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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2017 14.2017.97

September 29, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,851 words·~9 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione

Full text

Incarto n. 14.2017.97

Lugano 29 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 maggio 2017 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2017 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 16 giugno 2017 dalla Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo di credito: “Decreto 21/06/2016 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia imposta alla fonte; 1) Multa (100.00); 2) Tassa diffida di pagamento 22-08-16 (50.00); (Acconti dedotti – 100.00)”.

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 maggio 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. L’istanza non è stata intimata al convenuto per osservazioni.

                                  C.   Statuendo con decisione del 16 giugno 2017, la Giudice di pace supplente ha dichiarato l’istanza inammissibile, precisando di non poterla accogliere, e ha inoltre stralciato la causa dai ruoli senza prelevare alcuna tassa di giustizia.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 giugno 2017 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton Ticino al più presto il 17 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, la Giudice di pace supplente ha sia dichiarato l’istanza inammissibile sia stralciato la causa dai ruoli dopo aver constatato l’assenza agli atti della diffida del 22 agosto 2016 di fr. 50.– (o di una decisione che ne attesti l’esistenza e l’importo), sulla quale, a suo dire, l’escutente fonda la sua domanda di rigetto definitivo dell’opposizione.

                                   4.   Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 100.– versatogli dall’escusso è stato anzitutto imputato, conformemente a quanto previsto dall’art. 85 cpv. 1 CO, alla tassa di diffida – in quanto accessorio del credito principale – e per la parte rimanente alla multa. A mente dell’escutente, pertanto, la tassa di diffida è stata estinta tramite una parte del suddetto pagamento, mentre il credito di fr. 50.– posto in esecuzione è riferito all’importo residuo del capitale (la multa).

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

                                5.2   Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare credere la prima giudice, lo Stato del Canton Ticino non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza alla sola tassa di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la differenza tra, da una parte, la somma della multa e della tassa di diffida (pari a fr. 150.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escusso (fr. 100.–), ovvero fr. 50.–, sulla base della decisione di multa disciplinare di fr. 100.– inflitta a CO 1 presso il suo studio d’architettura il 21 giugno 2016 dall’Ufficio delle imposte alla fonte (doc. C). Munita della dichiarazione di passaggio in giudicato, tale decisione costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo. L’unica questione da risolvere è quindi di sapere se l’accon­­to di fr. 100.–, come sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità la tassa di diffida e solo per il saldo (di fr. 50.–) la multa, lasciandola scoperta per fr. 50.–, nel qual caso la decisione in questione giustifica il rigetto dell’opposizione per lo scoperto, oppure se invece l’acconto ha estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integra la tassa di diffida, per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante non ha prodotto la diffida.

                                5.3   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nel caso specifico spettava dunque a CO 1 dimostrare di avere estinto il credito di fr. 50.– vantato dall’istante. Sebbene sia stato regolarmente invitato a esprimersi sul reclamo, egli è rimasto silente. Non resta, in tali circostanze, che verificare se l’imputazione del­l’acconto di fr. 100.– operata dall’istante è corretta.

                                  a)   L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di rigetto dell’opposizione (Weber in: Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con rinvii; Leu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede la possibilità per il debitore d’imputa­­re al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese” rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria pretesa creditoria (“zur Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruches”, We­ber, op. cit., n. 19 ad art. 85), compresi quelli di diffida (sentenza dell’Obergericht di Basilea Campagna del 2 febbraio 1993 in: BJM 1995, pag. 320 consid. 3). L’art. 85 CO ha carattere dispositivo (Schraner in: Zürcher Kommentar V/1/e, 1991, n. 9 ad art. 85 CO).

                                        b)   Orbene, in assenza nel caso concreto di un accordo contrario delle parti (non allegato né provato dall’escusso), la somma di fr. 100.– versata finora da CO 1 doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire la tassa di diffida – che si è così estinta – e solo per la rimanenza la multa. L’imputazione effettuata dal procedente è pertanto corretta e la conclusione contraria cui è giunta la Giudice di pace supplente risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la parte residua del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 50.–, l’opposizione andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

                                        c)   A futura memoria va ricordato alla Giudice di pace supplente che un’istanza di rigetto dell’opposizione: 1) va accolta o respinta a seconda che i presupposti materiali stabiliti dalla legge (art. 80-82 LEF) sono o non sono dati; 2) è da dichiarare d’ufficio inammissibile (o irricevibile) (art. 60 CPC) se manca un presupposto processuale (interesse degno di protezione dell’istante, competenza per materia o per territorio del giudice, capacità di essere parte e capacità processuale, ecc., art. 59 CPC); o 3) va stralciata dai ruoli in caso di transazione, acquiescenza del convenuto o desistenza dell’istante (art. 241 CPC) oppure se la causa è divenuta senza oggetto per altri motivi (art. 242 CPC), in particolare in caso di ritiro dell’opposizione o dell’esecuzione. Queste tre ipotesi si escludono a vicenda.

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconve­­nienza, lo Stato del Canton Ticino non avendo motivato la propria domanda in prima istanza a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre non ne ha formulato alcuna in questa sede.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva.

                                         2.   Non si riscuote la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).