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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2017 14.2017.82

July 26, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,008 words·~5 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione che pone ripetibili a carico dell’escusso. Reclamo motivato in modo insufficiente

Full text

Incarto n. 14.2017.82

Lugano 26 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 08/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promossa con istanza 18 aprile 2017 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 19 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'700.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, indicando quale titolo di credito le ripetibili stabilite da una decisione emessa il 22 settembre 2016 dalla Pretura del Distretto di Vallemaggia (inc. SE.2016.2);

                                         che statuendo con decisione dell’11 maggio 2017, il Giudice di pace del Circolo della Rovana ha accolto l’istanza della procedente intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a carico di quest’ultima le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 300.– a favore del­l’istante;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2017 per ottenere che “la tassa delle spese processuali rimanga a carico, come già anticipata, della parte istante”;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso in esame la reclamante ritiene “assolutamente inopportuno che la [sua] temerarietà venga quantificata in franchi e più precisamente con una cifra irrisoria a favore dell’onorario dell’avv. PA 1” e chiede l’accoglimento del suo ricorso “in quanto il signor CO 1, in merito all’incidente della circolazione nel lontano 2011, è stato favorito al 50% dai suoi ’soci’ che collaboravano a suo tempo per La __________”;

                                         che tale motivazione, oltre che di difficile comprensione (non è neppure dato di capire se la reclamante contesta le ripetibili stabilite nella decisione del 22 settembre 2016 prodotta quale titolo di rigetto dell’opposizione o quelle attribuite dal Giudice di pace nella sentenza impugnata), è ad ogni modo irricevibile poiché non si confronta con i motivi contenuti nel giudizio avversato;

                                         che in particolare RE 1 non contesta che la decisione del 22 settembre 2016 (doc. B accluso all’istanza) sia esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF e giustifichi di conseguenza il rigetto definitivo della sua opposizione;

                                         che, d’altronde, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

                                         che invece motivi di estinzione verificatisi prima o altre eccezioni che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza prodotta quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

                                         che la procedura di rigetto, infatti, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che, in altre parole, le circostanze relative all’incidente della circolazione del 2011 andavano fatte valere nella causa avviata davanti alla Pretura del Distretto di Vallemaggia, se necessario mediante un ricorso, sicché non possono essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorta in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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