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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2018 14.2018.10

February 9, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,437 words·~12 min·3

Summary

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento di un solo credito dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

Full text

Incarto n. 14.2018.10

Lugano 9 febbraio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 12 ottobre 2016 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 15 gennaio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza del 12 ottobre 2016, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 60'619.60 oltre ad accessori.

                                  B.   All’udienza di discussione del 30 novembre 2016, il Pretore aggiunto ha deciso con l’accordo delle parti di aggiornare l’udienza al 3 maggio 2017 (poi rinviata al 10 maggio), preso atto dell’im­­pegno della convenuta di saldare lo scoperto entro la fine del maggio del 2017, garantendo inoltre il pagamento degli acconti correnti. L’11 aprile 2017, l’istante ha comunicato alla Pretura che la convenuta non ha rispettato le scadenze stabilite e che nei suoi confronti sono stati emessi sei attestati di carenza beni dopo la presentazione dell’istanza.

                                  C.   All’udienza del 10 maggio 2017, l’istante ne ha acconsentito un nuovo rinvio al 23 giugno, dopo che la convenuta si era impegnata a effettuare un primo versamento di circa fr. 30'000.– entro la metà di giugno 2017 grazie alla cessione di due proprietà.

                                  D.   Anche all’udienza del 23 giugno 2017, le parti hanno convenuto un terzo rinvio al 20 settembre 2017 sulla base dell’assicurazio­­ne espressa dall’amministratore unico della convenuta, secondo cui egli avrebbe destinato il proprio avere di previdenza professionale, di cui ha preteso di avere ottenuto lo sblocco, all’estin­­zione del debito nei confronti dell’istante.

                                  E.   Un quarto rinvio al 6 ottobre 2017 è stato concordato all’udienza del 20 settembre, dopo che la convenuta aveva riferito di avere fissato il giorno successivo un incontro “risolutivo” con un finanziatore, il cui investimento sarebbe stato dedicato prioritariamente a estinguere i debiti verso l’istante.

                                  F.   Così come richiesto dalla convenuta, l’11 ottobre 2017 il Pretore aggiunto, con l’accordo della controparte, ha aggiornato l’udien­­za al 10 novembre 2017, la preannunciata operazione di finanziamento non essendosi ancora conclusa.

                                  G.   All’udienza di contraddittorio del 10 novembre 2017, preso atto che lo scoperto non era ancora stato saldato né erano state fornite garanzie, l’istante si è riconfermato nelle proprie conclusioni, mentre la convenuta ha riferito di avere pagato nei giorni precedenti un acconto di fr. 5'700.– e ha chiesto di concederle ancora “un po’ di tempo” per finalizzare un’operazione con (altri) finanziatori italiani e saldare il conto. Le parti hanno allora pattuito che se l’intero scoperto non fosse stato pagato o garantito entro quindici giorni, l’istante avrebbe chiesto al giudice di statuire sull’istanza senza ulteriore formalità.

                                  H.   Il 13 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha trasmesso alle parti il conteggio aggiornato delle esecuzioni pendenti e degli attestati di carenza di beni a carico della convenuta.

                                    I.   Statuendo con decisione del 2 gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 con effetto dal 3 gennaio 2018 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un’indennità per ripetibili di fr. 500.– a favore dell’istante.

                                  L.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento. Il 17 gennaio 2018 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 15 gennaio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

                                   2.   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

                                         Nel caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una dichiarazione dell’PI 1 del 10 gennaio 2018, successiva alla dichiarazione del fallimento, con cui ritira l’esecuzione n. __________ (doc. G). Essa sarebbe in linea di massima ricevibile, ma ove fosse di rilievo per ritenere che la società ha ripreso i suoi pagamenti dopo il fallimento, il provvedimento potrà essere annullato solo se essa avrà anche reso verosimile la propria solvibilità.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto adempiuto il presupposto della sospensione dei pagamenti per due motivi. In primo luogo poiché la convenuta, di fatto, non si è opposta all’istanza, ma ha promesso, anzi, a più riprese invano di tacitare integralmente il proprio debito, passato nel frattempo da fr. 60'619.60 a fr. 91'242.85; in secondo luogo poiché la situazione esecutiva della convenuta, contro la quale sono stati emessi 17 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 56'563.50 oltre ad accessori (di cui 6 a favore dell’istante per fr. 23'015.–) e sono pendenti 55 esecuzioni per fr. 239'835.46 totali più interessi e spese (di cui 16 a favore dell’istante per fr. 38'101.25), costituisce a suo giudizio sufficiente indizio dell’assenza di mezzi liquidi. Per abbondanza, il primo giudice ha ancora osservato che dinanzi alla Pretura sono pure pendenti nei confronti della convenuta una procedura di scioglimento della società per mancanza dell’organo di revisione (art. 154 cpv. 3 ORC) e un’altra procedura di fallimento senza preventiva esecuzione promossa dalla SUVA per uno scoperto di fr. 38'357.25.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 fa valere di essere “un pezzo di storia” siccome è attiva nel settore dell’edilizia dal 1921 e fa risalire i propri problemi di liquidità al 2013/2014 in relazione con un “cantiere piuttosto grosso”. Allega di avere pagato nel 2017 diversi acconti a favore dell’istante, il cui saldo creditorio ammonta a fr. 12'890.55, a dimostrazione del fatto che lo scoperto è limitato agli anni 2015-2016. La reclamante sottolinea d’altronde che il saldo del suo conto corrente postale è di fr. 10'000.– e che il totale di fr. 348'856.10 risultante dall’estratto del registro delle esecuzioni dev’essere corretto riducendolo a fr. 219'450.10 tenuto conto di pagamenti non registrati pari a fr. 95'675.– complessivi e delle sue richieste volte alla correzione di diversi conteggi del­l’IVA (che a suo dire comportano una riduzione del debito da fr. 33'659.95 a fr. 12'108.80) e della SUVA (con una diminuzione da fr. 43'642.65 a fr. 33'230.10). La reclamante ammette di avere debiti non posti in esecuzione per fr. 118'278.20, ma dice di poter contare sulla comprensione dei creditori. D’altronde i debiti verso la Cassa pensione PI 1 sono stati tutti saldati recentemente dall’amministratore unico. Sul fronte degli attivi, la società afferma di vantare crediti per complessivi fr. 405'165.–, per cui prevede un “rientro in tempi piuttosto breve”, e prospetta entrate di fr. 27'900.– per “lavori in corso”, di fr. 202'389.– per “lavori in previsione” e di fr. 2'300'000.– per “lavori in fase di acquisizione”, per un totale di quasi 3 milioni (incluse le liquidità di fr. 10'000.–). La reclamante fa infine notare di avere ridotto i costi chiudendo il negozio in centro a __________, concentrando tutta l’attività presso il punto di stoccaggio di __________ e diminuendo il personale allo stretto necessario.

                                   5.   In virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

                                5.1   La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’es­­sere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

                                5.2   Nella fattispecie, anche in questa sede la reclamante non contesta in sé la sospensione di una parte importante dei suoi pagamenti. Non si confronta direttamente, infatti, con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Ci si potrebbe perfino interrogare sulla ricevibilità del reclamo, che non appare sufficientemente motivato nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC. Il quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso, siccome il reclamo, pur volendolo considerare alla stregua di una censura indiretta della decisione impugnata, è infondato. Intanto, la reclamante non rimette in discussione il suo debito verso l’istante nei termini accertati dal Pretore aggiunto, né il suo consistente aumento (da fr. 60'619.60 a fr. 91'242.85) durante la (lunga) procedura di primo grado. Dimostra solo di averle pagato nel 2017 fr. 5'954.– (doc. H accluso al reclamo), una tantum in prossimità del fallimento (sopra ad G), ciò che ovviamente è insufficiente per essere considerato come una ripresa duratura dei pagamenti. Essa neppure contesta gli accertamenti relativi agli attestati di carenza beni rilasciati a suo carico (17 per ben fr. 56'563.50 complessivi oltre ad accessori), i quali – è giusto sottolineare – attestano ufficialmente non solo la mancanza di liquidità di cui soffre la società, ma anche la totale assenza di beni pignorabili. A nulla serve l’allegazione per cui alcuni debiti menzionati nell’estratto del registro delle esecuzioni sarebbero stati pagati, poiché la reclamante non ha prodotto al riguardo alcun riscontro documentale e oggettivo (i doc. C ed E acclusi al reclamo sono documenti allestiti dalla stessa reclamante, parificabili a semplici allegazioni di parte prive di alcun valore probante). Per tacere del fatto che la riduzione del carico debitorio indicata nel reclamo sarebbe comunque pressoché compensata con il riconoscimento di debiti non posti in esecuzione per fr. 118'278.20 (doc. D).

                                5.3   L’unico pagamento documentato per importo e data è quello relativo al debito di fr. 74'326.50 (oltre ad accessori) verso l’PI 1, oggetto dell’esecuzione n. __________ (doc. G e B pag. 10). Dalle allegazioni della reclamante, si evince però che il versamento è stato effettuato dall’amministratore unico con fondi propri, ciò che non indizia l’esistenza di liquidità a libera diposizione della società, se non il preteso – ma non dimostrato – saldo di fr. 10'000.– del conto corrente postale. Ad ogni modo la reclamante non ha reso verosimile che il suo amministratore unico sia disposto e in grado di tacitare a medio termine la maggior parte dei creditori (in particolare l’istante e la SUVA) – e non solo un creditore determinato (l’PI 1).

                                         Trattandosi poi di un pagamento verosimilmente successivo alla pronuncia del fallimento (la dichiarazione dell’PI 1 è del 10 gennaio 2018, doc. G), anche a volerlo parificare a una ripresa dei pagamenti, il fallimento potrebbe essere annullato solo se la reclamante avesse reso verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF e sopra consid. 2). Orbene, se il suo indebitamento è manifesto – nella migliore delle ipotesi assomma secondo le sue stesse allegazioni ad almeno fr. 337'728.30 – i suoi attivi e aspettative sono ignoti, giacché essa non ha prodotto alcun bilancio revisionato né alcun riscontro documentale oggettivo e affidabile in merito alle sue asserzioni circa possibilità d’incasso di fr. 2'945'454.–. Lo stesso vale per le pretese misure di risanamen­to. Del resto, essa ha avuto più di un anno dall’inoltro dell’istanza per sistemare la propria situazione finanziaria e malgrado tante promesse è riuscita solo ad aumentare l’indebitamento complessivo. Anche dal profilo della solvibilità, pertanto, il reclamo si rivela votato all’insuccesso.

                                5.4   Dal momento che al reclamo non è stato conferito effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

                                   6.   La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–; –     ; –  Ufficio di esecuzione, Locarno; –  Ufficio dei fallimenti, Locarno.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                        La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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