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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2017 14.2017.91

September 12, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,676 words·~8 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Eccezione di prescrizione

Full text

Incarto n. 14.2017.91

Lugano 12 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 166 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 29 marzo 2017 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Bellinzona)  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 6 giugno 2017 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 24 maggio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   L’11 ottobre 1996 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha rilasciato a favore dello Stato del Canton Ticino un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento a carico di CO 1 per fr. 367.90. Quale titolo del credito è stata indicata la “Fattura n. __________ del 13 ottobre 1995 + interessi al 5% calcolati dal 25.01.1996”.

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 367.90, indicando quale titolo di credito la “Ripresa dell’attestato carenza beni n. __________ emesso il 11.10.1996 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per un importo di CHF 367.90”.

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 marzo 2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 aprile 2017.

                                  D.   Statuendo con decisione del 24 maggio 2017, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 70.–, senza assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2017, CO 1 ha chiesto il “riesame della pratica”.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta allo Stato del Canton Ticino il 26 maggio 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto il lunedì di Pentecoste (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Presentato il primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero martedì 6 giugno 2017, il reclamo è pertanto tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’ecce­­zione di prescrizione sollevata dall’escussa, considerando che il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni era scaduto, per quello prodotto dall’istante, il 31 dicembre 2016, in virtù dell’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994. Onde la reiezione dell’istanza.

                                   4.   Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino ammette che l’attestato di carenza di beni sarebbe dovuto prescriversi il 31 dicembre 2016, ma osserva di avere interrotto il termine di prescrizione prima della sua scadenza ottenendo il 30 novembre 2016 la notifica del precetto esecutivo volto all’incasso del credito incorporato nell’at­­testato di carenza di beni.

                                   5.   Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce anzitutto di non essere mai stata sottoposta, poiché coniugata, a una “tassazione individuale”. Si duole poi che la richiesta di pagamento dell’attestato di carenza di beni, a suo dire “non conforme”, le sia stata trasmessa prima della sua scadenza, ben sapendo che tale attestato si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2016. Chiede a questa Camera di “esaminare nuovamente la pratica” precisando che, qualora dovesse essere tenuta a pagare l’importo da lei contestato, potrà farlo solo tramite versamenti mensili di fr. 20.– ciascuno.

                                   6.   Come rettamente accertato dal Giudice di pace, è pacifico che l’attestato di carenza di beni emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano l’11 ottobre 1996 nei confronti di CO 1 a favore dello Stato del Canton Ticino per fr. 367.90 costituisce per legge, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione. È parimenti indubbio che secondo l’art. 2 cpv. 5 delle disposizioni finali relativi alla modifica della LEF del 16 dicembre 1994, il termine di prescrizione ventennale (art. 149a cpv. 1 LEF) dei crediti accertati in un attestato di carenza di beni rilasciato, l’11 ottobre 1996, prima della sua entrata in vigore (il 1° gennaio 1997) iniziava a decorrere da que­st’ultima data e sarebbe giunto di principio a scadenza il 31 dicembre 2016.

                                6.1   Il problema è che il primo giudice è incorso in una svista laddove non ha considerato che la prescrizione del credito contenuto nel­l’attestato di carenza di beni è stata interrotta prima del 31 dicembre 2016 con l’avvio – il 29 novembre 2016 – dell’esecuzio­­ne in esame (art. 135 n. 2 CO), facendo così decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione ventennale nel senso dell’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2016.305 del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto in esecuzione non si può ritenere prescritto.

                                6.2   Nulla mutano al riguardo le osservazioni di CO 1 al reclamo, perché la Camera non può verificare la fondatezza del credito incorporato nell’attestato di carenza beni (e in particolare la correttezza della tassazione), bensì solo l’esistenza di un titolo di rigetto (sopra consid. 2), in concreto pacifica (sopra consid. 6). E le difficoltà finanziarie cui accenna l’escussa non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai se ne terrà conto in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata, siccome giuridicamente errata, riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (contro di lei sono pendenti sei attestati di carenza di beni per oltre fr. 13'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC). Non si assegna invece alcuna indennità d’inconvenienza, lo Stato del Canton Ticino non avendo formulato domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 367.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

                                         2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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