                5.2   Sta di fatto, però, che il Giudice di pace non ha statuito sulla richiesta di ripetibili formulata dal convenuto. Non è tuttavia necessario rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome il reclamante chiede il rinvio solo in via subordinata e la causa è matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

                                   6.   In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, op. cit., n. 1 segg. ad art. 68). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente, che in caso di desistenza è l’attore (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità, ciò che è prescritto in particolare nei casi in cui la causa è stata stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto, ove la legge non preveda altrimenti (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC).

                                6.1   Nel caso specifico, CO 1 risulta desistente – e dunque soccombente – per circa i ⅔ dell’importo posto in esecuzione (fr. 2'885.– / fr. 4'385.–), mentre per il restante ⅓ riferito all’indennità ripetibili di fr. 1'500.– le spese processuali vanno po­ste a carico dell’escusso, che con il suo pagamento tardivo ha reso la causa senza oggetto relativamente a questa seconda pretesa, ricordato che il diritto alle ripetibili è diventato esigibile con la notifica al reclamante della decisione del 21 agosto 2014, che accerta tale diritto (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 817 n. 40c, consid. 5.2/d). Non si scorgono d’altronde motivi di equità per scostarsi da tale ripartizione. Che l’istante abbia agito – a detta del reclamante – in malafede riguarda semmai la pretesa per alimenti – per cui risulta già integralmente soccombente – e non quella per le ripetibili.

                                6.2   Per quanto attiene alla quantificazione delle ripetibili, il giudice le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC).

                                  a)   Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’av­­vocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

                                  b)   Nel caso specifico, tenuto del valore di causa, di fr. 4'385.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 130.– (15% x 20% di fr. 4'385.–) e un massimo di fr. 770.– (25% x 70% di fr. 4'385.–) arrotondati. Vista la relativa semplicità della causa e il dispendio di tempo contenuto ch’essa esigeva dal patrocinatore dell’escus­­so – bastava in pratica produrre la prova dei pagamenti degli alimenti – occorre riferirsi alla fascia medio-bassa della tariffa. Posto che un patrocinatore solerte, diligente, conciso e speditivo non avrebbe dedicato più di un’ora di lavoro alla redazione delle osservazioni all’istanza, un’indennità di fr. 300.– appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ultimo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Tenuto conto della reciproca soccombenza parziale (sopra consid. 6.1), il reclamante ha diritto a un terzo dell’indennità integrale (⅔ meno ⅓: RtiD 2016 II 638 n. 24c consid. 3/b, con rimandi), ovvero a fr. 100.–. Il reclamo va quindi parzialmente accolto in questi limiti e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato di conseguenza. La tassa di fr. 40.– rimane invariata, giacché neppure la resistente chiede di assegnarne una parte all’escusso.

                                   7.   Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 650.– (l’in­dennità chiesta dal reclamante), la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), segue la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, CO 1 non avendo formulato né motivato (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) alcuna richiesta al riguardo.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 650.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         2.   Le spese processuali di fr. 40.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 100.– per ripetibili ridotte.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 17/20 e per i restanti 3/20 a carico di CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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